Come cambia la conciliazione giudiziale: in udienza, fuori udienza, le spese…

l’approvazione della delega fiscale è intervenuta anche sull’istituto della conciliazione giudiziale: disciplinando in modo più organico la possibilità di conciliare la controversia prima e durante l’udienza processuale

Con l’art.9 del D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, in G.U.n.233 del 7 ottobre 2010 (suppl. ord. n. 55), in vigore dal prossimo 1 gennaio 2016, il legislatore delegato, dando attuazione ai principi della legge delega n.23 del 2014, è intervenuto sulla conciliazione giudiziale, disciplinandola in maniera più organica, attraverso tre specifici articoli (48, 48-bis e 48-ter – fuori udienza, in udienza, e modalità di definizione e pagamento delle somme dovute), estendendola anche al secondo grado (con una riduzione delle sanzioni del 50%).

IL NUOVO DETTATO NORMATIVO

La conciliazione fuori udienza

Il nuovo art.48, del D.Lgs.546/92 si presenta così:

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l’accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

La conciliazione in udienza

Il nuovo art. 48-bis, del D.Lgs.n.546/92 prevede così:

1. Ciascuna parte entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. All’udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo.

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4.La commissione dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Definizione e pagamento delle somme dovute

Il nuovo art. 48-ter, del D.Lgs. n.546/92 disciplina la definizione conciliativa e il pagamento delle somme dovute, per entrambi i procedimenti.

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo di cui all’articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all’articolo 48-bis.

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchè della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Le novità

Al di là dell’operazione di riscrittura organica dell’istituto, sicuramente l’aspetto più interessante è dato dall’ampliamento della conciliazione al secondo grado di giudizio (restano escluse le liti pendenti in Cassazione).

Tale operazione ha indotto il legislatore ad intervenire sulle sanzioni: viene prevista la sanzione del 50% nel caso in cui la stessa abbia luogo nel corso del secondo grado di giudizio; resta ferma la sanzione del 40% del minimo di legge, se la conciliazione si perfeziona nel corso del primo grado di giudizio.

Nella conciliazione fuori udienza – se le parti raggiungano un accordo per la definizione totale o parziale della controversia, possono presentare istanza congiunta, sottoscritta dagli stessi o dai difensori, e se totale il giudice, con sentenza dichiara la cessazione della materia del contendere (se parziale, con ordinanza, dichiara la cessazione parziale della materia del contendere e il presidente di sezione, procede con decreto, se ancora non è stata fissata l’udienza di trattazione) – la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute, con termini e modalità di pagamento, e che costituisce titolo per la riscossione (diversamente dalla vecchia disciplina, che legava il perfezionamento al pagamento delle somme dovute).

La conciliazione in udienza, invece, il perfezionamento è determinato dalla redazione di apposito processo verbale, che costituisce il titolo per la riscossione delle somme dovute, ovvero da rimborsare. A seguito del processo verbale, i giudici dichiarano con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le modifiche apportate alle modalità di perfezionamento della conciliazione incidono sulle modalità di definizione e pagamento delle somme dovute.

Il legislatore ha, infatti, previsto che il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve avvenire entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nell’ipotesi di conciliazione fuori udienza, o di redazione del processo verbale, nel caso di conciliazione in udienza.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute nel termine previsto, ovvero anche di una sola delle rate compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, l’Ufficio iscrive a ruolo le residue somme dovute e le sanzione di cui all’art.13 del D.Lgs. n. 471/1997 applicata in misura doppia (60%) del residuo importo dovuto.

Per quanto riguarda le spese di lite, l’art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015 ha modificato l’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992. In particolare, il comma 2-octies, del citato articolo 15, del D.Lgs. n. 546/92, prevede che qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

21 ottobre 2015

Roberto Pasquini