Comunicazione specifica per i finanziamenti soci alle società

E’ stato predisposto uno specifico modello per la comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.

In linea con l’annunciato obiettivo della semplificazione degli adempimenti in materia fiscale per imprese e professionisti, l’Agenzia delle Entrate ha emanato due provvedimenti direttoriali (prot. 94902 e 94904 del 2 agosto 2013) con i quali sono state definite le modalità e i termini per la comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai beni concessi in godimento a soci o familiari familiari (art. 2 c. 36-sexiesdecies del D.L. n. 138/2011) e dei dati relativi ai soci o familiari che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa (art. 2 c. 36-septiesdecies,del D.L. n. 138/2011).

Prima, però, di entrare nel merito dei contenuti dei predetti provvedimenti, il primo aspetto da segnalare riguarda la soppressione dell’obbligo in questione per l’anno 2011, poiché entrambi i provvedimenti prevedono l’adempimento comunicativo soltanto a partire dal 2012. Pertanto, nulla dovrà essere comunicato, all’Anagrafe tributaria, relativamente al periodo d’imposta 2011. Importanti novità sono state previste anche in relazione ai termini per l’invio delle comunicazioni in esame: nei provvedimenti direttoriali è previsto, infatti, che, per l’anno 2012, il termine è fissato al 12 dicembre 2013 e non più, quindi, al 15.10.2013.

A regime, invece, la scadenza è fissata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, ovvero 30 aprile 2014 per le comunicazioni relative al 2013.

Il primo provvedimento in analisi, relativo ai beni concessi in godimento a soci o familiari, ribadisce che l’obbligo di comunicazione può essere assolto, alternativamente, dall’impresa concedente o dal familiare dell’imprenditore e che detta comunicazione è necessaria anche quando i beni sono concessi in godimento dall’impresa ai soci (o familiari) di società appartenenti al medesimo gruppo. Sono esclusi dall’obbligo in parola, i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un’attività d’impresa e le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

La novità apportata dal provvedimento in commento è che la comunicazione in esame è dovuta solo nel caso in cui sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. In altri termini, qualora il corrispettivo pagato dal socio per l’utilizzo di un determinato bene aziendale risulti essere in linea (o superiore al valore di mercato), alcuna comunicazione dovrà essere inviata all’anagrafe tributaria: la comunicazione beni ai soci è dovuta, quindi, solo in presenza di un reddito diverso tassato in capo al socio utilizzatore del bene. Il provvedimento in esame precisa, altresì, che, la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta. L’obbligo della comunicazione sussiste, anche, qualora il bene sia stato concesso in godimento in periodi precedenti, ma il suo utilizzo continua a permanere anche nell’anno di riferimento della comunicazione. In altre parole, devono essere comunicati tutti i beni dell’impresa concessi al socio ( o ad un suo familiare) nel periodo d’imposta 2011 ( e precedenti), il cui possesso ed utilizzo si è protratto anche nel 2012 (primo anno di riferimento dell’obbligo della comunicazione).

Evitano, invece, la comunicazione in esame, tutti i beni che i soci utilizzano nella loro funzione di amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi.

Deve trattarsi, quindi, di utilizzi che generano redditi già sottoposti all’autonoma tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del Tuir. Sul punto, si rammenta che l’Amministrazione Finanziaria (C.M. n. 24/E/2012) aveva già precisato che la tassazione in capo al socio, quale reddito diverso, è esclusa “quando il soggetto utilizzatore sia al contempo dipendente della società o dell’impresa individuale, ovvero, sia lavoratore autonomo, in quanto, in queste ipotesi, l’utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR”.

In buona sostanza, l’esclusione dall’obbligo di comunicazione appare coerente con la già prevista esclusione della tassazione in capo al socio utilizzatore laddove lo stesso utilizzi il bene (tipicamente l’autovettura) in qualità di dipendente (nel cui ambito dovrebbe ricomprendersi anche l’amministratore) o lavoratore autonomo, in quanto già tassato come compenso in natura. Si segnala, tra l’altro, che, nella fattispecie dell’assegnazione all’amministratore, il provvedimento non richiede l’esistenza di un fringe benefit in capo all’utilizzatore.

Fuori dalla dichiarazione, inoltre, i beni a uso pubblico (si pensi alle auto dei taxisti) per i quali la legge stabilisce una deduzione integrale dei costi, nonostante l’uso anche privato degli stessi. Il provvedimento esclude, inoltre, in modo esplicito, tra i beni da considerare, i finanziamenti e gli apporti che le società concedono ai propri soci; finanziamenti e apporti da non confondere con quelli ricevuti dalla società, i quali sono oggetto di specifica e separata comunicazione. Con riferimento a quest’ultima comunicazione, è opportuno rammentare che, tale adempimento non è previsto da alcuna disposizione normativa: il comma 36-septiesdecies dell’articolo 2 del D.L. 138/2011 si limita, infatti, a stabilire che, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, si deve tener conto anche dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai predetti soggetti nei confronti delle società cui partecipano. L’obbligo comunicativo in commento era stato confermato, però, dall’Agenzia delle Entrate (C.M. n. 25/E/2012) la quale ha ribadito, peraltro, che l’adempimento in parola prescinde dal fatto che tali finanziamenti, o versamenti dei soci, siano funzionali alla successiva acquisizione di beni concessi in godimento, e che tale obbligo riguarda l’intero ammontare dei predetti versamenti o finanziamenti, e non solo la parte riferibile all’acquisto di beni concessi in godimento.

La comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società, pur avendo a base una identica modulistica, è disciplinata da un provvedimento distinto (provvedimento direttoriale n. 94904/2013) stante la autonomia dei due obblighi.

Anche per questo adempimento sono molte le semplificazioni: su tutte la precisazione che la comunicazione (come già quella dei beni) parte dal 2012; non vanno comunicati, quindi, gli apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti.

Peraltro, non tutti i versamenti o finanziamenti devono essere oggetto di comunicazione: vanno comunicate, infatti, all’anagrafe Tributaria, soltanto i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, a decorrere dall’anno 2012, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro. Rilevano, a tal fine, anche le somme versate all’impresa individuale dal familiare dell’imprenditore. Ad ogni modo, viene ribadita l’esclusione, dall’obbligo di comunicazione, dei dati relativi agli apporti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria: si tratta, ad esempio, dei versamenti effettuati per la sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento da parte dei soci, risultanti da un verbale dell’assemblea straordinaria registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

 

4 settembre 2013

Sandro Cerato