Società cooperative: dimissioni e revoca delle dimissioni di un membro del Consiglio d'Amministrazione

è ammissibile il comportamento di un membro del Consiglio d’Amministrazione che prima invia una lettera di dimissioni e poi le revoca alla prima riunione utile?

Quesito:

Egr. Collega Mazzanti,

le espongo il seguente quesito relativamente alle dimissioni di un componente del CDA di una società cooperativa di vigilanza.

Il giorno 20 c.m. un componente del CDA ha rassegnato le proprie dimissioni con regolare comunicazione al Presidente ed al Presidente del collegio sindacale.

Il giorno 26, prima della riunione del CDA convocata per la ratifica delle dimissioni, il consigliere ha revocato con comunicazione scritta le proprie dimissioni.

Il CDA ha ritenuto non valida la revoca perché priva di protocollo procedendo alla cooptazione del consigliere dopo che, il dimissionario, invitato in quella sede a chiarire il suo comportamento,ha confermato di non volere più recedere dalla carica ricoperta.

Il collegio sindacale, presente alla riunione ha espresso il proprio dissenso.

Qual’è il giusto comportamento da adottare da parte del CDA e del Collegio sindacale?

Risposta:

Le cooperative seguono le formalità proprie della spa o della srl, a seconda dello schema adottato al momento della loro costituzione.

Nel caso specifico, uno schema vale l’altro, nella materia oggetto del quesito, perché sia s.p.a. che s.r.l. hanno le stesse regole, quanto a dimissioni degli amministratori.

Le dimissioni degli amministratori sono immediatamente efficaci, ai fini interni, non essendo atti soggetti ad accettazione del Consiglio d’Amministrazione.

Ai fini esterni, invece, sono efficaci nel momento in cui la società effettua la dovuta comunicazione al Registro Imprese.

Ora, detto questo, se all’interno della società le dimissioni sono immediatamente efficaci, a seguito di una semplice dichiarazione scritta, credo che a maggior ragione la revoca delle dimissioni debba seguire lo stesso percorso logico.

Per cui mi pare incomprensibile, sul piano formale, il comportamento del C.d.A., che nonostante la comunicazione scritta di revoca delle dimissioni del consigliere, ha proceduto ugualmente alla sua sostituzione.

Il difetto di protocollo è superabile con un qualsiasi altro mezzo che dimostri l’avvenuta consegna dell’atto scritto. I protocolli interni degli uffici amministrativi sono mezzi di prova validi solo se non contrastati da altri.

Per cui, per concludere, mi pare che il C.d.A. avesse fretta di procedere e credo che il Collegio Sindacale abbia ragione nel ritenere non valida la sostituzione dell’amministratore.

Spero che nello statuto della cooperativa sia prevista la possibilità di mediare questo conflitto interno, senza dover necessariamente ricorrere al Tribunale.

30 aprile 2014

Roberto Mazzanti