Mezzi di trasporto dati in uso a terzi: nuovi adempimenti dal 3 novembre 2014

da ieri 3 novembre 2014 è entrato in vigore l’obbligo di comunicare gli atti che comportino la disponibilità dei veicoli, per un periodo superiore ai 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario: gli ultimi chiarimenti in merito

Dal 3 novembre 2014 è entrato in vigore l’obbligo di comunicare gli atti che comportino la disponibilità dei veicoli, per un periodo superiore ai 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario.

Il Ministero dei trasporti, con la circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014, ha fornito ulteriori importanti chiarimenti con riferimento ai veicoli aziendali, limitando significativamente l’ambito applicativo degli adempimenti in questione.

Come chiarito dal Ministero, in tali casi rientra anche il comodato a titolo gratuito nei confronti del proprio personale dipendente. Sono esclusi da tale obbligo i soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori, licenza di trasporto cose in conto proprio o autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso a terzi (taxi). Primo chiarimento evidenziato dalla circolare è che soggiacciono all’obbligo di comunicazione solamente gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.

Sono esclusi da tale obbligo i mezzi concessi a titolo di fringe benefit, i mezzi comunque in uso promiscuo al personale e quei mezzi sui quali si alternano all’utilizzo più dipendenti. Restano, quindi, soggetti all’obbligo i mezzi concessi al personale in uso personale, esclusivo e gratuito.

Solamente per gli atti che prevedono una durata superiore alle 30 giornate si deve rispettare l’obbligo di comunicazione. Tale periodo va computato in giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esaurisca nell’arco di un unico anno solare, o si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi.

Sono sottoposti agli stessi obblighi anche i beni concessi in comodato a soci, amministratori e collaboratori dell’azienda.

Il Ministero evidenzia come il contratto di comodato non segue particolari vincoli di forma, pertanto lo stesso potrà essere stipulato sia in forma scritta sia in forma orale. E, comunque, consigliabile, in ogni caso, la stipula in forma scritta ai fini della prova.

I profili sanzionatori per coloro che non adempiono agli obblighi di cui sopra sono due: sanzione amministrativa da € 705 a €3526 e ritiro immediato della carta di circolazione.

Normativa

La legge 120/2010 ha introdotto, in taluni casi, l’obbligo, in capo all’utilizzatore del veicolo, di comunicare alla Motorizzazione – richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione – gli eventi che comportino variazioni dell’intestatario della carta di circolazione, o le variazioni della disponibilità del veicolo per peridi superiori a 30 giorni in favore di soggetti diversi dall’intestatario.

L’obbligo pertanto ricade sull’avente causa, che deve intendersi:

– il comodatario;

– l’affidatario, nel caso di custodia giudiziale;

– il locatario o sublocatario, in caso di locazione senza conducente;

– l’erede;

– l’utilizzatore, nel caso di “contratto rent to buy”.

Anche in caso di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 6 t immatricolati in uso proprio, concessi in comodato per un periodo superiore a 30 giorni, i predetti soggetti sono tenuti a darne comunicazione al competente ufficio della motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.

La circolare n. 23743/2014 specifica che:

– il periodo di 30 giorni va computato in giorni naturali e consecutivi;

– non rileva la circostanza che si esaurisca nell’arco di un unico anno solare, ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari;

– gli eventuali obblighi di comunicazione devono essere adempiuti entro 30 giorni (anche in caso di proroga o cessazione anticipata).

Da ciò consegue che non è fatto obbligo di comunicazione:

– Qualora venga prorogato l’atto, che ha dato luogo all’annotazione, per un periodo inferiore a 30 giorni;

– per i nuovi atti che prevedano una durata inferiore o pari a 30giorni;

– qualora un medesimo veicolo sia contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori.

Sono inoltre esonerati dall’obbligo:

– i familiari conviventi (ferma restando la possibilità per gli stessi di chiedere l’aggiornamento della carta di circolazione);

– i veicoli in disponibilità ai soggetti esercenti l’attività di autotrasporto, sulla base di:

– iscrizione REN o all’albo trasportatori,

– licenza di trasporto di cose in conto proprio,

– autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e noleggio con conducente).

Non è dovuta comunicazione nei seguenti casi:

– utilizzo dei veicoli aziendali in disponibilità del dipendente (socio, amministratore o collaboratore) a titolo di “fringe – benefit” (viene meno il carattere di gratuità);

– l’utilizzo promiscuo di veicoli aziendali, ovvero veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente (socio, amministratore, collaboratore) anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione e nel tempo libero (viene meno l’uso esclusivo e personale);

– qualora più dipendenti si alternino all’utilizzo del medesimo veicolo (viene meno l’uso esclusivo e personale).

Il ministero precisa inoltre che la norma è applicabile:

– oltre che ai dipendenti, a soci, amministratori e collaboratori; ai veicoli intestati a nome dell’imprenditore individuale, ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell’impresa, ovvero:

– se il veicolo costituisce bene strumentale dell’impresa, il relativo comodato da luogo ala necessità di aggiornamento dei dati d’archivio e non anche alla carta di circolazione,

– se il veicolo costituisce bene personale dell’imprenditore il relativo comodato da luogo anche alla necessità dell’aggiornamento della carta di circolazione;

– ai veicoli concessi in comodato a soggetti diversi dalle persone fisiche quali aziende, enti ed organizzazioni.

Resta esclusa l’annotazione dei sub-comodanti.

Nell’ipotesi di locazione e di una o più sub-locazione, l’avente causa (locatario o sub-locatario finale) dovrà procedere alla richiesta di annotazione, senza necessità di tracciatura dei contratti di locazione e sublocazione intermedi (con corresponsione di un’unica tariffa di € 9).

Imposta di bollo – diritti di motorizzazione

All’istanza deve essere allegata, oltre alla delega del comodatario, copia dei seguenti versamenti:

– € 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028;

– € 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001.

In caso di più veicoli concessi in comodato è ammessa la presentazione di un’istanza cumulativa.

Nel caso in cui i veicoli aziendali siano in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio, per procedere all’annotazione, non occorre il preventivo assenso del locatore o venditore.

Nel caso in cui i veicoli aziendali siano in disponibilità del comodante a titolo di locazione senza conducente ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore.

A fronte della presentazione dell’istanza viene rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nell’archivio nazionale dei veicoli. L’attestazione ai fini della regolarità della circolazione non deve essere necessariamente tenuta a bordo del veicolo aziendale, ovvero la relativa assenza non è quindi sanzionabile.

 

Vincenzo D’Andò