Bonus alberghi – pari 30% delle spese -, si parte il 12 ottobre: le istruzioni per accedere

guida analitica alla richiesta del credito d’imposta riconosciuto a chi effettua ristrutturazioni e acquisti di mobili ed attrezzature in aziende alberghiere: ecco l’elenco delle spese per cui è possibile accedere al bonus fiscale

Il D.L. 31 maggio 2014, n.83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106, oltre ad introdurre un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”), ha previsto, nell’ambito delle disposizioni urgenti per il rilancio del turismo, una serie di interventi agevolativi.

In particolare, l’art.10, della norma sopra indicata, ha introdotto delle disposizioni agevolative, volte a riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere ed a favorire l’imprenditorialità nel settore turistico.

Il D.M. 7 maggio 2015 ha indicato le modalità attuative, mentre la nota del 4 agosto 2015 del Mibact ha fissato al 15 ottobre la data di partenza per l’invio delle relative istanze.

IL BONUS ALBERGHI

L’art. 10, del D.L. n.83/14, al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva, per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, ha riconosciuto, per il periodo d’imposta 2014, e per i due successivi (2015 e 2016), alle imprese alberghiere esistenti alla data dell’1 gennaio 2012, un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d’imposta sopra indicati per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, c. 1, lett. b – c – d, del T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei princìpi della “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell’efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 dell’articolo 10, in esame.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, del T.U.n.917/86, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97. La prima quota del credito d’imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta 2014 è utilizzabile non prima dell’1 gennaio 2015.

Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., sono stabilite le disposizioni applicative della norma, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito di quelli di quelle sopra individuate;

c) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti previsti;

d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.

Per le medesime finalità istitutive della norma, nonché per promuovere l’adozione e la diffusione della “progettazione universale” e l’incremento dell’efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

I maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta sono stati individuati nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019. Una quota pari al 10% del limite massimo complessivo è destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d’imposta in favore delle imprese alberghiere per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi agevolati, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.

IL D.M. 7 maggio 2015

L’art. 2, del D.M. 7 maggio 2015, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito le definizioni e le tipologie di soggetti e interventi ammissibili al credito d’imposta.

In particolare, per “struttura alberghiera” si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonchè quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali. Il Ministero ha precisato che non rientrano dal punto di vista soggettivo nel beneficio in parola le società immobiliari che concedono l’azienda in affitto ad un gestore, pertanto le spese sostenute dalla proprietà che non esercita direttamente l’attività alberghiera non godono del credito d’imposta.

L’ambito della norma

Gli interventi di ristrutturazione edilizia

Per “interventi di ristrutturazione edilizia” si intendono:

1) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, c. 1, lett. b, del D.P.R. n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia:

    1. le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;

    2. le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

    3. gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonchè del carico urbanistico, purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;

2) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’art. 3, c. 1, lett. c, del D.P.R. n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

3) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, c. 1, lett. d, del D.P.R. n. 380 del 2001, ossia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di cui al presente numero sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonchè quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.

Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

Per “interventi di eliminazione delle barriere architettoniche” si intendono:

1) gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

2) la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;

3) gli interventi volti ad eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione.

Gli interventi di incremento dell’efficienza energetica

Per “interventi di incremento dell’efficienza energetica” si intendono:

1) gli interventi di riqualificazione energetica, ovvero interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall’Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;

2) gli interventi sull’involucro edilizio: interventi su un edificio esistente, parti di un edificio esistente o unità immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e orizzontali (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;

3) gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione con: impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.

Le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo

Per “spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del decreto“, si intendono:

1) quelle relative a rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;

2) quelle relative a mobili e complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

3) quelle relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

4) quelle relative a pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;

5) quelle relative a arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all’interno delle strutture ricettive.

La misura del credito

Alle imprese alberghiere esistenti alla data dell’1 gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% per le spese sostenute dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di ristrutturazione edilizia, come individuati nell’art. 2, c. 1, lett. b, ovvero relative a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come individuati nell’art. 2, c. 1, lett. c, ovvero di incremento dell’efficienza energetica, come individuati nell’art. 2, c. 1, lett. d, nonchè per le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del presente decreto, come individuate nell’art. 2, c. 1, lett. e, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi nè destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e comunque fino all’importo massimo di 200mila euro nei tre anni d’imposta.

Il credito di imposta di cui al comma 1 è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

Le spese eleggibili

L’art. 4, del D.M. 7 maggio 2015 individua le spese eleggibili al credito d’imposta, ove effettivamente sostenute.

a) Relativamente a interventi di ristrutturazione edilizia, le spese per:

1) costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;

2) demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;

3) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;

4) interventi di miglioramento e adeguamento sismico;

5) modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;

6) realizzazione di balconi e logge;

7) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;

8) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;

9) sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico);

10) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;

11) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa.

b) Relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, le spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, quali:

1) sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica);

2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;

3) realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone portatrici di handicap;

4) sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;

5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l’apertura e chiusura di infissi o schermature solari;

6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità.

c) Relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica, le spese per:

1) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

2) installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;

3) coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;

4) installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;

5) la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++).

d) Relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, le spese per:

1) acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;

2) acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;

5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all’interno delle strutture ricettive.

Le singole voci di spesa sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L’importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a 200mila euro.

Le spese si considerano effettivamente sostenute nel rispetto dell’art. 109 del T.U. n. 917/86.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

La procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta

L’art. 5, del D.M. 7 maggio 2015, prevede che dall’1 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 1, secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto; per le spese sostenute nell’anno 2014, la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche.

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere specificato:

a) il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell’art. 4;

b) l’attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell’art. 4, c. 4;

c) il credito d’imposta spettante.

Le imprese devono, altresì, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, presentare al Ministero la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti de minimis eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall’art. 6, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, allegando, inoltre, a pena di inammissibilità, la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell’elenco A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonchè nei limiti delle risorse disponibili.

Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1, il predetto Ministero comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante.

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonchè le eventuali variazioni e revoche.

Le cause di revoca del credito d’imposta

Secondo quanto previsto dall’art. 7, del D.M. in esame, il credito d’imposta è revocato:

a) nel caso che venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente decreto;

b) nel caso che la documentazione presentata, di cui all’art. 5, c. 3, contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta;

c) nel caso che non venga rispettata, per la fattispecie dell’acquisto di mobili e arredi, la condizione di cui all’art. 10, c. 7, secondo periodo, del D.L. n. 83 del 2014.

Il credito d’imposta è, altresì, revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell’art. 8.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell’art. 1, c. 6, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

A sua volta, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo.

Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all’attività di controllo.

Ai fini dei controlli, l’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta nell’anno solare precedente, con i relativi importi.

SI PARTE IL 12 OTTOBRE

Con nota del 4 agosto 2015, il Mibact ha comunicato che il bonus potrà essere richiesto, per le spese 2014, a partire dalle ore 10:00 del 12.10.2015 e fino alle ore 16:00 del 15.10.2015, previa registrazione all’apposito portale del Ministero.

6 ottobre 2015

Roberto Pasquini