Acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR: regole del calcolo e modalità delle registrazioni contabili

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 13 dicembre 2013

in vista della scadenza di lunedì 16 dicembre, pubblichiamo una guida al calcolo ed alla contabilizzazione dell'acconto dovuto per l'imposta sostitutiva sul TFR

Entro il prossimo 16 dicembre 2013 scade il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sul TFR. La normativa in materia di tassazione del Trattamento di fine rapporto ne prevede la scomposizione in due entità economiche di natura diversa: la prima di natura finanziaria caratterizzata da una rivalutazione come previsto dall'art. 2120 c.c.; la seconda, invece, pari al trattamento depurato dall'imposta sostitutiva, costituisce la vera e propria quota di Tfr da elargire al lavoratore.

 

Il trattamento di fine rapporto è riconducibile alla categoria dei redditi di lavoro dipendente (articolo 49 del Tuir) in quanto somma derivante da rapporti aventi per oggetto una prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Il decreto legislativo 47/2000 e il successivo decreto correttivo 168/2001 hanno introdotto,a decorrere dal 1° gennaio 2001, una riforma della disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto che prevede distinte modalità di tassazione per le quote del Tfr e per le rivalutazioni del trattamento medesimo.

 

La rivalutazione del Tfr” ai fini fiscali non è equiparata alla quota di trattamento di fine rapporto e quindi assoggetta a tassazione separata, ma viene trattata come un reddito di capitale e assoggettata ad un'apposita aliquota sostitutiva. L’articolo 11 del citato decreto n. 47 del 2000 prevede infatti: per le rivalutazioni del Tfr, l’istituzione di una imposta sostitutiva del’11%, che deve essere prelevata dal sostituto d’imposta e versata in acconto e a saldo. L’acconto va calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente (tenendo conto, perciò, anche delle rivalutazioni relative a Tfr erogati nel corso di quell’anno); in alternativa, l’acconto può essere determinato presuntivamente avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto (comma 4).

 

Il datore di lavoro può, quindi, scegliere in ciascun anno tra le due modalità di calcolo (metodo storico e metodo presuntivo) quella più conveniente. In particolare, il criterio presuntivo conviene nel caso in cui la base imponibile dell’imposta risulti minore per effetto di dimissioni, collocamenti a riposo o versamenti di quote di Tfr alla previdenza complementare. In ogni caso, l’acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno col codice tributo 1712 e il saldo deve essere versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo con il codice tributo 1713 tramite modello di pagamento F24. E' tuttavia possibile compensare l’imposta sostitutiva dovuta con crediti di altre imposte attraverso la compensazione orizzontale e verticale; il versamento da parte di un sostituto oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali il codice di versamento è il 5019.

L’imposta sostitutiva versata deve essere per legge imputata a riduzione del fondo Tfr del dipendente (articolo 11, comma 4, periodo 2, Dlgs 47/2000) e ,qualora il Tfr, venga corrisposto da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d’imposta (i.e. lavoratore dipendente che assume una colf), l’imposta sostitutiva deve essere liquidata direttamente dal percipiente (la colf) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di corresponsione del Tfr o di una sua anticipazione (quadro RM, fascicolo 2, modello Unico, persone fisiche) e versata tramite F24 (codice tributo 1714), in un’unica soluzione nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla dichiarazione stessa.

 

Riepilogo della metodologia di calcolo dell'imposta sostitutiva

Come noto al termine di ciascun anno l'impresa deve provvedere ad accantonare in un apposito Fondo una quota specifica delle retribuzioni pagate nell'anno (retribuzioni lorde/13,50).Il Fondo denominato TFR esistente al 31.12. dell'anno precedente deve essere rivalutato (tasso fisso 1,50% e 75% dell'aumento Istat) e , come previsto dal Decreto Legislativo n.47-2000 il datore di lavoro deve applicare un'imposta sostitutiva pari all'11% sulla citata rivalutazione. Il contribuente può scegliere quindi due diverse modalità di calcolo:

- metodo storico: acconto versato sul 90% della rivalutazione maturata nell'anno solare precedente tenendo conto quindi anche dei Tfr erogati nell'anno in corso (le cessazioni del 2013 saranno tenute in considerazione solo nel calcolo del saldo effettivo; il calcolo è il seguente: (Fondo Tfr al 31.12.2012 x indice istat 2012) + (rivalutazione Tfr erogati nel 2012 x 90% x 11%));

- metodo presuntivo: si considerano il 90% delle rivalutazioni nello stesso anno per il quale è dovuto lo stesso acconto; l'imponibile, nel caso di specie, è dato dal Tfr maturato fino al 31.12 dell'anno precedente relativo ai dipendenti in forza al 30 novembre dell'anno in scorso; per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30.11) l'acconto è dovuto nella misura del 90% dell'imposta trattenuta all'atto della cessazione del rapporto e tale metodo è indicato se nell'anno vi sono state significative diminuzioni di personale.

