Aumento dell’aliquota IVA al 22% dall’1/10/2013: come correggere eventuali errori

Aumento dell’aliquota IVA al 22%: ecco le istruzioni dell’Agenzia per correggere (senza sanzioni) eventuali errori sorti nelle prime fasi di applicazione della nuova aliquota.

Con un provvidenziale comunicato stampa (emesso nella serata di lunedì 30 settembre), l’Agenzia delle Entrate ha informato i contribuenti su come procedere alla regolarizzazione di eventuali errori derivanti dall’aumento dell’aliquota IVA dal 21% al 22% (in attuazione dell’articolo 40, comma 1-ter del Dl 98/2011, come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera a, del Dl 76/2013); il comunicato stampa specifica che in caso di errori nei primi giorni di operatività della nuova aliquota, non verranno erogate sanzioni se i contribuenti provvederanno a versare la maggior imposta dovuta. In particolare, le sanzioni non verranno comminate, se il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi dovuti, avviene nei termini indicati nella circolare 45/E del 12 ottobre 2011; vediamo come.

Gli operatori economici, che hanno dovuto applicare fin da lunedì 1 ottobre la nuova aliquota Iva del 22%, nella fase di prima applicazione, potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse ed i corrispettivi annotati in modo non corretto, effettuando la variazione in aumento, se per ragioni di ordine tecnico non riescono ad aggiornare rapidamente i software per la fatturazione ed i misuratori fiscali. Ricordiamo che fino alla sera di venerdì 27 settembre sembrava che fosse possibile posporre l’aumento dell’aliquota IVA e che l’aumento scattato ieri è arrivato quasi improvviso.

Nel comunicato si precisano le scadenze entro cui potrà essere effettuato il versamento dell’Iva a debito, in base alla nuova aliquota, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, ma senza applicazione delle sanzioni:

Liquidazione periodica Periodo di fatturazione Termine versamento
mensile ottobre e novembre Versamento acconto IVA (27 dicembre)
dicembre Termine liquidazione annuale (16 marzo)
trimestrale quarto trimestre Termine liquidazione annuale (16 marzo)

 

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2 ottobre 2013

Commercialista Telematico