Certificazione unica 2015: una guida riassuntiva all'adempimento

in vista della complessa scadenza di lunedì prossimo ecco una guida riassuntiva in 11 pagine alla CU2015: i redditi da lavoro dipendente, i redditi da lavoro autonomo, i casi dubbi

Premessa normativa

A seguito delle novelle legislative introdotte dal decreto semplificazione n. 175-2014 tra le novità fiscali più importanti che attendono i contribuenti italiani nel 2015 spiccano il modello 730 precompilato e la nuova certificazione unica (CU2015) che ha messo in pensione il famoso modello CUD.

L’Agenzia ha approvato, con il provvedimento n. 4790 del 15.1.2015, la Certificazione Unica “CU 2015”, relativa all’anno 2014, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni e le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il nuovo adempimento telematico è necessario affinché l’Agenzia delle entrate possa acquisire i dati relativi ai redditi, alle ritenute e alle detrazioni dando inizio al processo di semplificazione degli adempimenti fiscali che mira alla predisposizione del modello 730 precompilato .

La norma prevede che il sostituto d’imposta debba rilasciare la certificazione dei redditi erogati nel periodo d’imposta 2014 in modalità cartacea con l’indicazione delle relative ritenute e delle detrazioni operate entro la data del 28 febbraio 2015. ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente.

È facoltà del sostituto trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al contribuente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti (tale modalità di consegna potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione, mentre deve essere esclusa, ad esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro).

Resta, dunque, in capo al sostituto l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (RM 145/06).

Se il sostituto rilascia una nuova CU dopo il 7 marzo questi deve comunicare al percipiente, nelle annotazioni (cod. CF) che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima certificazione unica rilasciata.

NOTA BENE

Si ricorda che l’omesso o tardivo rilascio della certificazione cartacea da parte del sostituto d’imposta, ovvero il rilascio di una certificazione con dati incompleti o non veritieri, sarà punito con una sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00.

LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CU-2015

Entro il 7 marzo 2015, quest’anno entro il 9 marzo in quanto il giorno 7 cade di sabato, i sostituti d’imposta devono trasmettere le certificazioni, già rilasciate entro il 28 febbraio 2015 (2 marzo 2015), relative alle seguenti tipologie reddituali:

-redditi di lavoro dipendente e assimilato (art.23 e 24 Dpr.600-73);

redditi di lavoro autonomo anche occasionali (art.25 Dpr.600-73) ivi inclusi i redditi conseguiti dagli autori/inventori di opere dell’ingegno,brevetti industriali e simili,partecipazione agli utili delle associazioni in partecipazione di solo lavoro,indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi anche titolo risarcitorio nonché le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;

– redditi diversi comprese le provvigioni di cui agli art.53 e 67 del TUIR;

-provvigioni inerenti i rapporti di commissione,agenzia,mediazione,rappresentanza e di procacciamento di affari ( art.25-bis Dpr.600-73);

– corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore (ritenuta del 4 % art.25-ter Dpr.600-73);

– redditi derivanti da prestazioni sportive ai sensi della Legge 91/81; – indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili e indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva.

I modelli CU dovranno essere inviati, in via telematica, all’Agenzia direttamente o tramite un intermediario abilitato mediante i servizi Entratel (qualora la comunicazione sia presentata per un numero superiore a 20 soggetti) e Fisconline (qualora la comunicazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a 20).

Per la determinazione del numero di soggetti bisogna fare riferimento al numero di certificazioni indicate nel riquadro firma della comunicazione nel frontespizio.

 

IL COMUNICATO STAMPA DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 12 FEBBRAIO 2015

L’Agenzia ha chiarito che, limitatamente al 2015 è possibile:

a) non compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi INAIL;

b) non inviare la certificazione con esclusivamente redditi esenti;

c) inviare telematicamente dopo il 09/03/2015 le certificazioni contenenti esclusivamente redditi dei soggetti titolari di partita Iva: professionisti e agenti senza incorrere nella sanzione di euro . 100 per ciascuna certificazione.

