Ultime novità sulla deducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa

il Decreto sulle semplificaizoni fiscali è intervenuto anche in tema di deducibilità dell’IRAP dalla base da cui si determina il reddito d’impresa nel tentativo di ridurre il cuneo fiscale (a cura Dott. Giuseppe Zambello)

Ad integrazione dell’articolo del 29 Ottobre 2014 si rende noto che con l’approvazione del decreto legge sulla semplificazione fiscale (D.L. n. 16/2012), dall’anno d’imposta 2012 è possibile richiedere il rimborso dell’imposta IRAP pregresso relativo al COSTO DEL LAVORO.

In particolare l’art. 4 comma 12 del summenzionato decreto di semplificazione fiscale prevede il rimborso dell’imposta IRAP, relativa al costo del personale dipendente, per le annualità 2011 e precedenti, nel caso in cui il termine per la richiesta di rimborso relativa a tali annualità sia ancora pendente (48 mesi dalla data del versamento) alla data del 2 marzo 2012 (data che coincide con l’entrata in vigore del D.L. n. 16/2012).

Si sottolinea che la manovra finanziaria Monti (D.L. n. 201/2011), all’art. 2, ha disposto che dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 si possa dedurre integralmente dall’IRES e dall’IRPEF, oltre alla quota del 10% dell’irap di competenza disposta dall’art. 6 D.L. 185/2008, anche la quota dell’imposta IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato.

Detta misura di deduzione integrale dell’IRAP da IRES e IRPEF, in relazione al costo del lavoro, costituisce l’ennesima tappa di avvicinamento al traguardo della CANCELLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDEDUCIBILITÀ, tuttora previsto dall’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997.

 

A TAL PROPOSITO, SI SEGNALANO LE SEGUENTI SENTENZE / ORDINANZE PRONUNCIATE DALLA CTR DI BOLOGNA, DALLA CTP DI PARMA, DALLA CTP DI PIACENZA, DALLA CTR DELLA PUGLIA, DALLA CTR DELLA LOMBARDIA E DALLA CTP DI CATANIA.

  • COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA:

  • SEZIONE N. 11 (Presidente Ferretti G. – Relatore Conti A. – Giudice Milantoni D.): Sentenza n. 32/11/15 depositata in data 09/01/2015, Sentenza n. 2258/11/14 depositata in data 16.12.2014, Sentenza n. 2257/11/14 depositata in data 16.12.2014, Sentenza n. 2250/11/14 depositata in data 16.12.2014, Sentenza n. 2249/11/14 depositata in data 16.12.2014, Sentenza n. 2248/11/14 depositata in data 16.12.2014, Sentenza n. 2191/11/14 depositata in data 11.12.2014, Sentenza n. 2190/11/14 depositata in data 11.12.2014, Sentenza n. 2149/11/14 depositata in data 02.12.2014, Sentenza n. 2148/11/14, depositata in data 02.12.2014;

  • SEZIONE N. 8 (Presidente Liccardo – Relatore Trenti – Giudice Bolognesi): Sentenza n. 1473/08/14 depositata in data 24.07.2014, Sentenza n. 1006/08/14 depositata in data 23.05.2014;

  • SEZIONE N. 3 (Presidente Rustico Antonio – Relatore Rizzo Alberto – Giudice Andreoli Giuliano): Sentenza n. 399/3/14 depositata in data 28.02.2014, Sentenza n. 132/03/13 depositata in data 13.12.2013;

  • SEZIONE N. 18 (Presidente Sinisi Nicola – Relatore Contessi Luciano – Giudice Torsello Barbara): Ordinanza n. 79/18/13 depositata in data 22.10.2013, Ordinanza n. 87/18/13 depositata in data 25.10.2013, Ordinanza n. 88/18/13 depositata in data 25.10.2013.

  • COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA:

  • SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA (Presidente Brigoni – Relatore Alessi): Sentenza n. 2377/14 depositata in data 06/05/2014;

  • SEZIONE N. 28 (Presidente Sacchi – Relatore Ingino): Sentenza n.166/28/13 depositata in data 11/12/2013;

  • SEZIONE N. 42 (Presidente e Relatore Centurelli): Sentenza n. 78/42/13 depositata in data 30/05/2013;

  • SEZIONE N. 10 (Presidente Di Blasi – Relatore Bonavolontà): Sentenza n. 101/10/13 depositata in data 15.05.2013.

  • COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PUGLIA:

  • SEZIONE N. 14 (Presidente Solimando – Relatore Gentile): Sentenza n. 82/14/13 depositata in data 18/10/2013, Sentenza n. 83/14/13 depositata in data 18/10/2013.

  • COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA:

  • SEZIONE N. 5 (Presidente Basso – Relatore Gagliano): Sentenza n. 4975/5/14 depositata in data 10/06/2014.

  • COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PIACENZA:

  • SEZIONE N. 1 (Presidente Migliorati – Relatore Giordanino – Giudice Botti): Sentenza n. 122/01/14 depositata in data 24.03.2014.

  • COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PARMA:

  • SEZIONE N. 4 (Presidente Zanichelli – Relatore Leoncini Bartoli – Giudice Ferrario):Sentenza n. 105/04/13 depositata in data 27.06.2013, Sentenza n. 107/04/13 depositata in data 27.06.2013, Sentenza n. 108/04/13 depositata in data 27.06.2013, Sentenza n. 109/04/13 depositata in data 27.06.2013.

 

Prima della modifica normativa le pronunce che avevano accolto la spettanza del rimborso parziale (forfettario del 10%) in presenza di interessi passivi e/o personale dipendente erano le seguenti:

  • SEZIONE N. 1 (Presidente Boselli – Relatore Ferrario – Giudice Banchini): Sentenza n. 53/01/11 depositata in data 29.03.2011, Sentenza n. 52/01/11 depositata in data 29.03.2011, Sentenza n. 172/01/10 depositata in data 30.07.2010, Sentenza n. 49/01/09 depositata il 14.12.2009, Sentenza n. 54/01/09 depositata il 21.12.2009, Sentenza n. 48/01/09 depositata il 14.12.2009, Sentenza n. 45/01/09 depositata il 14.12.2009, Sentenza n. 50/01/09 depositata il 14.12.2009, Sentenza n. 44/01/09 depositata il 14.12.2009, Sentenza n. 46/01/09 depositata il 14.12.2009, Sentenza n. 47/01/09 depositata il 14.12.2009, Sentenza n. 40/01/09 depositata il 12.12.2009;

  • SEZIONE N. 1 (Presidente Mari– Relatore Banchini – Giudice Ferrario): Sentenza n. 05/01/11 depositata in data 20.01.2011, Sentenza n. 231/01/10 depositata in data 09.12.2010, Sentenza n. 96/01/10 depositata in data 19.04.2010, Sentenza n. 08/01/10 depositata in data 20.01.2010, Sentenza n. 38/01/09 depositata il 09.12.2009, Sentenza n. 41/01/09 depositata il 09.12.2009, Sentenza n. 39/01/09 depositata il 09.12.2009, Sentenza n. 56/01/09 depositata in data 30.12.2009;

  • SEZIONE N. 1 (Presidente Boselli – Relatore Volpi – Giudice Ferrario): Sentenza n. 29/01/09 depositata il 27.11. 2009, Sentenza n. 31/01/09 depositata il 27.11.2009, Sentenza n. 32/01/09 depositata il 27.11.2009, Sentenza n. 30/01/09 depositata il 27.11.2009, Sentenza n. 33/01/09 depositata il 27.11.2009, Sentenza n. 34/01/09 depositata il 27.11.2009;

  • SEZIONE N. 9 (Presidente Cavani – Relatore Prevoli – Giudice Silva): Sentenza n. 10/09/10 depositata in data 01.03.2010, Sentenza n. 11/09/10 depositata in data 01.03.2010;

  • SEZIONE N. 9 (Presidente Zanichelli – Relatore Banchini – Giudice Silva): Sentenza n. 02/09/10 depositata in data 19.01.2010, Sentenza n. 81/09/09 depositata il 14.12.2009, Sentenza n. 79/09/09 depositata il 14.12.2009, Sentenza n. 80/09/09 depositata il 14.12.2009;

  • SEZIONE N. 5 (Presidente Boselli – Relatore Nasi – Giudice Bandini): Sentenza n. 99/05/09 depositata il 17.11.2009, Sentenza n. 100/05/09 depositata il 17.11.2009.

