Cooperative sociali e soggetti svantaggiati: in quali casi spettano le agevolazioni fiscali, contributive, contrattuali

le persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono assumere la qualità di soci della cooperativa, se la loro condizione di svantaggiato deve essere adeguatamente documentata dalla Pubblica Amministrazione: la presenza di tali soci può essere necessaria per l’ottenimento delle particolari agevolazioni a tali cooperative

 

La disciplina delle cooperative sociali è contenuta nella legge 8 novembre 1991, n. 381, la quale classifica tali coop in due tipi, in relazione alla attività svolta:

  • la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (coop A);

  • lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (coop B).

 

Nell’ambito delle coop di tipo b, il successivo art. 4 individua le persone svantaggiate negli:

  • invalidi fisici, psichici e sensoriali,

  • ex degenti di istituti psichiatrici,

  • soggetti in trattamento psichiatrico,

  • tossicodipendenti,

  • alcolisti,

  • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,

  • condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione,

  • altri soggetti identificati con DPCM.

 

L’articolo in esame precisa che le persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono assumere la qualità di soci della cooperativa stessa, e che la loro condizione di svantaggiato deve essere adeguatamente documentata dalla pubblica amministrazione.

La presenza di queste persone nella società se è certamente un mezzo di integrazione socio-lavorativa per le stesse, costituisce, per contro, un requisito per il quale la cooperativa sociale gode di benefici:

  • contributivi, ossia dell’azzeramento della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovuta, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate (art. 4 Legge 381/91),

  • contrattuali, ovvero la possibilità di stipulare Convenzioni con Enti pubblici per attività diverse da quelle socio-sanitarie ed educative (art. 5 Legge 381/91),

  • fiscali, in quanto il perseguimento di finalità sociali e di promozione umana le rende “Onlus di diritto” (art. 10, c. 8, d.lgs. 460/97).

 

Il Legislatore impone, tuttavia, una presenza almeno minima di persone svantaggiate nelle coop sociali di tipo b pari al 30% dei lavoratori della società stessa.

Le associazioni nazionali delle cooperative hanno interpellato il Ministero del Lavoro circa la modalità di computo del 30%, che potrebbe avvenire o per teste o per ore lavorate.

Sulla delicata questione era già intervenuto il Ministero, che con la circolare n. 116 del 9 ottobre 1992, aveva precisato che la percentuale minima costituisce la condizione perché la cooperativa possa essere definita “sociale”, per tanto essa deve essere presente al momento dell’iscrizione nel registro prefettizio e deve mantenersi, anche in caso di variazione del numero complessivo dei soci. Il successivo intervento è stato affidato all’interpello n. 4 del 3 marzo 2008, con il quale, sempre il Ministero, ha chiarito che non esiste alcuna disposizione normativa né amministrativa che impone la sussistenza necessariamente permanente del predetto requisito percentuale. D’altra parte proprio la natura di queste società determina una oscillazione della dimensione quantitativa dell’organico nel corso della loro vita. Tuttavia il Ministero ha ritenuto utile individuare un “arco temporale” per la valutazione del rispetto del limite minimo del 30% di persone svantaggiate, che, in assenza di una diversa previsione della legislazione regionale, non può eccedere i dodici mesi.

Ora il Ministero del Lavoro, con interpello n. 17 del 20 luglio 2015, ha osservato che l’art. 4, comma 2, Legge 381/1991, utilizza le locuzioni “persone svantaggiate” e “lavoratori della cooperativa” ai fini della individuazione della percentuale stessa, non richiamando in alcun modo criteri afferenti all’orario di lavoro effettivamente svolto dai soggetti disagiati. D’altra parte la ratio della norma è creare opportunità lavorative per quelle persone che, proprio a causa della loro condizione di disagio psichico, fisico e sociale, trovano difficoltà all’inserimento nel mercato del lavoro, anche e soprattutto laddove si richieda loro una prestazione lavorativa a tempo pieno. Alla luce di queste osservazioni il Ministero ha ritenuto che il computo del 30% dei soggetti svantaggiati va effettuato per “teste”e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi.

 

E’ del tutto condivisibile il contenuto dell’interpello n. 17 del 20 luglio 2015 se si richiamano due delle caratteristiche proprie delle cooperative, ossia:

  • il principio della porta aperta, in base al quale chiunque ne condivida i principi mutualistici può chiedere di fare parte della società purché sia in grado di soddisfare il bisogno di lavoro o di servizio, senza che l’ingresso/uscita dei soci costituisca modifica statutaria;

  • il principio del voto pro capite, in forza del quale qualunque sia la quota di capitale posseduta, il socio in assemblea avrà diritto ad un solo voto, il tutto per evitare la concentrazione in poche mani (le più ricche!) della proprietà della società. Con una esaltazione economico-sociale della persona a scapito del capitale come invece avviene nelle altre società commerciali;

  • il principio mutualistico, ossia l’esercizio dell’attività prevalentemente a vantaggio dei soci.

La questione in esame è stata oggetto di interventi anche da parte dell’INPS, in relazione alla formula da utilizzare per la verifica della percentuale in parola. Inizialmente l’Istituto di Previdenza, con la circolare n. 296 del 29 dicembre 1992, ponendosi in linea con le indicazioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro n. 116 del 9 ottobre 1992, aveva chiarito che agli effetti del computo del 30% di soggetti svantaggiati, occorreva fare riferimento al numero complessivo dei lavoratori, soci e non soci, esclusi i volontari. Tale impostazione è stata confermata dalla successiva circolare n. 109 dell’11 marzo 1993. Però con la circolare n. 108 del 17 giugno 1994 l’INPS ha mutato orientamento, stabilendo che le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori cui ci si deve riferire per la determinazione dell’aliquota delle stesse.

 

Quindi ora il rapporto per il computo del 30% delle persone vantaggiate di una coop sociale di tipo b risulta essere il seguente:

Totale persone svantaggiate

Totale forza lavoro (non svantaggiati)

da calcolarsi per teste.

 

18 settembre 2015

Anna Maria Pia Chionna