La variazione del bilancio di previsione a seguito delle modifiche tributarie apportate dal legislatore

sono state tante le modifiche legislative che impattano sulla finanza locale di cui bisogna tenere conto per l’elaboraizone del bilancio di previsione

La problematica investe tutti quei comuni che hanno proceduto regolarmente all’approvazione del bilancio di previsione 2014 alla fine dell’anno 2013, in presenza, tuttavia, di un quadro tributario incerto con modifiche apportate nell’anno 2014. Avendo il comune, pertanto, approvato il proprio bilancio di previsione, interroga i giudici contabili, circa la possibilità di modificare con variazioni il proprio bilancio di previsione a quadro mutato tributario. La soluzione a tale problematica è stata operata da parte della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n.216 depositata in data 15/07/2014.

LE MODIFICHE TRIBUTARIE INTERVENUTE

Secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 683, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI e le aliquote della TASI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell’articolo unico del decreto del Ministero dell’interno 29 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è differito al 30 luglio 2014. Da ciò ne discende che il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI e le aliquote della TASI entro il 31 luglio 2014. Tale obbligo è contenuto nella legge di stabilità 2014, approvata il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il giorno 1 gennaio 2014, cioè dopo l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 approvato dal Consiglio comunale del comune istante.

LE MODIFICHE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

A parere del collegio contabile, il Consiglio comunale che abbia già approvato il bilancio di previsione nel momento in cui è stato introdotto l’obbligo di quantificare le tariffe della TARI e le aliquote della TASI dovrà provvedere ad effettuare tale determinazione entro il termine di legge provvedendo altresì alle conseguenti variazioni di bilancio. Né osta a tale interpretazione la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 2/2011, laddove si stabilisce che non sono ammissibili variazioni di tariffe successivamente all’approvazione del bilancio di previsione. Le stesse Sezioni Riunite infatti eccettuano dalla regola generale le deroghe operate dallo stesso legislatore.  Nel caso di specie è lo stesso legislatore ad avere introdotto l’obbligo di determinazione delle tariffe della TARI e delle aliquote della TASI in un momento (1 gennaio 2014) in cui i comuni potevano aver già approvato il bilancio di previsione, pur non essendo scaduto il relativo termine ad quem. Pertanto, essendo sopravvenuta la necessità, per il consiglio comunale, di provvedere a tale adempimento, ne discendono le conseguenze in ordine al bilancio ormai approvato, che deve tenere conto delle variazioni intervenute per volontà di legge.

Il comune istate, pertanto, è obbligato ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie a rendere lo stesso compatibile con la legislazione vigente per l’anno 2014, al fine di evitare in tal modo un bilancio con contenuti difformi dalle disposizioni di legge in vigore per l’intero anno 2014.

29 luglio 2014

Vincenzo Gianotti

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it