Soci di SRL e INPS artigiani /commercianti: in assenza di prestazione di lavoro non si pagano i contributi

i soci di SRL che non prestano la loro opera lavorativa all’interno della società non devono essere iscritti alla gestione previdenziale INPS

La pretesa dell’INPS di assoggettare a contribuzione anche i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali (come le S.r.l.) senza che a tale partecipazione corrisponda la prestazione lavorativa del contribuente, NON PUO’ ESSERE CONDIVISA.

Questa è la lapidaria conclusione del giudice di secondo grado (sent. 25 giugno 2015 N. 752/2015 e774/2015) che orienta correttamente l’interpretazione della norma che disciplina la determinazione della base imponibile ai fini INPS per la gestione di artigiani e commercianti.

Come noto, la norma di riferimento è costituita dall’articolo 3 bis del DL 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazione dalla l. 438/1992, il quale prevede che “a decorrere dal 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1 della l. 2 agosto 1990 n. 233 è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi si riferiscono”.

Rileva, il giudice di merito di secondo grado, che due sono i presupposti fattuali e di diritto che occorre osservare nella determinazione della base imponibile contributiva  correlata all’ammontare dei redditi dichiarati:

  • i redditi riconducibili al contribuente su cui devono essere calcolati i contributi INPS devono essere redditi di impresa e non redditi di capitale;

  • il reddito di impresa riconducibile al contribuente, per essere computato nella base imponibile INPS, deve essere collegato, in ogni caso, ad un’attività lavorativa, presupposto necessario nel rapporto previdenziale.

Si rileva, infatti nella sentenza: è noto che ai sensi dell’articolo 6 del DPR 917/1986 “i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale, c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi”; con la precisazione che ai sensi dell’articolo 5 del TUIR “i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte prevongono e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi”.

Con ciò il giudice di merito ha posto la prima precisazione: il reddito derivante dalle società di capitali non è reddito di impresa ma reddito derivante dall’investimento del capitale. Tale situazione depone, quindi, per l’esclusione di tale componente reddituale dalla base imponibile di cui all’art. 3 bis L. 384/1992.

 

In secondo luogo, e ancora di maggiore rilievo interpretativo, il giudice afferma il principio secondo il quale a fondamento del rapporto previdenziale deve sussistere una imprescindibile attività lavorativa, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifica la tutela previdenziale corrispondente, atteso che una diversa lettura condurrebbe a sostenere che ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l’inserimento del reddito corrispondente nell’imponibile contributivo.

Pertanto, il concetto di “totalità di redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF”, a cui fa riferimento la normativa, deve essere riferito esclusivamente all’impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l’assicurato è iscritto alla corrispondete gestione ed in relazione alla quale viene esercitata attività lavorativa, con esclusione delle altre fonti di reddito di partecipazione non correlate all’attività lavorativa del contribuente.

Ne deriva che, ai fini della determinazione della base imponibile INPS – gestione commercianti o artigiani – non possono essere computati i redditi di mera partecipazione al capitale sociale senza prestazione lavorativa e ciò, si ritiene, a prescindere dalla tipologia societaria sia essa società di persone o di capitale.

 

Si spera che la decisione assunta dal giudice di merito costituisca l’ultima tappa un lungo percorso, pieno di discussioni su questioni sostenute dall’INPS, sterili e prive di fondamento. Resta solo da attendere una chiara posizione dell’istituto che corregga le proprie posizioni e dia indicazioni anche con riferimento alla gestione dei relativi rapporti intervenuti nel passato.

Nel frattempo, con i chiari toni di prudenza che si raccomandano sempre, il contribuente potrà tenere conto, ai fini della liquidazione dei contributi INPS dovuti sulla base dei redditi di impresa dichiarati in UNICO 2015, delle indicazioni del giudice di merito e di cui sopra.

 

20 luglio 2015

Mario Agostinelli