Se il Fisco impugna la richiesta di autotutela

è inammissibile l’atto con cui il Fisco si oppone all’istanza proposta in via di autotutela all’annullamento dell’atto impositivo in quanto l’autotutela è un potere discrezionale

E’ inammissibile l’atto con cui l’ufficio finanziario si oppone all’istanza proposta in via di autotutela all’annullamento (Allegato 1) dell’atto impositivo in quanto trattasi di attività discrezionale.

Tale principio è contenuto nella sent. n. 2620/2014 emessa dalla CTR di Roma da cui emerge che il contribuente che chiede l’annullamento dell’atto in via di autotutela è tenuto a dimostrare un interesse generale dell’amministrazione al ritiro dell’atto.

L’autotutela è il potere-dovere di correggere o eliminare, su propria iniziativa o su istanza del soggetto che ne ha interesse, gli atti già posti in essere, che, tuttavia, possono risultare illegittimi o infondati ad un successivo esame. E’ indubbio che l’applicazione dell’istituto in esame determina ad una riduzione del contenzioso tributario, con relativo risparmio delle spese di soccombenza e miglioramento dei rapporti tra amministrazione e contribuenti.

Premesso che in ambito tributario l’autotutela è disciplinata dall’art. 2-quater del D.L. 564/1994, a cui è stata data attuazione con il D.M. 37/1997, la stessa è esercitabile dall’ufficio mediante l’annullamento, la revoca dell’atto, la riforma o la correzione di errore materiale presente nell’atto.

Nel caso di specie una società cooperativa ha impugnato il rigetto dell’istanza di autotutela presentata in relazione ad una cartella di pagamento. La CTP ha accolto parzialmente il ricorso annullando gli interessi richiesti per i ritardati pagamenti, e, conseguentemente l’ufficio ha proposto appello.

I giudici della CTR hanno ritenuto fondato l’appello affermando l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice tributario avverso un provvedimento esplicito o implicito di rigetto da parte dell’ufficio dell’autotutela invocata dal contribuente. E’ da ritenersi inammissibile, infatti, l’impugnazione dell’atto con cui si opponga un rifiuto all’istanza d procedere in via di autotutela all’annullamento di precedente atto impositivo, in quanto trattasi di attività discrezionale (cfr. Cass n. 11127/2012).

La giurisprudenza di legittimità ha ammesso in casi limitati una forma di tutela giurisdizionale, ponendo precise condizioni al contribuente. Infatti quest’ultimo non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto impugnato in autotutela, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse generale dell’amministrazione all’annullamento dell’atto. Né consegue che si può procedere all’esercizio del potere di autotutela avverso il diniego dell’ufficio solo per dedurre eventuali vizi di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.

Alla luce di quanto sopra esposto la CTR, ritenendo che la società non è stata in grado di dedurre alcune interesse generale della P.A. ai fini dell’annullamento dell’atto, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società avverso il rifiuto dell’ufficio di provvedere in autotutela.

Allegato 1

 

Istanza di annullamento in autotutela

All’Agenzia delle entrate……..

All’Ufficio Tributi del Comune di………

Al Concessionario della riscossione dei tributi per il Comune di……..

Oggetto: richiesta di annullamento in autotutela ex art. 68 del D.P.R. n. 287/92, dell’art. 2-quater del D.L. n. 564/94 e del D.M. n. 37(97

 

Il/La sottoscritt……………………………..nat……………………..il……………………………

a…………………………………………….e residente in………………………………………….

C.F………………………………………

CHIEDE

a codesto Ufficio di annullare l’atto di seguito indicato:
– avviso di accertamento n……………………………..del……………………………………….

– avviso di liquidazione n…………………………… del……………………………………….

– cartella di pagamento n………………………………del……………………………………….

 

Con il predetto, notificato in data…………………., relativo alla /e annualità……………………

è stato chiesto il pagamento delle seguenti somme:

1- imposta di €…………………………………………………

2- sanzioni di €………………………………………………….

3- interessi di €…………………………………………………

 

Tale atto è illegittimo per i seguenti motivi: (enunciare i fatti della vicenda)

………………………………………………..:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

Allegati:

 

Luogo, data Firma

26 giugno 2014

Enzo Di Giacomo