I limiti alle compensazioni orizzontali per i crediti da imposte sui redditi e da ritenute alla fonte

le nuove norme sulla compensazione dei crediti tributari impongono al revisore degli enti locali una nuova serie di controlli sulla gestione delle partite tributarie che entrano in compensazione…

Il comma 574 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto nuove norme volte a porre precisi limiti all’utilizzo delle compensazioni di crediti da parte dei contribuenti. La Disposizione impone, per i contribuenti intenzionati ad utilizzare la compensazione fiscale dei crediti Irpef, Ires, Irap eccetera, oltre a quelli concernenti ritenute alla fonte, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità quando i crediti eccedano i 15mila euro annui.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate ha fornito nel corso di un incontro con gli operatori alcuni chiarimenti in merito alle modalità applicative delle limitazioni.

Innanzitutto si precisa che i nuovi vincoli riguardano esclusivamente le compensazioni orizzontali, ossia quelle tra i diversi tributi e/o contributi sempre se di ammontare superiore a 15 mila euro.

L’Agenzia chiarisce che, diversamente per quanto previsto per l’Iva, per i suddetti crediti le compensazioni non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione a cui essi si riferiscono, in considerazione del fatto che il comma 574 dell’articolo 1 della Legge di stabilità niente stabilisce a riguardo.

Alla luce di queste considerazioni la compensazione dei crediti relativi al 2013 poteva già essere legittimamente effettuata lo scorso 16 gennaio 2014, a condizione che la dichiarazione che li evidenzia sia presentata entro i termini ordinari del prossimo 30 settembre 2014.

Secondo quanto disposto dal citato comma 574 i soggetti che decidono nel 2014 di effettuare compensazioni orizzontali di imposte sui redditi o ritenute alla fonte superiori ai 15.000 euro sono perciò tenuti a richiedere l’apposizione del visto di conformità da parte di un intermediario iscritto negli appositi elenchi regionali, o in alternativa a richiedere la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (articolo 1, comma 5, del Dpr 322/98) relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile (articolo 2409-bis) del Codice civile.

Si fa presente che alle norme in commento sono soggette anche le Pubbliche amministrazioni, che pur non essendo contribuenti Ires, sono tuttavia tenute al pagamento dell’Irap e soggiacciono a tutti gli obblighi dei sostituti d’imposta. Riguardo all’Irap, la compensazione orizzontale soggetta ai vincoli introdotti è costituita dal credito che emerge sulle attività commerciali per effetto dell’opzione esercitata ex articolo 10-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. Il credito utilizzabile relativo alle ritenute alla fonte è rappresentato invece dall’eventuale eccesso di ritenute versate rispetto a quelle effettuate risultante dal modello 770.

Si sottolineano le incognite che il vincolo genera in merito alla sua applicazione ai crediti delle Pubbliche amministrazioni e segnatamente degli Enti locali, specie per quanto riguarda la possibile sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’Organo di revisione. Alla lettera della norma l‘organo di controllo, con la firma, attesta l’esecuzione dei controlli documentali e contabili previsti dall’articolo 2, comma 2, del D.M. n. 164/1999. Queste verifiche si rivelano essere molto più complesse negli Enti locali, a causa delle difficoltà di riconciliazione fra contabilità pubblica e i relativi adempimenti fiscali). Su questo punto si fa presente che l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 90/E/2010 del 17 settembre 2010 (che faceva riferimento all’analogo problema per la compensazione dei crediti Iva) ha sciolto eventuali dubbi in merito alla possibilità degli enti di avvalersi del proprio Organo di revisione per la sottoscrizione della dichiarazione ai fini della compensazione dei crediti, affermando l’identità di ruolo tra i Revisori delle società e l’Organo di revisione previsto dal TUEL. Si fa presente tuttavia che l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate non appare pienamente condivisibile alla luce del diverso ruolo ricoperto dall’Organo di revisione rispetto ai Revisori delle società, che rende dubbia l’attribuzione a quest’organo dell’onere di svolgere gli adempimenti fissati dal D.M. n. 164/1999.

6 febbraio 2014

Fabio Federici