Descrizione della fattura ed inerenza della spesa

la fattura deve fornire l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione: la previsione non è di tipo formale in quanto con essa il legislatore ha inteso assicurare all’Agenzia delle entrate la possibilità di verificare il requisito dell’inerenza della spesa, al fine di riconoscerne la deduzione del costo

L’art. 21 del Decreto Iva prevede espressamente che la fattura debba fornire l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione. La previsione non è di tipo formale in quanto con essa il legislatore ha inteso assicurare all’Agenzia delle entrate la possibilità di verificare il requisito dell’inerenza della spesa al fine di riconoscerne la deduzione del costo. Gli oneri estranei, cioè non sostenuti nell’esercizio dell’arte o delle professione e dell’impresa non possono essere considerati in diminuzione in sede di determinazione del reddito. Tale verifica può essere effettuata solo per il tramite di una puntuale descrizione della prestazione.

La necessità di verificare la prestazione effettuata sorge anche ai fini della detraibilità della spesa per finalità personali come, ad esempio, le spese di ristrutturazione degli immobili, ovvero le spese mediche.

L’Agenzia delle entrate ha l’esigenza di riscontrare che le spese di manutenzione dell’immobile non abbiamo natura ordinaria. In questo caso la detraibilità dell’onere spetterebbe, ai sensi dell’art. 16 – bis del TUIR, esclusivamente per gli oneri sostenuti in relazione a parti comuni dell’edificio.

Il riferimento alla “natura” e “qualità” vuol significare che le informazioni da indicare nella fattura devono essere sufficientemente dettagliate per individuare il bene o il servizio oggetto dell’operazione. Ad esempio non è possibile indicare i beni ceduti con i soli codici di prodotto rilevanti per il magazzino, ovvero limitarsi ad un’indicazione generica delle prestazioni effettuate quali “prestazioni di consulenza generiche diverse”, oppure “cure odontoiatriche varie”. L’utilizzo dei “codici prodotto” all’interno della fattura è consentito qualora da questi sia possibile risalire alla natura e qualità dei beni o dei servizi tramite apposita “leggenda” disponibile in calce o sul retro del documento emesso.

L’indicazione analitica semplifica l’attività di accertamento (Ris. min. fin. n. 111 del 3 maggio 1995). Viceversa un’indicazione generica non pone l’Agenzia delle entrate nelle condizioni di effettuare la suddetta verifica, con il conseguente disconoscimento del diritto alla detrazione dell’Iva e dell’inerenza del costo ai fini delle imposte sui redditi per il soggetto acquirente/committente.

L’indetraibilità non è però automatica ed il contribuente può comunque riuscire a fare valere le proprie ragioni nei confronti del Fisco ottenendo il pieno riconoscimento della spesa sostenuta. In pratica si verifica un’inversione dell’onere della prova a carico del destinatario della prestazione che però potrebbe essere comunque in grado di fornire la dimostrazione dell’inerenza dell’onere (circostanza non semplice in presenza di una fattura ricevuta estremamente generica).

Si pone così il problema se possa essere considerata corretta l’emissione di una fattura recante un descrizione generica con un rinvio, per relationem, ad un altro documento quale, ad esempio, una lettera commerciale, un preventivo, etc. La risposta può essere desunta dalle indicazioni fornite dalla Cassazione con l’ordinanza n. 6203 del 13 marzo 2013. La Corte ha stabilito che in assenza di un contratto scritto la fattura emessa per una consulenza può essere ritenuta falsa dall’Amministrazione finanziaria che, quindi, può negare la detrazione dei costi alla società. In tale ipotesi, se la fattura si riferisce a prestazioni generiche di consulenza, in mancanza di un incarico scritto tra le parti l’attività di accertamento dell’Ufficio è legittima sulla base di presunzioni semplici, con conseguente onere della prova a carico del contribuente.

31 agosto 2015

Nicola Forte