Il rimborso delle spese di spostamento da casa a lavoro è tassabile?

Il rimborso delle spese sostenute per raggiungere il luogo di lavoro è imponibile ai fini IRPEF per il dipendente? Ecco come inquadrare la situazione.

rimborsi spese per spostamento casa lavoroLa disciplina fiscale dei rimborsi spese erogati ai lavoratori dipendenti per le trasferte fuori dal territorio comunale ha dato frequentemente luogo, almeno in passato, a dubbi interpretativi. Il tema è dunque particolarmente delicato ed è stato affrontato nuovamente dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015.

Il documento di prassi ha precisato ancora una volta che per i lavoratori dipendenti non sono tassabili le indennità chilometriche limitatamente al percorso compreso tra la sede dell’azienda e la destinazione finale della trasferta.

In sostanza se il lavoratore dipendente si reca in missione partendo direttamente dalla propria abitazione e raggiungendo la località di lavoro percorrendo un numero di chilometri eccedente, l’indennità chilometrica corrispondente alla maggiore distanza percorsa è soggetta a tassazione.

Ciò anche laddove il rimborso chilometrico (eccedente) sia erogato nei limiti previsti dalla tabella ACI a seconda della diversa tipologia di autovettura utilizzata.

L’interpretazione sostenuta correttamente dall’Agenzia delle entrate è fondata sul presupposto secondo cui il tragitto che quotidianamente il lavoratore dipendente percorre per raggiungere dalla propria abitazione la sede dell’azienda è a “titolo personale”.

Pertanto eventuali rimborsi spese relativi alla predetta “percorrenza” assumono la qualifica di redditi di lavoro dipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 51, c. 1 del D.P.R. n. 917/1986. In questo caso trova applicazione il c.d. principio di onnicomprensività secondo cui costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo di imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Le disposizioni citate distinguono i rimborsi spese per le trasferte effettuate nel territorio comunale rispetto a quelle al di fuori del predetto territorio. Nel primo caso le somme erogate sono in linea di principio imponibili.

L’unica eccezione è costituita dai rimborsi delle spese di trasporto relative a mezzi pubblici (abbonamento bus, metropolitana…). Non sono riconducibili in tale ambito, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate, le indennità chilometriche. Conseguentemente le eventuali indennità corrisposte per spostamenti all’interno dello stesso Comune della sede dell’azienda sono in ogni caso imponibili (anche se erogate nei limiti previsti dalla tabella ACI).

I dubbi interpretativi trovano origine nella formulazione dell’art. 51, comma 5 del TUIR laddove si prevede che “In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto…”. Le incertezze riguardano la locuzione “fuori dal territorio comunale” in quanto la noma non specifica a quale territorio debba farsi riferimento e quindi se rispetto all’abitazione del dipendente o alla sede di lavoro.

L’Agenzia delle entrate, come già anticipato, ha chiarito ancora una volta che il percorso del dipendente dalla propria abitazione alla sede dell’azienda è effettuato a titolo “personale” e conseguentemente il rimborso delle spese sostenute in relazione a questa tratta è fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 51 del TUIR. Ciò in quanto il costo sostenuto risulta già forfettariamente rimborsato e “detassato” tramite il riconoscimento delle detrazioni per lavoro dipendente di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986.

L’eventuale accordo per il rimborso analitico anche delle spese sostenute con riferimento al tragitto abitazione sede di lavoro darebbe luogo ad una duplice beneficio fiscale qualora le predette somme fossero non tassabili. In questo caso il lavoratore beneficerebbe sia della detassazione forfetaria dovuta all’applicazione delle detrazioni di lavoro dipendente per le spese sostenute ai fini della produzione del reddito, sia della detassazione integrale delle spese rimborsate analiticamente.

Per tale ragione la norma non può che interpretarsi nel senso di detassare i rimborsi spese limitatamente al tragitto percorso dalla sede di lavoro al luogo della trasferta. Ne consegue, come anticipato, che se il lavoratore dipendente inizia la trasferta dalla propria abitazione, le spese rimborsate relative ai chilometri percorsi in più rispetto alla sede dell’azienda, saranno soggette a tassazione secondo i criteri ordinari.

 

11 gennaio 2016

Nicola Forte