Per effetto dell’art. 11, comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014, dal 1° ottobre 2014, l’obbligo di effettuare i versamenti tramite il Mod. F24 con modalità telematiche non riguarderà più solamente i soggetti titolari di partita IVA ma anche i privati nei casi in cui nel Modello F24:
- sia effettuata una compensazione;
- il saldo finale sia di importo superiore a € 1000 (in assenza di compensazione).
Il versamento può essere effettuato sia tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate - Entratel o Fisconline - direttamente o tramite intermediari abilitati, sia tramite i servizi di home banking o remote banking delle banche o delle poste. Tuttavia, quando per effetto delle compensazioni, il saldo finale è di importo pari a zero, la presentazione del Modello F24 va effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
I normali strumenti finanziari di pagamento utilizzabili presentando l’F24 cartaceo (contanti, assegni bancari e circolari, bancomat, vaglia ecc.), continueranno ad essere utilizzabili solamente dai soggetti privi di partita IVA per i versamenti di importo non superiore a € 1.000 (in assenza di compensazione).
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