 

IN PARTICOLARE LA CTR DI BOLOGNA CON LE SUDDETTE PRONUNCE HA ACCOLTO I RICORSI PRESENTATI DA CONTRIBUENTI SU QUESTIONE ANALOGA ALLA PRESENTE, SUL PUNTO DI DEDUCIBILITA’ DELL’IRAP DALLA BASE IMPONIBILE IRES/IRPEF, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214 DI CONVERSIONE D.L. 6 DICEMBRE 2011 N. 201 E, PER L’EFFETTO, HA DISPOSTO LA DEDUCIBILITA’ PER IL CONTRIBUENTE NEI TERMINI PREVISTI DA DETTA NORMATIVA, MOTIVANDO QUANTO SEGUE:

“ … Questa Commissione esaminati gli atti e i documenti di causa osserva quanto segue.

Ritiene che la indeducibilità dell’imposta IRAP nella determinazione del reddito imponibile IRPEF/IRES violi il principio di capacità contributiva in quanto in una prima fase viene liquidata e versata un’imposta IRAP su un reddito inesistente, causa l’indeducibilità del costo del personale dipendente, di oneri finanziari ecc., e successivamente a causa dell’indeducibilità dell’IRAP dalla base imponibile IRPEF/IRES, viene pagata un’imposta su un’imposta (imposta IRPEF/IRES sull’IRAP indeducibile) la seconda peraltro sproporzionata in origine rispetto alla reale capacità contributiva.

Vi è un sicuro contrasto con l’art. 53 della Costituzione, poiché l’assunto sopracitato determina la violazione del principio della capacità contributiva previsto dal predetto articolo.

Anche la deducibilità parziale del 10% dell’IRAP di competenza dalla base imponibile IRPEF/IRES ex art. 6 del D.L. 185/2008 non risulta sufficiente a legittimare il tributo poiché si continua a versare un’imposta IRES/IRPEG/IRPEF su un reddito inesistente e pari al 90% del medesimo tributo. …”.

Infine, ma non per minor importanza, si rende noto che la Legge di stabilità 2015 prevede che dal periodo d’imposta 2015 si applicherà la DEDUZIONE INTEGRALE DALLA BASE IMPONIBILE IRAP DEL COSTO DEI LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO; detto risparmio fiscale a regime dal 2015, produrrà i suoi effetti benefici nella dichiarazione e nei versamenti d’imposta del 2016.

 

A TAL PROPOSITO, SI SEGNALANO LE SEGUENTI SENTENZE PRONUNCIATE DALLA CTR DI BOLOGNA.

  • sentenza N. 74/19/13 del 03.12.2013, pronunciata dalla sez. n. 19 della CTR di Bologna, depositata in data 03.12.2013 (Presidente Iacoviello – Relatore Docimo – Giudice Donati);

  • sentenza N. 75/19/13 del 03.12.2013, pronunciata dalla sez. n. 19 della CTR di Bologna, depositata in data 03.12.2013 (Presidente Iacoviello – Relatore Docimo – Giudice Donati);

  • sentenza N. 76/19/13 del 03.12.2013, pronunciata dalla sez. n. 19 della CTR di Bologna, depositata in data 03.12.2013 (Presidente Iacoviello – Relatore Docimo – Giudice Donati).

In considerazione del consolidamento della giurisprudenza in relazione al riconoscimento del diritto ad ottenere il rimborso della maggiore IRPEF o IRES versata a causa dell’indeducibilità dell’IRAP originata dal costo del lavoro, si auspica l’emanazione di un provvedimento legislativo che riconosca il diritto al rimborso per tutte le annualità che non sono state oggetto di istanza telematica.

27 febbraio 2015

Giuseppe Zambello