Atti formati mediante corrispondenza: la compensazione di crediti/debiti

il Legislatore dispone, per una specifica categoria di atti e contratti, di regola assoggettati a registrazione in termine fisso, la registrazione solo in caso d’uso se formati mediante corrispondenza: tale normativa permette di risparmiare sull’imposta di registro dovuta; le regole civilistiche e contabili

 

Rapporti di debito/credito: le regole civilistiche e contabili

Secondo quanto previsto dall’art. 1241 c.c., la compensazione si verifica quando due persone sono obbligate una verso l’altra per debiti e crediti reciproci che si estinguono per le quantità corrispondenti.

Si distingue la compensazione legale (art. 1243 c.c.), dalla giudiziale (art. 1243, c.c. co. 2) e dalla volontaria (art. 1252, c.c.).

Come puntualizzato dall’art. 2423-ter c.c. è fatto espresso divieto di operare compensi di partite debitorie e creditorie; tuttavia il Principio Contabile OIC 19, ammette la compensazione nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali.

In tali ipotesi la compensazione può essere formalizzata per corrispondenza, a mezzo posta o PEC, nel momento in cui le parti trovino una intesa relativamente alle reciproche posizioni debitorie1.

 

Compensazione di crediti e debiti e contratti di corrispondenza

Le disposizioni del Codice Civile rendono pienamente legittima la formazione dei contratti per corrispondenza, escluso che per talune fattispecie negoziali specificatamente previste dal Codice Civile (art. 1350 c.c.), per le quali occorre invece adottare la forma contrattuale della scrittura privata, pubblica o autenticata.

Secondo quanto sancito dall’art. 1326 c.c., il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

Quando la contrattazione avviene tra persone presenti nel medesimo luogo il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui la proposta è accettata.

Se, invece, le parti contrattuali non si trovano nel medesimo luogo (es.: contratti che si formano mediante lettera, telegramma, messaggero o nuncio) l’accordo è raggiunto nel momento in cui la parte che ha fatto la proposta giunge a conoscenza dell’accettazione.

Considerata la difficoltà di provare che il proponente abbia effettivamente ricevuto l’accettazione dell’oblato, il legislatore ha stabilito una presunzione legale di conoscenza, in base alla quale l’accettazione si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario, a meno che quest’ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Inoltre, qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa anche se il proponente potrebbe rinunciarvi, accontentandosi dell’adesione manifestata in modo diverso. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Altra disposizione del Codice civile che si occupa dei necessari alla conclusione del contratto è quella disciplinata all’art. 1334 c.c., secondo cui il negozio giuridico, essendo diretto ad una persona determinata, produce effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza della persona cui è destinato, si definisce recettizio. Esso si contrappone all’atto unilaterale non recettizio che produce effetti dal momento in cui è compiuto, cioè dalla emissione della dichiarazione di volontà.

 

La tassazione ai fini delle imposte dirette

Secondo quanto previsto dall’art. 1, Tariffa, Parte Seconda, specifici contratti, (disciplinati negli artt. 2, cc. 1, 3, 6, 9, e 10, Tariffa Parte Prima) se formati per corrispondenza assumono rilevanza solo “nel caso d’uso”, cioè quando la corrispondenza viene depositata all’Ufficio delle entrate per essere acquisita presso le cancellerie giudiziarie o presso le amministrazioni dello Stato o degli Enti pubblici territoriali (art.24 della Tariffa, parte II, allegata al citato DPR 642/72).

Fanno eccezione gli atti per i quali dal Codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse. Si tratta dei seguenti negozi giuridici :

  • atti traslativi della proprietà o traslativi o costitutivi di diritti reali su beni diversi dagli immobili, dagli autoveicoli e dalle unità di diporto;

  • atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura (eccetto unità di diporto);

  • cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge;

  • atti diversi da quelli altrove indicati nella Tariffa, Parte I, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale;

  • atti che hanno per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali personali su aziende.

 

Pertanto, è il legislatore che consente di regolare compensazioni e remissioni di debiti, con applicazione dell’imposta di registro.

La compensazione è un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento di tipo satisfattorio e consiste nell’elisione dei controcrediti reciproci esistenti tra debitore e creditore, fino a concorrenza degli stessi. La compensazione volontaria, che può essere operata anche da aziende facenti parte del medesimo gruppo societario, può essere convenuta dalle parti pur in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

Trattandosi di un contratto estintivo, si potranno stabilire quali condizioni devono sussistere affinché operi la compensazione. Trattandosi di un contratto la disciplina (forma, capacità, oggetto, eccetera) sarà quella dettata in materia di contratti.

La remissioni di debito (art. 1326 c.c.) si sostanzia in una modalità di estinzione dell’obbligazione diversa dall’adempimento, di tipo non satisfattorio. Rappresenta il negozio giuridico unilaterale di rinunzia ad un diritto di credito

Adempienti procedurali

L’accordo per corrispondenza è formalizzato mediante la manifestazione espressa per lettera della volontà delle parti.

Le parti possono quindi predisporre un unico documento che contiene la proposta sottoscritta dal mittente ed inviata al destinatario e da questi rispedita al mittente, dopo essere stata firmata2.

E’ consentita anche la modalità dell’atto concluso mediante corrispondenza attraverso la formalizzazione di due distinti documenti.

In sostanza, la parte contraente redige le clausole negoziali oggetto dell’accordo e trasmette (tramite il servizio postale con ricevuta A/R, tramite corriere privato ovvero anche via e-mail attraverso PEC) il documento alla controparte; l’altra parte contraente ritrascrive il contenuto contrattuale sottoscrivendolo ed invia il documento alla controparte in segno di integrale accettazione. L’accordo così concluso avrà piena efficacia tra le parti.

21 ottobre 2015

Attilio e Antonio Romano

 

1 Cfr. F. PAUSELLI, La compensazione tra reciproci rapporti debito-credito. EC Euroconference News, 7.10.15

2 Sono state predisposte, in allegato, le bozze di corrispondenza tra le parti contrattuali, in ipotesi di contratti di finanziamento tra due società facenti capo al medesimo gruppo societario. Evidentemente l’esempio proposto, coi dovuti accorgimenti, potrebbe essere utilizzato per altre fattispecie (es. debiti/crediti verso soci).