 

NON E’ STATO TUTTAVIA CHIARITO SE NEL CASO DI SPECIE TROVI APPLICAZIONE LA SANZIONE PREVISTA DA EURO 258 A EURO 2.065 IN CASO DI MANCATA CONSEGNA DEL MODELLO CARTACEO ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2015.

 

Invio telematico della certificazione Unica 2015

Il termine ultimo di trasmissione della certificazione unica (CU-2015) è fissato al 7 marzo ma quest’anno il termine slitta al 9 marzo 2015 in quanto il termine cade di sabato.

Le dichiarazioni presentate per via telematica si considerano tempestive se trasmesse entro i termini previsti ma scartate se entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto vengano inviate correttamente (in quest’ultimo caso la sanzione non si applica se la trasmissione delle certificazioni corrette avviene entro i 5 giorni successivi al 7 marzo ovvero per il 2015 entro il 12.03).

NOTA BENE

Come indicato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 6e/2015 la scadenza per la trasmissione delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate è il 9 marzo (cadendo il 7 di sabato).

Se si riscontrano inesattezze, si può inviare una nuova certificazione, senza incorrere nella sanzione di 100 euro, entro il 12 marzo (cinque giorni dalla scadenza prevista). Passata tale data, il sostituto è comunque tenuto a trasmettere la certificazione corretta.

A tale proposito occorre prestare particolare attenzione al fatto che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Pertanto, soltanto quest’ultima comunicazione costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Si segnala che, in caso di omesso o tardivo inoltro della CU o di sua errata compilazione, verrà applicata la sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni modello (non è ammesso il cumulo giuridico e il ravvedimento operoso).

 

Invio separato delle certificazioni uniche 2015

E’ possibile inviare in modalità separata le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (a differenza del modello 770 semplificato non è previsto l’obbligo di indicare il codice fiscale dell’intermediario che cura la trasmissione dell’altro flusso telematico).

IL MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA 2015

Frontespizio

Contiene le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica.

Si segnala che nel riquadro “Tipo di comunicazione” sono previste due ipotesi:

1) annullamento: le istruzioni precisano che se il sostituto d’imposta intende, prima della scadenza del termine di presentazione (9 marzo) annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio;

2) sostituzione: se il sostituto d’imposta intende, prima della scadenza del termine di presentazione (9 marzo) sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio.

 

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro “Impegno alla presentazione telematica”deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la comunicazione in via telematica, riportando i seguenti dati:

  1. -il proprio codice fiscale;

  2. -la data di assunzione dell’impegno a presentare la comunicazione;

-la firma.

Inoltre, nella casella “Impegno a presentare in via telematica la comunicazione”, deve essere indicato:

  1. -il codice 1 se la comunicazione è stata predisposta dal sostituto;

  2. -il codice 2 se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.

 

Il Quadro CT : come e cosa compilare

E’ riservato alle informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (da non utilizzare da parte dei sostituti d’imposta che intendon variare i dati già comunicati e in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione).

 

Il quadro è composto da due sezioni:

1)Sezione A: il sostituto richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del 730) siano resi disponibili presso la propria utenza telematica. Il sostituto deve barrare la casella se è un utente Fisconline; se, invece, è un utente Entratel deve indicare la propria utenza telematica nel riquadro “codice sede Entratel”;

2) Sezione B: il sostituto richiede che i modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del 730), siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico Entratel dell’intermediario abilitato.

 

NOTA BENE

I sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 non devono compilare il Quadro CT in quanto per le variazioni (variazione di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello CSO “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo di compilazione del Quadro CT non sussiste nemmeno in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.

Il quadro CT deve essere compilato dai sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. Nel caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, questo quadro deve essere compilato per ogni fornitura.

Certificazione redditi da lavoro dipendente

Nella sezione certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscalevanno indicati i dati che nei precedenti anni erano esposti nel CUD (ora sostituito dalla CU).

