Split payment-scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione:

nelle intenzioni del Governo l’introduzione della scissione dei pagamenti (o Split Payment) contiene anche un meccanismo contro le frodi IVA: ecco come interpreta tale meccanismo l’Agenzia delle Entrate

Le fatture datate 2014 e pagate nel 2015 e il caso degli scontrini/ricevute fiscali

L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi al nuovo meccanismo anti frode della scissione dei pagamenti previsto dall’art. 17–ter del D.P.R. n. 633/1972. Le indicazioni sono state fornite con la Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015.

Uno dei punti esaminati dal documento di prassi citato ha riguardato il profilo oggettivo. In particolare, è stato chiarito che il nuovo meccanismo riguarda esclusivamente le operazioni documentate mediante la fattura emessa dal fornitore ai sensi dell’art. 21 del Decreto Iva. Sono quindi escluse le spese sostenute e certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale. La medesima soluzione vale per i corrispettivi certificati con scontrini non fiscali, nel caso in cui si riferiscano a soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi o di altre modalità di certificazione specificatamente previste.

Tale circostanza si verifica, ad esempio, per le spese di modesta entità. Si tratta nella maggior parte dei casi delle cessioni di beni effettuate dagli esercenti attività di commercio al dettaglio di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972. Tali soggetti non sono obbligati all’emissione della fattura. Tuttavia, l’emissione di tale documento diviene obbligatoria qualora il cessionario/committente lo richieda non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

L’applicazione del meccanismo dello split payment può quindi essere condizionata dal comportamento assunto dall’ente destinatario della prestazione laddove il fornitore eserciti un’attività di commercio al dettaglio. In questo caso se il Comune (o altro Ente pubblico) ritenesse sufficiente quale documentazione contabile lo scontrino o la ricevuta fiscale il nuovo art. 17–ter non troverà mai applicazione. Viceversa qualora il Comune ritenesse di dover documentare la spesa esclusivamente con una fattura, quindi richiedendone il rilascio, la scissione dei pagamenti troverà applicazione. Il soggetto cedente emetterà la fattura con l’esposizione dell’Iva e con l’annotazione scissione dei pagamenti (art. 2 del DM 23 gennaio 2015). Il Comune tratterrà a sé il tributo che dovrà essere successivamente versato nelle casse dell’Erario.

 

La Circolare in rassegna ha fornito ulteriori chiarimenti sull’entrata in vigore della novità anche se, da questo punto di vista, non sussistevano dubbi dopo l’emanazione del Comunicato stampa del MEF n. 7 del 9 gennaio 2105.

L’art. 1, c. 631, della legge di stabilità del 2015 prevede l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1 gennaio 2015. L’art. 9 del DM 28 gennaio 2015 prevede che: “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni documentate con fatture emesse dal 1 gennaio 2015, la cui imposta diviene esigibile a partire dalla medesima data”. Conseguentemente se una fattura è stata emessa entro il 31 dicembre 2014 e viene pagata nell’anno 2015 l’Ente destinatario della prestazione deve pagare l’intero debito ivi compresa l’Iva addebitata in via di rivalsa.

Al fine di individuare il momento dell’esigibilità si deve tenere conto della previsione di cui all’art, 3, comma 1 del citato decreto ministeriale secondo cui “L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi … diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi”.

La scissione dei pagamenti, anche se applicabile sin dal 1 gennaio 2015, ha imposto al Dipartimento delle finanze l’inoltro alla Commissione europea della richiesta di una misura in deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE che autorizzi l’Italia a prevedere che per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni queste ultime siano responsabili del pagamento dell’imposta.

 

13 febbraio 2015

Nicola Forte