Detrazioni spese mediche : il requisito dell’idoneità della documentazione

Il requisito dell’idoneità della documentazione (ai fini della detraibilità dell’onere) costituisce un requisito necessario al fine di verificare se la spesa sostenuta sia effettivamente riconducibile nel novero degli oneri detraibili cui all’art. 15 del TUIR. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha individuato una soluzione specifica al fine di non penalizzare il contribuente il buona fede

 

detraibilità delle spese medicheL’Agenzia delle entrate ha fornito con la circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 una serie di chiarimenti di interesse immediato ed aventi effetto sulla predisposizione del prossimo modello Unico 2015.

Alcuni dei chiarimenti riguardano i requisiti attinenti alla detraibilità degli oneri. Il tema assume particolare importanza se si considerano le mutate responsabilità dei CAF e degli esercenti arti e professioni a seguito della novità rappresentata dalla presentazione del modello 730 precompilato.

 

Il punto 1.2 del documento di prassi ha affrontato il problema della detraibilità delle spese relative alle cure odontoiatriche qualora la documentazione attestante la spesa sostenuta non sia conforme ai requisiti previsti per la fattura ai sensi dell’art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di specie l’istante era preoccupato della circostanza che la documentazione “non corretta” potesse compromettere la detraibilità della spesa.

Il caso di specie riguardava l’esame di una fattura “medica” che nel fornire la descrizione della prestazione professionale svolta riportava la dicitura “ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche”.

L’istante, osservando come la descrizione non fosse conforme alle indicazioni di cui al citato art. 21, in base al quale devono essere indicate nel documento la natura, qualità e quantità delle prestazioni rese temeva conseguenze con riferimento alla detraibilità IRPEF delle predette spese.

La preoccupazione era sicuramente fondata in quanto la puntuale descrizione della prestazione resa è finalizzata a verificare anche l’inerenza dell’onere in capo al soggetto committente/acquirente ed eventualmente ad escluderne la detraibilità. L’Agenzia delle entrate ha però fornito una soluzione positiva nel senso che, pur riconoscendo la non correttezza della fattura, ha salvaguardato il diritto alla detrazione della spesa sanitaria (indicando le relative condizioni).

 

La disposizione di riferimento (che consente la detrazione), è costituita dall’art. 15, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986. L’importo detraibile ammonta al 19 per cento delle spese sanitarie, per la parte eccedente euro 129,11, costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate dall’art. 10, comma 1, lett. b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Il requisito dell’idoneità della documentazione (ai fini della detraibilità dell’onere) costituisce un requisito necessario al fine di verificare se la spesa sostenuta sia effettivamente riconducibile nel novero degli oneri detraibili di cui al citato art. 15 del TUIR. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate, pur riconoscendo, come ricordato, la non correttezza di una fattura recante una descrizione della prestazione generica ha individuato una soluzione specifica al fine di non penalizzare il contribuente il buona fede.

A tal proposito è stato riconosciuto “sufficiente al fine del riconoscimento della detrazione in esame che dalla descrizione nella fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura “sanitaria” della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario”. In altre parole se dalla descrizione generica si desume comunque la natura sanitaria della prestazione, ferma restando la violazione del citato art. 21, il contribuente che ha sostenuto l’onere vede comunque salvaguardato il diritto alla detrazione ai fini IRPEF. In questo caso la descrizione generica è comunque in grado di assicurare la riconducibilità della spesa nell’ambito applicativo dell’art. 15 del TUIR che disciplina la detrazione per oneri.

L’Agenzia delle entrate ha poi ancora chiarito che qualora dalla fattura non fosse stata desumibile la natura sanitaria della spesa il contribuente avrebbe dovuto rivolgersi al professionista chiedendo l’integrazione del documento con l’indicazione di una descrizione più puntuale.

7 maggio 2015

Nicola Forte