Certificazione Unica: per eventuali invii correttivi ci sarà tempo al massimo fino al 12 marzo

attenzione: in caso di errori nella trasmissione della Certificazione Unica 2015, al fine di non incorrere nella sanzione di 100 euro (non ravvedibile), la trasmissione telematica della certificazione corretta dovrà avvenire, relativamente alle somme elargite nel 2014, entro giovedì 12 marzo 2015 ossia entro i 5 giorni successivi alla scadenza ordinaria del 7 marzo 2015

Il dottor Mario Agostinelli ci parlerà di certificazione unica e 730 precompilato nella videoconferenza di giovedì 26 febbraio prossimo venturo

 

Con la circolare 6/E/2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti anche con riferimento all’adempimento della trasmissione telematica delle certificazioni uniche 2015.

Come noto, l’articolo 2 del D.Lgs. 175/2014 ha introdotto l’obbligo della trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche rilasciate ai sensi del comma 6 ter dell’articolo 4 del DPR 322/1998, trasmissione telematica da effettuare entro il termine del 7 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

La disposizioni in argomento prevede che, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100,00 euro e non opera il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del D.lgs. 472/1997.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza ordinaria.

Tale ultima disposizione prescrive un’ipotesi di sanatoria e di regolarizzazione della violazione commessa.

Presupposto per la concreta attuazione della regolarizzazione in trattativa è che, la certificazione errata sia stata trasmessa nei termini (ancorché, come afferma il provvedimento la stessa sia stata scarta dal sistema informatico) e che il sostituto di imposta invii, mediante la procedura di sostituzione, la certificazione con i dati corretti entro il termine di 5 giorni dal termine di presentazione prescritto dalle disposizioni.

Come noto il termine entro il quale le CU 2015 devono essere inviate è il giorno 9 marzo, cadendo di sabato il termine ordinario previsto dal comma 6 quinquies dell’articolo 4 del DPR 322/1998.

Ci si pone quindi il dubbio se il termine in proroga di 5 giorni debba decorrere dalla data del 7 marzo (termine ordinario) o per l’anno 2015 dal giorno 9 marzo termine di effettivo adempimento.

In merito, l’agenzia delle entrate ha precisato che, il rinvio del termine di trasmissione telematica al giorno 9 marzo 2015 trova la sua fonte normativa nella disposizione di cui alla lettera h) del primo comma dell’articolo 7 del DL 70/2011 la quale dispone che: “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico- finanziaria che scadono di sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.

L’AE ha ulteriormente chiarito che il rinvio disposto dal citato articolo 7, tuttavia, non incide su eventuali ulteriori adempimenti che le norma di riferimento fanno decorrere dai termini di scadenza ordinari.

Ne deriva quindi, secondo l’interpretazione dell’amministrazione, che al fine di non incorrere nella sanzione di 100 euro, la trasmissione telematica della certificazione corretta dovrà avvenire, relativamente alle somme elargite nel 2014, entro giovedì 12 marzo 2015 ossia entro i 5 giorni successivi alla scadenza ordinaria del 7 marzo 2015.

In tal contesto si fa rilevare che l’amministrazione finanziaria, con lo stesso documento di prassi, ha precisato che con riferimento all’adempimento della trasmissione delle certificazioni uniche non è prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

Ne deriva la seguente interpretazione fornita dall’agenzia delle entrate:

1 – le violazioni inerenti la trasmissione telematica della CU non possono essere regolarizzate mediante l’applicazione dell’istituto del ravvedimento e quindi fruendo della riduzione delle sanzioni;

2 – in caso di trasmissione di certificazioni errate, il termine entro il quale provvedere all’invio della certificazioni in sostituzione con comunicazione dei dati corretti è il 12 marzo, vale a dire entro il termine di 5 giorni dalla scadenza ordinaria, a nulla rilevando che tale termine è rinviato al giorno 7 per espressa disposizione di norme tributarie.

Il dottor Mario Agostinelli ci parlerà di certificazione unica e 730 precompilato nella videoconferenza di giovedì 26 febbraio prossimo venturo

24 febbraio 2015

Mario Agostinelli