Fatturazione elettronica: tutte le novità dal MEF

il Ministero delle Finanze, in vista degli obblighi per le amministrazioni locali che partono dal prossimo 1 aprile in tema di fattura elettronica, ha emanato una serie di raccomandazioni e chiarimenti

Fatturazione elettronica dal 31 marzo 2015: il Ministro Padoan sollecita gli enti territoriali

A partire dal prossimo 31 marzo tutte le fatture destinate alla Pubblica Amministrazione dovranno essere trasmesse in formato elettronico. Si tratta del secondo passaggio di un percorso cominciato nel 2014, quando è diventata obbligatoria la fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni centrali. Una innovazione che si è svolta senza intoppi e ha dimostrato la piena funzionalità delle infrastrutture tecnologiche e dei processi predisposti dal Governo.

Una lettera del ministro Padoan sarà inviata ai sindaci di tutti i Comuni italiani e delle Città metropolitane, ai presidenti delle Province e delle Regioni, con l’obiettivo di sollecitare chi ancora non lo avesse fatto ad adeguare la propria amministrazione a questa novità.

Qui di seguito pubblichiamo il testo della lettera che sarà trasmessa attraverso posta elettronica certificata a tutti i sindaci. Sono inoltre scaricabili i file con le lettere analoghe inviate a tutti gli altri titolari delle amministrazioni territoriali.

Caro Sindaco, tra poche settimane scatterà una innovazione che cambierà il rapporto con i fornitori del Suo Comune: a partire dal ·prossimo 31 marzo tutte le fatture destinate alla Pubblica Amministrazione dovranno infatti essere trasmesse in formato elettronico. La fatturazione elettronica comporta per il Suo Comune due grandi benefici: migliore controllo delle passività e maggiore efficienza nella gestione dell’intero ciclo passivo. Potranno essere pianificati in modo più efficace i flussi di cassa, ridotti i tempi di pagamento, conseguiti risparmi di spesa. Nello scorso mese di giugno i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli enti previdenziali sono già passati alla fatturazione elettronica: è un’esperienza di successo, realizzata senza intoppi, che sta esprimendo i propri effetti positivi. Perché questa esperienza positiva si ripeta anche per il Suo Comune, è necessario fin dai prossimi giorni il massimo impegno anche per assicurare l’attuazione di tutti gli adempimenti connessi con il corretto funzionamento della piattaforma elettronica per la gestione delle passività, dalla comunicazione dei debiti non estinti a quella delle fatture e dei re lati vi pagamenti.

La invito pertanto a sostenere questo progetto, nella fase di avvio, presso le strutture del Suo Comune e negli enti e organismi che vi sono collegati, affinché gli stessi pongano in essere quanto prima le indispensabili attività propedeutiche, tecniche e amministrative.

Tra queste rivestono particolare urgenza sia la predisposizione degli strumenti tecnologici che consentono l’acquisizione delle fatture, sia la precisa e tempestiva indicazione degli uffici cui dovranno affluire le fatture elettroniche, da censire nell’ambito dell’indice delle Pubbliche amministrazioni (IP A), gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid). Le segnalo l’opportunità di prendere contatti con la Sua Regione di riferimento, per verificare se la stessa abbia attivato e messo a disposizione degli enti che insistono nel proprio territorio una piattaforma informatica dedicata a questo progettò (cosiddetti hub), che agevolerebbe il necessario adeguamento tecnologico.

Ugualmente fondamentale sarà che gli uffici amministrativi del Suo Comune prendano quanto prima i dovuti contatti con i fornitori, affinché questi ultimi siano pronti ad avviare il processo emettendo le fatture in formato elettronico.

La Ragioneria Generale dello Stato, che svolge un ruolo istituzionale di coordinamento degli enti territoriali in funzione del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, è disponibile a raccogliere eventuali segnalazioni di problemi di carattere amministrativo che dovessero emergere in sede di prima attuazione e quindi agevolare l’individuazione delle opportune soluzioni.

Per arrivare ben preparati alla scadenza del 31 marzo, sono consapevole di chiedere al Suo Comune un ulteriore sforzo in termini di efficientamento dell’organizzazione e dei relativi processi amministrativi, ma credo sia di chiara evidenza che il successo di questo progetto è nell’interesse dell’intero Sistema Paese: è solo con un adeguato processo attuativo che potranno cogliersi i benefici attesi sull’ordinaria gestione dell’intero ciclo passivo.