Il sostituto d’imposta dovrà indicare:

a) i dati relativi ai familiari a carico del lavoratore e le informazioni a supporto del riconoscimento di particolari benefici, quali la presenza di un figlio con disabilità, il primo figlio che sostituisce il coniuge mancante, i figli minori di tre anni, la percentuale di detrazione spettante per le famiglie numerose ( per ogni persona indicata è richiesto il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, la percentuale di detrazione e l’eventuale detrazione al 100% in caso di affidamento dei figli);

b) i compensi lordi erogati, distinguendo le somme non soggette a ritenuta perché in regime convenzionale dalle altre somme o soggette a ritenuta;

c) il reddito imponibile; le ritenute effettuate a titolo di acconto e a titolo di imposta; le addizionali regionali e comunali, distinguendo tra quelle a titolo di acconto, d’imposta e quelle sospese;

d) i contributi previdenziali a carico del lavoratore autonomo e quelli a carico del soggetto che ha erogato i corrispettivi;

e) i dati sulle spese rimborsate e le ritenute restituite e gli eventuali oneri detraibili e deducibili.

Un apposito spazio è riservato al “Bonus Renzi” con l’indicazione dei dati relativi al credito spettante, a quello che ha trovato capienza nell’imposta, al credito rimborsato, a quello eventualmente non riconosciuto, unitamente all’eventuale importo recuperato dal sostituto in quanto non spettante.

Vanno certificate anche le somme erogate per la produttività, le ritenute operate e/o sospese e l’eventuale opzione per la tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva; è prevista un’apposita sezione dedicata al contribuente che sceglie di destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore ad un partito politico.

 

Necessaria la certificazione anche per la previdenza complementare attraverso l’indicazione di apposite informazioni ovvero: TFR destinato al fondo di previdenza complementare, per i dipendenti pubblici la data di iscrizione al fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 01.01.2007, l’indicazione, per i contributi versati per i familiari a carico, se sono stati dedotti o non dedotti; nella sezione “altri dati” sono presenti le seguenti nuove informazioni riguardanti i trattamenti pensionistici da indicare al netto del contributo di solidarietà e il punto relativo al reddito dei frontalieri da indicare al lordo della somma esente di euro 6.700.

 

E’ stato inoltre inserito uno specifico spazio per i redditi derivanti dai lavori socialmente utili; i dati dai familiari a carico sono da riportare secondo lo schema richiesto dalla nuova certificazione e non più da indicare nelle annotazioni; nella parte relativa ai dati previdenziali ed assistenziali INPS, nella sezione 3 ex INPDAP, è stato aggiunto il calendario annuale per certificare i mesi per i quali è stata presentata la denuncia UniEMens.

NOTA BENE

8, 5 e 2 PER MILLE: i contribuenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi possono effettuare la scelta utilizzando l’apposita scheda, allegata alla CU, che il sostituto è tenuto a rilasciare, debitamente compilata nella parte relativa al periodo d’imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente.

NOTA BENE

Ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2014, e che hanno ricevuto la certificazione CUD nella precedente versione, dovrà essere rilasciata, entro il termine del 02.03.2015, una nuova certificazione nel rispetto della nuova modulistica.

 

DATI ANAGRAFICI: DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

Punto 8: Categorie particolari

Il punto è riservato all’indicazione del codice che identifica i soggetti appartenenti a una delle categorie particolari, elencate nella tabella SD dell’appendice delle istruzioni.

Di seguito se ne elencano alcuni, tra i più ricorrenti:

  1. L – Dipendenti all’estero;

  2. P – Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art.50, co.1, lett.c) Tuir);

  3. W – Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art.50, co.1, lett.i) Tuir), quali ad esem

Punto 10: Casi di esclusione dalla precompilata

Il nuovo punto deve essere compilato nei casi in cui vada evidenziata l’esclusione dalla possibilità della presentazione dichiarazione dei redditi precompilata, riportando uno dei seguenti codici:

  1. 1) nel caso siano stati certificati esclusivamente redditi di cui all’art. 50, c. 1, lett. b – e – f – g, relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, lett. h – h-bis;

2) nel caso siano stati certificati soltanto dati previdenziali e assistenziali.

