Comunicazione di anomalia IVA: come comportarsi per non perdere il credito?

l’Agenzia delle entrate sta inviando 65mila ‘avvisi bonari’ a contribuenti per i quali risulta mancante l’invio della dichiarazione IVA o per altre diverse anomalie: alcuni utili suggerimenti per attivarsi, tenendo conto delle opzioni offerte dal ravvedimento operoso

Sono in arrivo 65.000 lettere del Fisco con l’intento di segnalare ai contribuenti la mancata presentazione della dichiarazione Iva annuale, o la presentazione del modello con la compilazione del solo quadro VA (con l’indicazione del codice Ateco 2007).

Questa volta l’indicazione risulterà molto gradita in quanto sarà utile per evitare il disconoscimento del credito Iva, eventualmente da riportare nella dichiarazione Iva annuale relativa al periodo di imposta successivo rispetto a quello interessato dall’omissione. La comunicazione preventiva rafforza, anche in questo caso, la strategia del Fisco che risulta completamente modificata rispetto ad un passato neppure troppo lontano. Il legislatore ha inteso impedire, laddove possibile, la formazione di nuovo contenzioso ed allora la legge di Stabilità dello scorso anno ha chiesto al Fisco di mettere a disposizione dei contribuenti i dati relativi ad eventuali “anomalie” riscontrate. Lo scopo è quello di consentire ai contribuenti di porre rimedio ad eventuali errori commessi anche con le modifiche normative intervenute in materia di ravvedimento operoso. In questo modo l’Agenzia delle entrate potrà concentrare i propri sforzi non sugli errori commessi in buona fede, ma contrastando con maggiore efficacia l’evasione fiscale.

L’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per regolarizzare la propria posizione con le sanzioni ridotte fruendo del ravvedimento operoso (Provvedimento direttoriale 137937/2015 del 29 ottobre 2015).

Le comunicazioni di “anomalia” sono effettuate direttamente nei confronti dei contribuenti. Le modalità sono indicate al punto 2 del citato provvedimento direttoriale. Il messaggio di anomalia sarà destinato agli indirizzi di posta elettronica certificata dei contribuenti. In alternativa le comunicazioni saranno inviate “per posta ordinaria” nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI – PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Al punto 2 del provvedimento non sono menzionati gli intermediari che hanno trasmesso le dichiarazioni in quanto incaricati dai contribuenti.

Il punto 5 del Provvedimento ricorda che l’omissione può essere regolarizzata fruendo del ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per l’invio del Modello di dichiarazione, quindi decorrenti dal 30 settembre 2015. Decorso tale termine la dichiarazione si considererà omessa e non sarà più regolarizzabile. Ciò in quanto la possibilità di fruire del ravvedimento operoso richiede che la dichiarazione oggetto di rettifica sia stata presentata anche tardivamente, ma non oltre il predetto termine di 90 giorni.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate ricorda ai contribuenti che il ravvedimento operoso è possibile “a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata” ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza”. In buona sostanza, anche se la mancata presentazione della dichiarazione Iva annuale è stata riscontrata dall’Agenzia delle entrate e successivamente comunicata con un messaggio di posta elettronica certificata, il contribuente potrà ancora regolarizzare l’omissione tramite il ravvedimento operoso. In passato, invece, il semplice avvio di una mera attività di controllo avrebbe impedito al contribuente la regolarizzazione dell’operazione.

Il ravvedimento operoso non è possibile, ricorda l’Agenzia delle entrate, solo laddove il contribuente abbia ricevuto la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento. Il ravvedimento non è possibile neppure nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto un avviso di irregolarità di cui agli articoli 36–bis del D.P.R. n. 600/1973, 36–ter del medesimo decreto e 54–bis del D.P.R. n. 633/1972.

Come anticipato la comunicazione dell’Agenzia delle entrate consentirà al contribuente la presentazione della dichiarazione sia pure tardivamente. Sarà così possibile, senza che il Fisco contesti l’irregolarità, l’utilizzo in compensazione del credito Iva in compensazione. Viceversa, qualora il contribuente non regolarizzi la mancata presentazione del modello l’Agenzia delle entrate disconoscerà la possibilità di utilizzare il predetto credito in compensazione.

L’interpretazione rigorosa trova origine nella circolare n. 34/E del 6 agosto 2012. Secondo il documento di prassi il credito Iva effettivamente spettante, risultante da una dichiarazione non presentata, non è utilizzabile in detrazione dal debito di imposta in una dichiarazione successiva. Il disconoscimento del credito Iva si pone in evidente contrasto con i principi manifestati dalla Corte di Giustizia UE. Il principio di neutralità esige che la detrazione dell’Iva a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti anche laddove taluni obblighi formali non siano stati rispettati.

L’Agenzia delle entrate è ancora intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti con la successiva circolare n. 21/E del 25 giugno 2013. In particolare l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, una volta verificata l’esistenza del credito Iva, l’eccedenza potrà essere utilizzata direttamente in compensazione dall’importo richiesto con la comunicazione di irregolarità ricevuta dal contribuente. La ricezione della comunicazione di irregolarità sarà pressoché certa e conseguenza diretta dell’utilizzo in compensazione del credito Iva non risultante dalla dichiarazione annuale omessa.

Per ottenere il riconoscimento del credito Iva il contribuente che riceverà il preavviso di irregolarità dovrà fornire la dimostrazione dell’effettività del credito Iva. Dovrà quindi consegnare all’Agenzia delle entrate i libri contabili, le liquidazioni del tributo e le fatture al fine di consentire il riscontro dell’eccedenza Iva maturata e non risultante dalla dichiarazione omessa.

Le lettere che l’Agenzia delle entrate sta inviando in questo periodo hanno appunto la finalità di evitare queste conseguenze. I contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione a seguito del messaggio ricevuto e compensare senza alcun problema il credito Iva regolarmente esposto nella dichiarazione Iva originariamente omessa.

3 novembre 2015

Nicola Forte