Sindaco unico o collegio sindacale?

L’efficacia delle norme in materia di sindaco unico nelle SRL è sempre subordinata all’inderogabilità del termine di durata triennale delle cariche sindacali, eventualmente ancora operative.

L’art. 2477 del codice civile (rubricato “Sindaco e revisione legale dei conti” nelle società a responsabilità limitata) dispone che l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

Ne consegue che, nelle società a responsabilità limitata è consentito, in alternativa alla nomina dell’organo di controllo unipersonale o collegiale, la possibilità di nominare un revisore.

In particolare, è riconosciuta la possibilità di scegliere tra tre diverse soluzioni di controllo:

  • una struttura di controllo solo interno, con la nomina di un organo di controllo, unipersonale o collegiale, che svolga sia la funzione di controllo sulla gestione, sia la revisione legale;

  • una struttura di controllo solo esterno mediante la nomina di un revisore (rectius società di revisione), che svolga la sola revisione legale;

  • una struttura di controllo interno ed esterno attraverso la nomina sia dell’organo di controllo, sia del revisore.

La nuova disciplina in materia di controlli nelle srl è in vigore dal 10.2.2012 (come stabilito dall’art. 63 del DL 5/2012), ma non ne è stata disposta la immediata operatività. Da un lato, infatti, resta ferma la norma di carattere transitorio (art. 14 co. 13-bis della L. 183/2011, inserito dall’art. 16 co. 1 lett. b) del DL 212/2011 convertito), secondo la quale i Collegi sindacali di srl nominati entro il 31.12.2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell’incarico, ovvero fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Nello stesso senso di permanenza degli assetti in carica sino a scadenza del mandato, si era espressa l’interpretazione del Cndcec con la nota del novembre 2011 sugli effetti della legge di stabilità (l.183/2011): l’entrata in vigore della legge non inciderà sui collegi sindacali in carica.

Stante l’inderogabilità del termine di durata triennale della carica e la relativa inamovibilità dei sindaci (artt. 2400 e 2401 c.c.), il collegio sindacale è destinato a svolgere le sue funzioni fino alla naturale scadenza del suo mandato”.

Anche secondo il Notariato nazionale (studio d’impresa n.250/2011 del 16/12/11), i collegi sindacali in carica sarebbero cessati esclusivamente alla loro naturale scadenza, e che, pertanto, l’eventuale sostituzione con il sindaco unico sarebbe potuta avvenire solo in tale epoca. Come si è potuto appurare, si è sempre subordinata l’efficacia delle nuove norme in materia di sindaco unico, all’inderogabilità del termine di durata triennale delle cariche sindacali.

Sulla possibilità di introdurre l’organo di controllo monocratico, prima della scadenza naturale del collegio sindacale in carica, si è espresso il Tribunale di Milano in un provvedimento del 3.6.2012:

“la modifica apportata allo statuto di una srl – e legittimante la composizione monocratica dell’organo di controllo – non può comportare la liceità di una sostituzione “in corsa”, da parte dell’assemblea, dell’organo di controllo collegiale.

Questa soluzione è preclusa, infatti, sia dall’art. 14 co. 13-bis della L. 183/2011, ai sensi del quale, nelle srl, i Collegi sindacali nominati entro il 31.12.2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati che dalla stessa disciplina generale di cui all’art. 2400 co. 2 c.c., ai sensi del quale la revoca dei sindaci è ammessa solo per giusta causa ed acquista efficacia previa ‘approvazione’ da parte del Tribunale”.

Quanto appena esposto non dovrebbe operare, qualora risulti dimissionario tutto l’organo di controllo, in tal caso dovrà essere convocata l’assemblea dei soci ai fini dell’integrazione, atteso che con il sub ingresso dei sindaci supplenti non si garantirebbe, comunque, il corretto funzionamento del collegio, ovvero la sua integrale composizione. Al ricorrere di tale situazione, l’ assemblea dei soci – a prescindere dal motivo per cui sia stata convocata (potendo trattarsi anche di assemblea straordinaria) dovrà provvedere alla ricostituzione dell’organo di controllo, potendo scegliere di:

  • nominare nuovi sindaci effettivi e confermare i sindaci subentrati nella loro originaria posizione di supplenti;

  • designare quali sindaci effettivi altre persone e nominare, contestualmente, anche nuovi supplenti (con conseguente perdita di ogni carica da parte dei sindaci subentrati);

  • optare la nomina del sindaco unico, in luogo del collegio sindacale.

Al ricorrere di tale ultima ipotesi (nomina dell’organo monocratico), è necessario verificare la valenza delle clausole statutarie esistenti e richiedenti un organo collegiale.

Occorrerà confermare l’organo collegiale nel caso in cui vengano espressamente riservate a determinati soci (ex art. 2468 c.c. ) o alla minoranza (ad esempio, mediante voto di lista) nomine interne al collegio.

Qualora, invece, le clausole statutarie preesistenti dovessero recare un generico rinvio alla legge, si potrebbe pensare alla legittimità di un’automatica integrazione con le modifiche normative nel frattempo intervenute (in tal senso la circ. Confindustria 6.4.2012 n. 19510, la Nota interpretativa CNDCEC dell’aprile 2012 ed il parere 18.6.2012 prot. n. 0139507 del Ministero dello Sviluppo economico).

 

4 novembre 2013

Sandro Cerato