Gli effetti di una sentenza della Corte di Giustizia sul contenzioso pendente

una sentenza della Corte di giustizia vincola egualmente anche gli altri giudici nazionali e degli altri Stati membri ai quali venga sottoposto un problema similare

Considerato che il rinvio pregiudiziale consente ai giudizi di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione, ma che la Corte non risolve la controversia nazionale, spetta adesso al giudice nazionali di rinvio risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Giova ricordare che la sentenza della Corte vincola egualmente anche gli altri giudici nazionali e degli altri Stati membri ai quali venga sottoposto un problema simile.

Per giurisprudenza costante della Corte di giustizia, i Trattati e il diritto adottato dall’Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza. Il primato del diritto dell’Unione sul diritto nazionale, risulta espressamente formalizzato anche nella dichiarazione n. 17, allegata al Trattato di Lisbona.

Tale prevalenza è stata sancita dalla Corte di giustizia già con le sentenze datate EU:C:1964:66 – EU:C:1978:49, con le quali ha stabilito l’obbligo del giudice nazionale di applicare le disposizioni del diritto dell’Unione e di garantirne la piena efficacia, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante con la legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la rimozione in via legislativa o mediante il procedimento di illegittimità costituzionale.

Pertanto, è chiaro che la decisione della Corte di giustizia ha efficacia vincolante per il giudice nazionale del rinvio e per ogni altro giudice, anche di altro Stato membro; di talché si può affermare che i principi sanciti dalla Corte abbiano la natura di vere norme giuridiche di creazione giurisprudenziale, come avviene nei sistemi di common law, con efficacia naturalmente retroattiva, suscettibili anche di rimettere in discussione il “giudicato” delle corti nazionali e di creare un vero diritto all’autotutela del cittadino di fronte alle Amministrazioni nazionali.

Dal canto suo, la Corte costituzionale ha recepito da tempo i principi suddetti. La posizione della Consulta al riguardo è ben sintetizzata nella sua recente sentenza 24 giugno 2010, n. 227, con la quale ha affermato che:

Questa Corte, fin dalle prime occasioni nelle quali è stata chiamata a definire il rapporto tra ordinamento nazionale e diritto comunitario, ne ha individuato il “sicuro fondamento” nell’art. 11 Cost. (in particolare, sentenze n. 232 del 1975 e n. 183 del 1973; ma già in precedenza, le sentenze n. 98 del 1965 e n. 14 del 1964).

È in forza di tale parametro, collocato non senza significato e conseguenze tra i principi fondamentali della Carta, che si è demandato alle Comunità europee, oggi Unione europea, di esercitare in luogo degli Stati membri competenze normative in determinate materie, nei limiti del principio di attribuzione. È sempre in forza dell’art. 11 Cost. che questa Corte ha riconosciuto il potere-dovere del giudice comune, e prima ancora dell’amministrazione, di dare immediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto diretto in luogo di norme nazionali che siano con esse in contrasto insanabile in via interpretativa; ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione di quel parametro costituzionale quando il contrasto fosse con norme comunitarie prive di effetto diretto (sentenze n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984).

È, infine, in forza delle limitazioni di sovranità consentite dall’art. 11 Cost. che questa Corte ha riconosciuto la portata e le diverse implicazioni della prevalenza del diritto comunitario anche rispetto a norme costituzionali (sentenza n. 126 del 1996), individuandone il solo limite nel contrasto con i principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona (sentenza n. 170 del 1984)”.

Da ciò possiamo pacificamente dedurre che l’Amministrazione finanziaria italiana disponeva già dei precedenti individuati dalla Corte nella sua decisione per evitare di emettere avvisi di accertamento o per annullarli in fase di accertamento con adesione, come richiesto dai contribuenti, evitando così ai vincitori del gioco di subire i pregiudizi del contenzioso tributario. Dalla decisione della Corte appare evidente che l’Amministrazione Finanziaria abbia disatteso l’obbligo di interpretare e applicare le norme nazionali in conformità al diritto dell’Ue, perciò è auspicabile che nei giudizi tributari pendenti venga quantomeno disposto l’addebito delle spese di lite, subite dai ricorrenti, alla parte soccombente.

Infine, è altresì evidente che anche il giudice di rinvio avrebbe potuto decidere i ricorsi, mediante disapplicazione diretta della norma nazionale incompatibile con il diritto dell’Ue, così come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte, citata nella sua statuizione.

NOTA BENE: Stante l’efficacia vincolante della decisione, per i contribuenti interessati si apre la possibilità di chiedere il rimborso delle somme spontaneamente versate all’erario, nonché di valutare eventuali azioni risarcitorie in sede civile.

7 novembre 2014

 

Sebastiano Cristaldi e Massimiliano Rosa