Come ottenere la liquidazione delle spese processuali | Con fac-simile di nota spese

Per ottenere la liquidazione delle spese processuali la nota spese deve essere allegata al fascicolo di parte nel momento del passaggio in decisione della causa. L’articolo comprende un facsimile di nota spese.

Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, la parte che contesta la sentenza di primo grado deve allegare all’appello la nota spese per rideterminare il compenso da liquidare all’avvocato o commercialista.

 

Liquidazione delle spese processuali

In tema di liquidazione delle spese processuali, la parte che contesta la sentenza di primo grado deve allegare all’appello la nota spese per rideterminare il compenso da liquidare all’avvocato o commercialista.

sentenza corte di cassazioneIl principio è contenuto nella sentenza n. 21719/2015 della Cassazione da cui emerge che se la nota spese non è allegata all’appello, ma solo richiamata per relationem con rinvio al documento depositato, l’appello stesso non è invalido.

Le spese processuali sono liquidate dietro presentazione, da parte del difensore, della nota spese ai sensi dell’articolo 75 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Tale disposizione stabilisce che il difensore deve allegare la nota spese al fascicolo di parte nel momento del passaggio in decisione della causa, indicando in modo “distinto e specifico”, evidenziando gli onorari e le spese sostenute in relazione agli articoli della tariffa professionale, in considerazione del grado di complessità della lite e del suo valore economico; le spese anticipate per eventuali consulenze tecniche richieste nel corso del giudizio.

Il termine entro cui la nota spese può essere depositata è quello del passaggio in decisione della controversia, ovvero se la causa è trattata in camera di consiglio entro cinque giorni liberi prima dell’udienza, mentre se è trattata in udienza pubblica, entro la fine dell’udienza stessa.

E’ bene ricordare che la nota spese non costituisce un documento ma un atto defensionale, atteso che non ha rilevanza ai fini della risoluzione della controversia e non deve essere portato a conoscenza della parte ma solo del giudice.

 

Fattispecie

liquidazione delle spese processualiIn una controversia tra una società e la rispettiva compagnia per un sinistro stradale, la prima, avendo vinto il primo grado, ha eccepito l’illegittima liquidazione delle spese processuali, con esclusivo riferimento ai diritti di avvocato. Il Tribunale adito ha dichiarato inammissibile l’appello per assenza dei motivi di appello.

La società che ha proposto ricorso per Cassazione ha eccepito, denunciando la presunta violazione dell’art. 342 c.c., che il giudice di prime cura ha liquidato in modo illegittimo e in misura incongrua le spese giudiziali e che il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile l’appello.

La ricorrente ha sostenuto di aver allegato all’atto d’appello la nota spese, riportandosi a tale nota per la rideterminazione dei compensi. D’altro canto la stessa società non avrebbe potuto agire in altro modo, non essendo a conoscenza delle voci che il giudice di pace aveva ritenuto di escludere dal relativo elenco analitico.

La Suprema Corte ha ritenuto che in tema di liquidazione delle spese processuali, la parte che censura la sentenza di primo grado relativamente alle spese di giudizio, deve fornire al giudice dì appello gli elementi da cui poter rideterminare il compenso dovuto al professionista, indicando in modo specifico, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado, in quanto deve escludersi che tali indicazioni possano essere desunte da note o memorie illustrative presentate successivamente, la cui funzione è solo quella di chiarire le censure formulate (cfr. Cass. nn. 8067/2011 e n. 16149/2009)

I giudici di legittimità hanno affermato che nella fattispecie in esame hanno dichiarato l’inammissibilità dell’appello, non perché le indicazioni circa la rideterminazione del compenso erano state fornite in una nota successiva all’appello stesso, ma perché erano indicate nella nota allegata all’atto e da esso richiamato, facendo ricorso ad una impropria applicazione del criterio di autosufficienza.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ha accolto il ricorso della società rinviando la causa al Tribunale, in altra composizione.

 

 

Considerazioni finali sulla liquidazione delle spese processuali

Il fatto che il legislatore non abbia introdotto nel processo tributario una disposizione analoga a quella dell’art. 75, non significa che tale norma non spieghi i suoi effetti anche nel medesimo giudizio tributario, atteso che per esso deve farsi riferimento alle norme del processo civile, come previsto dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.

Il mancato inserimento della nota spese nel fascicolo di causa non esclude, da parte del giudice tributario, la possibilità di liquidare le spese e gli onorari in considerazione degli atti presentati, atteso che l’inderogabilità degli onorari minimi stabiliti per le prestazioni professionali comporta che tali compensi, sia pure nel minimo previsto dalla tariffa professionale, devono essere liquidati dal giudice.

Quindi ognuna delle parti processuali anticiperà le spese dovute per gli atti del giudizio, e, ove risulti soccombente, sarà tenuta a rimborsare le spese sostenute dalla parte vittoriosa, fatta eccezione per i casi in cui il giudice ritiene di compensare le spese, qualora ci sia sta reciproca soccombenza oppure ricorrano i giusti motivi. Questi ultimi sono rimessi alla discrezionalità del giudice anche in presenza di una vittoria compiuta e di solito ricorrono in presenza di questioni nuove oppure oggettive difficoltà di interpretazione (cfr. sulla compensazione per giusti motivi Cass., sent. 07/10/2015 n. 20094).

Occorre ricordare che in base all’art. 92 c.p.c. il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti, se vi e soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione (cfr. Cass. n. 21951/2014).

Circa il mancato deposito della nota spese, la giurisprudenza ritiene che non comporta il rinvio della decisione o della liquidazione dei compensi dell’avvocato. La Corte ha ritenuto che vero è che, nel caso di mancata presentazione della nota spese ad opera della parte che chiede il rimborso delle spese processuali, il giudice deve indicare gli atti a cui si riferisce la liquidazione di diritti ed onorari, provvedendo d’ufficio alla liquidazione in base a quanto risulta agli atti. (Cass. n. 14553/2009). La Commissione tributaria ha il potere-dovere di pronunciarsi sul capitolo delle spese di giudizio, altrimenti la sentenza sarebbe affetta di omessa pronuncia; viceversa la Commissione può disattendere con motivazione, la nota spese della parte vittoriosa e quantificarla e liquidarla diversamente.

 


 

FORMULARIO – FACSIMILE

NOTA SPESE

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI….

REGISTRO GENERALE N.

SEZ.

Il sottoscritto Avv. nella sua qualità di difensore nel ricorso proposto dal sig……

(o dalla società) in data contro

NOTA SPESE
COMPETENZE E ONORARI

– pratica di valore

– causa di particolare importanza

– consultazioni con il cliente

– studio della controversia

– redazione e preparazione del ricorso

– memoria integrativa

– memoria illustrativa

– formazione del fascicolo

– autentica e mandato

– notificazioni

– costituzione in giudizio

– deposito atti o documenti

– spese per marche da bollo

– redazione della nota spese

RIEPILOGO

competenze

onorari

spese

totale

Oltre il 4% contributo integrativo per la Cassa previdenza ed IVA al 22% come per legge.

 

Con osservanza

Data

Firma del difensore


 

A cura di Enzo Di Giacomo