L’art. 21 del Decreto Iva prevede espressamente che la fattura debba fornire l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione. La previsione non è di tipo formale in quanto con essa il legislatore ha inteso assicurare all’Agenzia delle entrate la possibilità di verificare il requisito dell’inerenza della spesa al fine di riconoscerne la deduzione del costo. Gli oneri estranei, cioè non sostenuti nell’esercizio dell’arte o delle professione e dell’impresa non possono essere considerati in diminuzione in sede di determinazione del reddito. Tale verifica può essere effettuata solo per il tramite di una puntuale descrizione della prestazion
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