 

­Punti da 20 a 22: Domicilio fiscale al 1° gennaio 2014

In questa sezione scompare il riferimento al domicilio al 31 dicembre, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni, anche le addizionali regionali fanno riferimento al domicilio al 1° gennaio.

Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, se le operazioni di conguaglio sono state effettuate con riferimento a un domicilio fiscale diverso da quello previsto dalle disposizioni vigenti al momento del rilascio della Certificazione Unica, sarà utilizzata la nuova annotazione GH per informare il percipiente della necessità di presentare la dichiarazione dei redditi, per la corretta liquidazione delle imposte.

Punti da 23 a 25: Domicilio fiscale al 1° gennaio 2015

Con riferimento a questi punti si segnala che sempre l’art.8 del Decreto Semplificazioni ha modificato l’art. 1, c. 4, D.Lgs. n. 360/98, prevedendo che il calcolo dell’acconto dell’addizionale comunale sarà sempre effettuato con l’aliquota in vigore nell’anno precedente.

 

DATI FISCALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

La compilazione dei campi 8 e 9 del modello deve essere effettuata con la seguente modalità:

– nel caso in cui l’assunzione sia precedente al 01/01/2014 il campo 8 va sempre compilato, mentre per la cessazione del rapporto il campo deve essere compilato solo ed esclusivamente nel caso in cui questa sia intervenuta nel corso del 2014;

-il campo 10 va compilato nel caso in cui il lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro con interruzioni ( nel caso di specie nel campo 8 si dovrà indicare la data di inizio del primo rapporto, nel campo 9 la data di cessazione dell’ultimo e valorizzare il campo 10 relativamente all’interruzione tra i vari rapporti).

 

ASSISTENZA FISCALE / ONERI DETRAIBILI E ONERI DEDUCIBILI

La parte dedicata all’assistenza fiscale prestata è stata ampliata per esporre i dati in modo distinto tra dichiarante e coniuge, sia con riferimento agli acconti del 2014 che ai crediti non rimborsati.

Devono invece essere riportati nelle annotazioni, con il codice BR gli importi dei debiti a saldo non trattenuti a seguito della sospensione per eventi eccezionali e con il codice AM i crediti da 730 rimborsati al sostituito e al coniuge.

Anche la parte dedicata agli oneri detraibili, per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% e 26%, è stata implementata prevedendo l’indicazione analitica della tipologia di ciascun onere, contraddistinto dagli appositi codici rilevabili nelle tabelle A e B dell’appendice delle istruzioni .

Per quanto riguarda i contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, quest’anno sono stati previsti due diversi punti:

a) punto 163: per l’indicazione dei contributi dedotti (importo complessivamente non superiore a € 3.615,20, come previsto dall’art. 51, c. 2, lett. a, Tuir);

b) punto 164: per l’indicazione dei contributi non dedotti dal reddito.

 

Nelle annotazioni rimane il codice AUsolo per precisare che le spese sanitarie eventualmente rimborsate per effetto di tali contributi (non dedotti) potranno essere portate in deduzione o in detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

 

I nuovi Codici annotazione da indicare nella CU 2015

Le informazioni obbligatorie che il sostituto d’imposta deve fornire, al lavoratore dipendente/assimilato, nelle annotazioni, sono quelle rilevabili della Tabella C delle istruzioni) contrassegnate da un codice alfabetico le istruzione del 2015 precisano che la citata tabella C non va utilizzata relativamente ai redditi di lavoro autonomo).

 

Sono stati inseriti i seguenti nuovi codici:

CF,da utilizzare, qualora venga rilasciata al lavoratore una certificazione correttiva dopo il 9.3.2015:

GH, da utilizzare per i lavoratori ai quali non è stata applicata la modifica disposta dal D. Lgs. 175/2014,disposizione che ha eliminato il riferimento al 31 dicembre quale data per l’individuazione del domicilio ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF;

GI: le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto;

ZZ: in ogni caso il codice può essere utilizzato per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al lavoratore .