 

Riassumendo il calcolo è così determinato:

  1. calcolo imposta per i dipendenti in forza al 30.11.2013: (Fondo Tfr al 31.12.2012 x indice Istat dicembre 2012) x 90 % x 11%;

  2. calcolo imposta per i dipendenti cessati nel 2013: (imposta trattenuta sulle rivalutazione dei lavoratori cessati dal 01.01.2013 al 30.11.2013) x 90 %

  3. imposta da versare in acconto: risultato punto 1 + risultato punto 2

 

I soggetti costituiti nel 2012 possono versare l'imposta sostitutiva in unica rata entro il 16.02.2014 o determinare l'acconto in via presuntiva considerando il 90 % delle rivalutazioni che maturano nel 2013; i soggetti costituiti nel 2013 invece non devono versare l'imposta. In caso di operazioni straordinarie, (fusioni, scissioni, conferimenti) caratterizzate dall'estinzione del soggetto precedente, il versamento deve essere eseguito dal soggetto originario fino alla data della sua estinzione e dal nuovo soggetto successivamente; se l'operazione straordinaria non da origine all'estinzione del soggetto (cessione ramo d'azienda, scissione parziale) gli obblighi di versamento sono assolti dal soggetto originario per i lavoratori che non passano al nuovo soggetto e dal soggetto conferitario per i lavoratori trasferiti (in quanto l'operazione è interessata anche dal passaggio del totale del Tfr). Nel caso di Tfr trasferito all'Inps la base di calcolo ai fini dell'imposta sostitutiva non cambia e l'obbligo rimane in capo allo stesso datore di lavoro che provvederà in seguito al conguaglio dell'imposta di rivalutazione nella denuncia contributiva.

 

LA DETERMINAZIONE DEL SALDO DELL'IMPOSTA PER IL 2013

Indipendentemente dalla metodologia di calcolo dell'imposta sostitutiva in acconto il saldo viene determinato dalla differenza tra la quota di rivalutazione effettiva del TFR al 31 dicembre 2013 ,in occasione della rilevazione di fine anno , e l'acconto effettivamente versato al 16 dicembre 2013 (il saldo va versato entro il 16 febbraio dell'anno successivo).

 

LE SCRITTURE CONTABILI IN PRATICA

Come noto, l'art. 2120 del Codice civile stabilisce l'obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 di dicembre dell'anno precedente sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso del'1,50% e da un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT. L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR è portata a riduzione del fondo TFR e, al momento dell'erogazione dell'indennità, il percettore si vedrà corrispondere un TFR già tassato dall'imposta di rivalutazione.

 

ESEMPIO PRATICO

Si ipotizzi una quota di TFR da imputare all'esercizio pari ad euro 2.000; un'imposta sostitutiva totale per il 2013 pari ad euro 220; un acconto di imposta sostitutiva versata in dicembre per euro 160; un saldo d'imposta sostitutiva versata a febbraio 2014 per euro 60,00:

 

1) Contabilizzazione della quota di rivalutazione del Fondo TFR calcolata ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile ( ipotizziamo 2.000 euro):

 

DARE - AVERE

 

C.E. Accantonamento TFR 2.000 - S.P. Fondo TFR 2.000

 

2) Contabilizzazione in data 16 dicembre 2013 del pagamento dell'acconto di rivalutazione (ipotizziamo 160 euro) in banca:

DARE AVERE

 

S.P. Erario c/acc. Imp. sost. TFR - S.P. Banca 160

 

3) Contabilizzazione in data 31 dicembre 2013 dell'accantonamento dell'imposta sostitutiva TFR sulla rivalutazione maturata nell'esercizio:

 

DARE - AVERE

 

S.P. Fondo TFR 220,00 -

 

S.P. Erario c/acc. Imp. sost. TFR 160,00

S.P. Debiti tributari 60,00

 

4) Contabilizzazione in data 16 febbraio 2014 del pagamento del saldo dell'imposta sostitutiva TFR in banca (come da esempio 6 euro):

 

DARE - AVERE

 

S.P. Debiti tributari - S.P. Banca euro 60,0

 

13 dicembre 2013

Celeste Vivenzi