Giudicato di annullamento dell’avviso relativo al reddito sociale
Il giudicato di annullamento (totale) dell’avviso relativo al reddito sociale impugnato dalla società di persone fa stato nel processo relativo ai soci; ove non sia stato pronunciato per vizi sussistenti solo nei confronti della società.
L’Ufficio non subisce, in tal caso, alcuna lesione dei suoi diritti essendo stato parte nel giudizio promosso dalla società. Ove gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci siano basati sull’imputazione ai soci medesimi, pro quota, del reddito accertato nei confronti della società (art. 5 TUIR) e i soci abbiano impugnato tali avvisi di accertamento non per ragioni personali, ma contestando l’accertamento operato nei confronti della società: la definizione dell’impugnativa dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società vincola la definizione dell’impugnativa degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci (Corte di Cassazione sentenza del 18 marzo 2015, n. 5336). Il giudicato che si forma sulla sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società impone l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi per trasparenza nei confronti dei soci1. A seguito dell'avvenuto accoglimento del ricorso proposto dalla società, i ricorsi autonomamente proposti dai soci successivamente riuniti, risentono del benefico effetto del giudicato sostanziale determinatosi in capo alla società (CTR Roma, Sez. XXXVIII, 11-02-2014, n. 767).
Ragioni di annullamento non rapportabili ai soci
L’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporlo alla amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo (esercitando quindi, senza limitazioni di sorta il diritto di difesa). A meno che l’annullamento non sia stato pronunciato per tardiva notifica dell’atto impositivo (decadenza), o per altra causa non rapportabile ai soci (i.e. nullità della notifica, vizi di motivazione dell'atto notificato alla società che non ricorra anche nell’avviso notificato ai soci).
E' esclusa ogni ipotesi di litisconsorzio necessario quando sia eccepita, da chiunque (società o soci), l'intempestività della notifica dell'avviso di accertamento e, quindi, la decadenza dell'ufficio dal potere impositivo nei confronti del singolo destinatario dell'atto, senza che ciò comporti ripercussioni per gli altri.
Contrasto di giudicati
Nel giudizio relativo all'accertamento del reddito di partecipazione, i soci di una società di persone possono giovarsi del giudicato di annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società