 

Certificazione redditi da lavoro autonomo

Con la C.U./2015 devono essere certificati, da quest’anno, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e pertanto non può più essere utilizzata una forma libera di certificazione per attestare detti redditi.

La sezione comprende:

– il totale delle somme corrisposte, l’importo non soggetto a ritenuta, le spese rimborsate, l’imponibile e le ritenute di anni precedenti, i contributi previdenziali sia a carico del sostituto che del sostituito.

Il modello deve essere trasmesso anche dai curatori che seguono le procedure concorsuali e dai commissari liquidatori e, nel caso di specie, è riservato uno spazio specifico nel quale suddividere le somme corrisposte prima della data del fallimento o del commissariamento da quelle erogate direttamente dal curatore o dal commissario.

 

LA COMPILAZIONE PER I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO , PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Ai fini della compilazione del modello è utile tenere in considerazione quanto segue:

a) codici G, H e I: per le somme contraddistinte al punto 1 dai codici “G”, “H” ed “I” bisogna riportare nel punto 2, l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione e per le anticipazioni, l’anno 2014, barrando la casella di cui al punto 3.

b) Compenso e Anticipazioni: occorre riportare l’eventuale ammontare delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e relative ritenute.

Il contributo integrativo (2 o 4%) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e non va indicato.

c) Ricercatori residenti all’estero: per i redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all’estero occorre indicare al punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato) da riportare nel punto 7.

e) Rientro cervelli: per i redditi di lavoro autonomo delle categorie individuate con DM 3/06/2011occorre indicare al punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l’80% dell’ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori) da riportare nel punto 7.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: la nuova Certificazione Unica deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche da parte di coloro che hanno corrisposto compensi per attività sportiva dilettantistica.

In effetti l’Agenzia delle Entrate , con la circolare n. 60/E del 19 giugno 2001, ha confermato che i sostituti d’imposta devono rilasciare ai percipienti la certificazione degli importi corrisposti anche qualora questi non abbiano superato, nell’anno, il limite di 7.500 euro. Si rammenta che per tale tipologia reddituale è necessario effettuare una ritenuta IRPEF (maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’IRPEF) nel caso in cui gli importi percepiti nell’anno superino il limite di 7.500 euro ( se gli importi si mantengono al di sotto di 20.658,28 euro (oltre ai 7.500 esenti) la ritenuta è a titolo d’imposta mentre se si supera il limite sopra richiamato la ritenuta diventa a titolo di acconto).

Al caso di cui sopra, nel limite dei 7.500 euro, sembrerebbe applicabile quanto disposto con il comunicato stampa AE del 12 febbraio 2015 ribadendo che nulla viene detto per il modello cartaceo.

 

ENTI NON COMMERCIALI: tra i soggetti obbligati al rilascio della nuova CU 2015 vi sono anche gli enti non commerciali (i.e. Parrocchie) che hanno corrisposto compensi a dipendenti, colf o a liberi professionisti soggetti a ritenuta d’acconto, nel periodo d’imposta 2014.

 

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO: Oltre alle consuete certificazioni per i lavoratori autonomi professionisti la nuova certificazione Unica 2015 deve essere rilasciata alle imprese appaltatrici soggette alla ritenuta del 4%.

 

REGIME DEI MINIMI E DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE: vanno indicate anche le somme corrisposte ai soggetti che hanno applicato il regime contabile delle nuove iniziative produttive e dei minimi anche in assenza di applicazione di ritenuta (anche in questi casi si applica quanto disposto con il comunicato stampa AE del 12 febbraio 2015 ribadendo che nulla viene detto per il modello cartaceo).

 

Compilazione e Arrotondamenti

Per la relativa compilazione della certificazione occorre rispettare le seguenti regole:

a) dati fiscali: vanno esposti al centesimo di euro, arrotondando per eccesso, se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 o per difetto se inferiore a detto limite;

b) dati previdenziali e assistenziali: le voci retributive devono essere esposte all’unità di euro (arrotondamento all’unità inferiore fino a 49 centesimi ovvero all’unità superiore da 50 centesimo di euro).

2 marzo 2015

Celeste Vivenzi