Le strutture sanitarie private devono certificare i compensi dei collaboratori

le strutture sanitarie private, entro il prossimo 30 aprile, hanno l’obbligo di comunicare l’ammontare complessivo dei compensi riscossi nell’anno precedente per l’attività prestata da medici e paramedici

L’art. 1, commi 38-42 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto, a partire dall’01.03.2007, una particolare disciplina per la riscossione dei compensi dovuti per le attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private al fine di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti.

Più precisamente, in capo alle strutture sanitarie, ricorrono i seguenti obblighi:

  • incassare il compenso in nome e per conto del professionista e riversarlo a quest’ultimo;
  • annotare nella propria contabilità o in un apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura;
  • comunicare in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare complessivo dei compensi riscossi per ciascun professionista, utilizzando l’apposito mod. “SSP” da trasmettere entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento ai compensi corrisposti nell’anno precedente.

Brevemente si ricorda che, gli obblighi in argomento gravano in capo alle “strutture sanitarie private” che ospitano, mettono a disposizione, ovvero concedono in affitto ai professionisti, per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, i locali della struttura aziendale In particolare, per

strutture sanitarie private” si intendono “le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica ( C.M. 13/E del 15 marzo 20007).

La riscossione accentrata riguarda soltanto i compensi spettanti ai medici e paramedici, la cui attività dia luogo a reddito di lavoro autonomo: sono esclusi, quindi, dall’obbligo di riscossione accentrata, i compensi dovuti a fronte delle prestazioni rese dalla struttura sanitaria privata direttamente al paziente, per il tramite del professionista, nell’ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria impegnata nell’organizzazione dei servizi medici e paramedici, nella qualità di parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente (C.M n. 13/E/2007, R.M. del 13.7.2007 n. 171/E, R.M. del 17.4.2008, n. 160/E e R.M. del 21.7.2008, n. 304/E), nonché i compensi dovuti a fronte delle prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia: quest’ultima prestazione è considerata, infatti, erogata dalla struttura sanitaria in quanto il medico/paramedico opera in base ad un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente (C.M. del 28.1.2005 n. 4).

La riscossione accentrata dei compensi è altresì esclusa per la struttura sanitaria privata che subloca locali adibiti a studio medico a medici di medicina generale che forniscono la loro prestazione in favore dei cittadini-utenti del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base del rapporto c.d. “convenzionale” esistente tra il professionista ed il SSN (prestazioni rese dal medico di famiglia): per i compensi relativi ad ogni altra attività medica e/o paramedica resa dal medesimo professionista, ma che esula dall’ambito delle attività convenzionali del Servizio Sanitario Nazionale, continua ad operare, invece, la disciplina della riscossione accentrata (R.M. del 21.7.2008 n. 304).

Come sopra anticipato, tra gli obblighi previsti in capo alle strutture sanitarie si annovera anche quella di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun professionista, presentando il modello di comunicazione denominato SSP, approvato con Provvedimento Agenzia delle Entrate 13.12.2007, il quale è disponibile gratuitamente in formato elettronico sui seguenti siti istituzionali: www.agenziaentrate.gov.it o www.finanze.gov.it.

L’invio del suddetto modello deve essere effettuato esclusivamente in via telematica direttamente dalla struttura sanitaria – utilizzando il servizio telematico Entratel o il servizio telematico Internet (Fisconline), oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) – entro il prossimo 30 Aprile 2014, con riferimento ai compensi riscossi nel 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013): si ricorda, al riguardo, che è possibile comunque presentare, entro il predetto termine del 30.04.2014, un nuovo modello SSP se vi è la necessità di correggere una comunicazione precedentemente inviata.

Il modello in argomento è composto dal frontespizio e dal quadro A.

Più precisamente, il frontespizio è costituito da due pagine la prima, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, mentre la seconda contenente le seguenti indicazioni: l’anno solare di riferimento, il tipo di comunicazione, i dati identificativi della struttura sanitaria privata e del soggetto che sottoscrive la comunicazione in qualità di rappresentante legale o negoziale del soggetto obbligato, la sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto obbligato, nonché l’impegno alla presentazione telematica e la sottoscrizione da parte dell’intermediario.

Il quadro A del citato modello contiene, invece, i dati identificativi di ciascun professionista (medico o paramedico) che ha reso le prestazioni di lavoro autonomo all’interno della struttura privata, nonché l’importo dei compensi complessivamente riscossi da parte della struttura in nome e per conto di ciascun professionista percipiente.

Si precisa, infine, che, per l’omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati in esame è applicabile, a norma dell’art. 11 comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 471/97, la sanzione amministrativa da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.065.

 

12 aprile 2014

Sandro Cerato