(MEF, nota del 6 marzo 2015)

 

Obbligo di fatturazione elettronica per la P.A.: ecco la circolare del MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato la circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015, che individua le Pubbliche Amministrazioni obbligate alla fatturazione elettronica a partire dal prossimo 31 marzo 2015 – D.M. n.55 del 3 aprile 2013.

La legge 24 dicembre 2007, 11. 244, all’art. 1, commi da 209 a 214, e s.m.i., introduce nell’ordinamento italiano l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.

A tal fine istituisce il Sistema di interscambio (SdI) quale punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla pubblica aniministrazione1 e demanda al Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la regolamentazione attuativa.

In ossequio a tali previsioni il DM 3 aprile 2013, n. 55, definisce una serie di regole tecniche e individua, per classi di pubbliche amministrazioni, le date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Ambito soggettivo e date di decorrenza

Come appena richiamato in premessa, tra i compiti che la legge 244/2007 demanda alla regolamentazione attuativa figura quello di individuare le date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica. Nel dare attuazione a tale disposto il DM 3 aprile 2013, n. 55, individua, per classi di pubbliche amministrazioni, le date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica.

In particolare, le classi di pubbliche amministrazioni cui si riferisce l’articolo 6 del DM 55/2013 sono quelle di cui all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato annualmente dall’Istituto nazionale di statistica (JSTAT) entro il 30 settembre. Questo riferimento ha indotto alcuni a ritenere che l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica potesse circoscriversi alle amministrazioni inserite nel citato elenco ISTAT, e numerose richieste di chiarimento sono pervenute in tal senso.

A sua volta l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individua: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

Ripercorrendo a ritroso la serie di riferimenti normativi appena riportata, è evidente come sia possibile stabilire che i destinatari dell’obbligo di fatturazione siano quelli risultanti dall’unione dei soggetti individuati da tutti i provvedimenti richiamati. Più in dettaglio, l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, risulta determinato come indicato nella Tabella 1 (allegata alla neo circolare del MEF).

Tabella 1: Amministrazioni destinatarie dell’obbligo di fatturazione elettronica

Soggetti di cui all’articolo 1, comma 2. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

– tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

Soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009. n. 196:

– i soggetti indicati a fini statistici dall’Istituto nazionale di statistica nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, e le Autorità indipendenti.

Soggetti di cui all’articolo 1, comma 209. della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

– le amministrazioni autonome.

È appena il caso di sottolineare come questo lungo elenco di soggetti, il più delle volte rappresentativi di categorie di amministrazioni, presenti ampissime aree di sovrapposizione. Il richiamato articolo 1, comma 2, del DM 55/2013 si riferisce alla totalità dei soggetti sopra elencati col termine “amministrazioni”.

Date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica

Quanto poi alle date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’articolo 6 del DM 55/2013 individua, tenuto conto della data di entrata in vigore del medesimo decreto, le seguenti:

comma 1: 6 dicembre 2013, per l’avvio volontario previo accordo con i fornitori;

comma 2: 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell’elenco ISTAT

comma 3: 6 giugno 2015, per tutte le altre amministrazioni, ad eccezione di quelle indicate all’articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244v.

Con riferimento al comma 3, si richiama la circostanza che le amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono le amministrazioni locali. Viene dunque individuata la data del 6 giugno 2015 per le tutte le rimanenti amministrazioni soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, tranne quelle locali, per le quali il richiamato articolo 1, comma 214, della legge 244/2007 rimandava a successivo decreto ministeriale.

Il termine di cui al comma 3 è stato successivamente anticipato al 31 marzo 2015 dall’articolo 25, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 668, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89.

Inoltre, il citato articolo 25, comma 1, del D.L. 66/20 14 ha fissato al 31 marzo 2015 anche la data di decorrenza per le amministrazioni locali, per la cui individuazione la legge 244/2007 rimandava a successivo decreto ministeriale.

Al riguardo, si ritiene che il riferimento alle amministrazioni locali dell’articolo 1, comma 214, della legge 244/2007 sia da ricondurre alle amministrazioni locali individuate come tali nel più volte citato elenco ISTAT.

Vincenzo D’Andò

10 marzo 2015