Acconto TASI: la posizione del Ministero

il Ministero dell’Economia e delle Finanze conferma che non possono essere sanzionati i contribuenti che verseranno l’acconto TASI per il 2014 entro il 31 luglio 2014

Niente sanzioni e interessi per i contribuenti che verseranno l’acconto TASI per il 2014 entro il 31 luglio 2014.

Lo ha precisato il Ministero dell’Economia e delle Finanze all’interrogazione a risposta immediata del 10 giugno 2014, n. 5/02955.

Come è noto, professionisti e CAF hanno incontrato significative difficoltà nel fornire assistenza ai contribuenti chiamati a pagare l’acconto TASI per il 2014 residenti nei Comuni che hanno deliberato aliquote e detrazioni entro lo scorso 23 maggio.

Peraltro, il versamento della TASI 2014, infatti, presenta notevoli criticità connesse soprattutto al calcolo per gli immobili diversi dall’abitazione principale concessi in locazione, allorché si tratti di individuare il quantum del tributo dovuto, rispettivamente, a carico del proprietario e del conduttore.

Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha precisato che la problematica delle sanzioni TASI deve essere risolta attraverso interventi aventi forza di legge e non può essere affrontata attraverso un intervento di prassi amministrativa.

Il legislatore ha tentato di fissare alcuni punti fermi disponendo, per i Comuni che non hanno provveduto a deliberare le aliquote entro il 23 maggio 2014, il differimento al 16 ottobre 2014 del termine del versamento, prevedendo a carico dei comuni l’obbligo di inviare le delibere, entro il 10 settembre 2014, al Dipartimento delle Finanze in modo che possano essere pubblicate sul sito informatico (D.L. n. 88 del 2014).

Nonostante queste regole, professionisti e CAF si sono trovati ad operare in obiettive condizioni di incertezza, tra l’avvicendarsi continuo di date e il “balletto” di aliquote e parametri decisi da ciascun comune per la TASI.

Tra le condizioni di incertezza più significative, paradossalmente, si deve ricordare che tanti comuni, nel tentativo di arginare la pressante richiesta di proroga dei contribuenti, hanno fissato proroghe decise soltanto a livello locale.

Tanti altri Comuni, inoltre, non hanno mai adottato il calendario previsto dal D.L. n. 88 del 214 e hanno previsto scadenze e soluzioni di versamento “singolari” come nel caso del versamento in un’unica soluzione al 16 dicembre oppure anticipato al 16 settembre o ancora al 16 luglio.

In presenza di tali incertezze, il sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sostenuto la possibile applicazione alla querelle Tasi dell’articolo 10 dello Statuto del contribuente, secondo cui interessi e sanzioni non sono irrogati quando la violazione dipende da “obiettive condizioni di incertezza”.

24 giugno 2014

Vincenzo D’Andò