Il trattamento fiscale delle spese di trasferta, come modificato dal D.Lgs. 175 del 21/11/2014

dopo il decreto semplificazioni: le spese di vitto e alloggio anticipate dall’impresa committente per conto del professionista non costituiscono compensi in natura

Il dottor Nicola Forte ci aggiornerà su tutte le novità del Decreto Semplificazioni nella videoconferenza di oggi pomeriggio 10 dicembre…

Le spese di vitto e alloggio anticipate dall’impresa committente per conto del professionista non costituiscono compensi in natura. La previsione è contenuta del Decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 recante semplificazioni fiscali ed emanato in attuazione della delega fiscale.

La norma sembra essere applicabile agevolmente, ma in realtà alcuni passaggi non sono molto chiari.

 

A seguito della nuova disposizione il professionista non deve più fatturare le predette spese anticipate dal cliente. Gli oneri non devono essere contabilizzati dal professionista in quanto sostenuti direttamente dal cliente committente che rimane inciso. La soluzione spiega anche le ragioni dell’abrogazione della parte della disposizione che consentiva la deduzione integrale senza l’applicazione del plafond del 2 per cento dei compensi. Pertanto, in capo al professionista non si pone più il problema dell’applicazione delle limitazioni percentuali previste dall’art. 54 del TUIR.

 

L’impresa potrà considerare in deduzione le spese anticipate in quanto in possesso del requisito di inerenza, trattandosi di oneri sostenuti per fruire di una prestazione professionale anch’essa deducibile in quanto inerente.

Un punto critico è costituito dalla mancata indicazione della medesima previsione in relazione alle spese di trasferta. Ad esempio il problema si pone se una società che organizza un convegno sostiene direttamente la spesa del biglietto aereo per i relatori.

In base ad un’interpretazione letterale sembrerebbe che gli oneri anticipati debbano assumere la natura di compensi imponibili, ma in realtà la soluzione non è corretta. A tal proposito deve osservarsi come la norma precedentemente in vigore disciplinasse un meccanismo di fatturazione da parte del professionista degli oneri anticipati (dall’impresa committente) relativi alle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Questo meccanismo (molto complicato) consentiva al professionista di non subire l’applicazione della deducibilità limitata (nel limite del 2%) con riferimento a tali oneri. Invece il problema non si poneva per le spese di trasferta integralmente deducibili purché inerenti. In questo caso il legislatore non è intervenuto proprio in considerazione dell’integrale deducibilità.

Tale circostanza spiega le ragioni per cui il legislatore non abbia previsto nel decreto semplificazioni la non imponibilità delle spese di trasferta anticipate dall’impresa committente. L’intenzione non era quella di assoggettarle ad imposizione, bensì di escluderle analogamente alle altre tipologie di oneri. Una interpretazione diversa a seconda della tipologia di onere non sarebbe spiegabile in alcun modo.

 

Tale soluzione è stata sostenuta, sia pure sulla base di una diversa argomentazione, anche dall’Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti con la Circ. n. 37/IR del 9 gennaio 2014. Il documento ha rilevato come la norma affermi “un principio di carattere generale applicabile a tutte le spese “prepagate” dal committente e quindi anche a spese diverse da quelle di vitto e alloggio, in quanto sarebbe incoerente – oltre che irrazionale – ritenere imponibili, ad esempio, le spese di viaggio anticipate dal committente, sol perché non espressamente menzionate nel nuovo testo del secondo periodo del citato comma 5”.

Il dottor Nicola Forte ci aggiornerà su tutte le novità del Decreto Semplificazioni nella videoconferenza di oggi pomeriggio 10 dicembre…

10 dicembre 2014

Nicola Forte