Sono valide le cartelle senza firma

gli atti tributari e di riscossione privi della sottoscrizione autografa del dirigente responsabile sono sicuramente legittimi a partire dall’1 luglio 2009

Con la sentenza n. 12475 del 4 giugno 2014 (ud. 12 marzo 2014) la Corte di Cassazione ha confermato che, “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando, come nel caso di specie, non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge; la carenza dell’elemento formale della sottoscrizione, infatti, non implica alcuna menomazione nè del potere del concessionario, che dipende dal apporto ‘a monte’ con l’ente impostore, nè della responsabilità in ordine all’emissione del singolo atto impositivo, sempre riferibile nei confronti dei terzi all’ente che lo emette, a prescindere dall’identità del funzionario che materialmente lo esegue, nè, ‘a fortiori’, delle prerogative e del diritto di difesa del soggetto destinatario dell’atto”.

Nello specifico, osserva la Corte che in più occasioni ha precisato che “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza, non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (13375/2009; v. in senso conforme, tra le altre, Cass. 13461/2012; 4283/2010; 4757/2009).

Breve nota

Già con la sentenza n. 13461 del 27 luglio 2012 (ud. 27 aprile 2012) la Corte Suprema di Cassazione, dopo aver ritenuto che gli atti tributari privi della sottoscrizione del dirigente responsabile sono sicuramente legittimi a partire dal 1 luglio 2009 (in base al D.L. n. 78 del 2009, art. 15, c. 7, secondo cui “la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”), ha rilevato che “anche in precedenza non era elemento necessario ai fini della validità dell’atto emanato dalla Amministrazione la sottoscrizione del legale rappresentante, essendo sufficiente la riferibilità dell’atto all’Autorità da cui promanava, in quanto ‘l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge’” (Corte Cost. 117/2000; cfr Cass. n 4923/2007; Cass. 29/10/2007 n. 22692).

E proprio tale sentenza, Cass. n. 22692/2007, aveva ritenuto che non fosse elemento necessario ai fini della validità dell’atto emanato dalla Amministrazione la sottoscrizione del provvedimento, essendo sufficiente la riferibilità dell’atto all’Autorità da cui promana, in quanto “l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge“.

Sul punto, anche la Corte Costituzionale (Ord. n. 117 del 21 aprile 2000, ud. del 13 aprile 2000) ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 53, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione. Essendo l’autografia elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione con riguardo alla mancata previsione di sottoscrizione autografa della cartella di pagamento.

14 luglio 2014

Gianfranco Antico