Risparmio energetico: gli adempimenti per i lavori a cavallo d'anno

attenzione: l’obbligo di presentazione del modello IRE per i soggetti IRPEF e per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare scade il prossimo 31 marzo; tale adempimento va effettuato se i lavori relativi agli incentivi per il risparmio energetico proseguono oltre il periodo d’imposta 2013

L’art. 1 co. 344 – 349 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto, nel panorama fiscale italiano, una particolare detrazione d’imposta – prorogata poi nei periodi d’imposta successivi – a favore dei contribuenti che sostengono oneri per l’implementazione di talune tipologie di interventi, finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Tale agevolazione è stata, peraltro, recentemente prorogata con talune modifiche che hanno interessato sia la durata che la percentuale di detraibilità delle spese sostenute: l’art. 1, comma 139, Finanziaria 2014, ha disposto, infatti, un’ulteriore proroga della detrazione in esame nella misura del 65% (in luogo della previgente misura del 55%) per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2014, ovvero del 50% per le spese sostenute dall’01.01.2015 al 31.12.2015. Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali (o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio) la detrazione spetta, invece, nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 06.6.2013 – 30.6.2015 e del 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.

 

Analogamente a quanto previsto per gli anni passati, i contribuenti che intendono fruire delle detrazioni IRPEF/IRES in argomento devono comunicare, all’Agenzia delle Entrate, le spese sostenute nel 2013, se i lavori non sono terminati entro il 31.12.2013, mediante la presentazione del mod. IRE (denominato “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta”) approvato con il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 6.5.2009. Più precisamente, la comunicazione in parola deve essere inviata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese; termine che, per i soggetti IRPEF e per i cosiddetti “ contribuenti solari” coincide con il prossimo 31.03.2014.

 

Legittimato a fruire della detrazione del 65% e, pertanto, obbligato a presentare il suddetto modello di comunicazione – al verificarsi delle suddette condizioni (spese sostenute in presenza di lavori effettuati a cavallo d’anno) – è il contribuente, residente o meno in Italia, titolare o meno di reddito d’impresa, che possiede o detiene l’immobile sul quale viene effettuato l’intervento di riqualificazione energetica e ne sostiene effettivamente le spese. Sono altresì legittimati all’invio della comunicazione in discorso, i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, purché abbiano effettivamente sostenuto le spese relative all’intervento, e solo nel caso di lavori inerenti ad immobili che non siano strumentali all’attività di impresa, arte o professione. Per l’individuazione del periodo d’imposta di sostenimento delle spese deve essere applicato il principio di cassa (data di pagamento) per i soggetti “privati” e i lavoratori autonomi, ovvero il principio di competenza per gli esercenti attività d’impresa ( C.M. n. 20/E del 13.5.201).

 

Come appena anticipato, nella comunicazione in argomento devono essere indicate le sole spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (vale a dire nel 2013, per i soggetti “solari”) ancorché l’intervento di riqualificazione sia iniziato nei periodi d’imposta precedenti e anche nel caso in cui, nel corso dei medesimi, siano stati effettuati uno o più pagamenti delle spese agevolate. Infatti, da quanto si evince dal testo del citato provvedimento direttoriale del 06.5.2009, per gli interventi i cui lavori proseguono nel periodo d’imposta successivo (c.d. interventi “a cavallo” d’anno), il modello deve essere presentato per ciascun periodo d’imposta nel corso del quale le spese sono state sostenute. In altre parole, qualora i lavori dovessero proseguire per più periodi d’imposta, è necessario presentare una comunicazione per ciascun periodo d’imposta nel quale sono eseguiti lavori non terminati, se nel periodo d’imposta oggetto della comunicazione sono state sostenute comunque delle spese.

Se, ad esempio, gli interventi sono iniziati nel 2012, sono proseguiti nel 2013 e si concluderanno nel corrente anno d’imposta (2014), con sostenimento delle relative spese nei 2 anni precedenti a quello in corso, il contribuente “solare” avrebbe dovuto inviare una comunicazione per il 2012, mentre entro il prossimo 31.03.2014 sarà tenuto ad inviare una nuova comunicazione per le spese sostenute nel 2013. Ad ogni modo, non è necessario inviare detta comunicazione se, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, non sono state sostenute spese e se, nel medesimo periodo d’imposta, i lavori sono stati iniziati e conclusi.Infatti, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione in argomento sono tenuti soltanto ad inviare all’ENEA – attraverso il sito Internet www.acs.enea.it – i dati indicati nel DM 19.02.2007, ovvero i dati anagrafici del beneficiario, i dati dell’ immobile oggetto dell’intervento, nonché le informazioni circa la tipologia di intervento effettuato.

 

L’omessa / tardiva presentazione del mod. IRE non preclude la possibilità di beneficiare della detrazione del 65% ed è sanzionata da € 258 a € 2.065 ( C.M. del 23.4.2010, n. 21/E). Al riguardo, si ritiene che le violazioni in esame non sono regolarizzabili tramite la c.d. “remissione in bonis” ex DL n. 16/2012, considerato che tale istituto non è applicabile per le violazioni connesse alle comunicazioni /adempimenti che costituiscono mere irregolarità, dal cui inadempimento consegue esclusivamente l’irrogazione delle sanzioni, ma non la decadenza dai benefici fiscali.

11 marzo 2014

Sandro Cerato