Bonus energia: cosa cambia dopo il pacchetto di agevolazioni nell’edilizia per l’efficientamento energetico e le ristrutturazioni

l’estate 2013 ha visto un aumento delle agevolazioni fiscali – l’importo deducibile è salito al 65% – a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia per aiutare il settore edile in difficoltà: ecco un’analisi dei diversi provvedimenti che compongono il cd. “Bonus Energia”

 

  1. Premessa

Come noto1, il 31maggio 2013, il Governo ha approvato il decreto-legge di recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prestazione energetica nell’edilizia, apportando modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, a sua volta di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

Fermo restando il recepimento della Direttiva comunitaria sull’efficientamento energetico, il governo ha deciso, in particolare, “di mettere a punto le questioni tecniche e finanziarie per consentire la proroga degli incentivi fiscali in materia di risparmio energetico e le ristrutturazioni edilizie”, il c.d. “Bonus edilizia”, prevedendo un forte potenziamento dell’attuale regime di detrazioni fiscali, in estrema sintesi:

  • la detrazione per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica prevista nella misura del 55%, in scadenza il 30 giugno scorso, è stata elevata al 65%;

  • è stata prorogata l’innalzamento delle soglie di detrazione IRPEF al 50% (dall’ordinario 36%) per le ristrutturazioni, scadute il 30 giugno scorso, al 31 dicembre 2013.

Il decreto-legge, stante i requisiti della straordinarietà e dell’urgenza, è stato poi trasmesso al Parlamento per la conversione, a pena di decadenza2, in Legge.

Il provvedimento è stato, quindi, recentemente convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 43, in vigore dal 4 agosto 2013.

Esaminiamo di seguito le principali modifiche apportate dalle Camere al testo approvato dal Governo.

 

  1. Le detrazioni per interventi di efficienza energetica – Articolo 144

L’articolo prevede che le detrazioni del 65% si applicano anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2013.

La legge di conversione ha, poi, aggiunto il comma 3 bis laddove si prevede, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, che l’ENEA elabori le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmetta una relazione sui risultati al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché alle Regioni e alle Province.

Nell’ambito di tale attività, l’ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale.

 

  1. Detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica ed idrica – articolo 155

Il testo riformulato in fase di conversione precisa come nella definizione delle misure e degli incentivi sia compresa l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo ed agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dalla O.M.S. o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell’uso dell’acqua per i diversi impieghi.

La legge di conversione ha, poi, inserito il comma 1 bis laddove si prevede che nella definizione delle misure si tenga conto dell’opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell’efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l’incremento dell’efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.

 

  1. Banca dati degli incentivi in materia diefficienza energetica e diproduzione di energia da fonti rinnovabili – articolo 15 bis6.

Con la legge di conversione è stato anche inserito l’articolo in esame laddove si prevede, al fine di:

  • monitorare l’andamento (ed i relativi costi) delle attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili;

  • prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore,

l’istituzione, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) di una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili7.

Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell’ENEA, individua, con apposito decreto, le modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate ed il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni.

 

  1. Proroga delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia ed per l’acquisto mobili d’arredo – Articolo 168.

L’articolo, nel confermare, al comma 1, la proroga dell’innalzamento delle soglie di detrazione IRPEF per le ristrutturazioni sino al 31 dicembre 2013, inserisce, poi, il comma 1 bis laddove si prevede per le spese sostenuto per gli interventi di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lettera i del TUIR, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità9 riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, sino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall’imposta lorda pari al 65%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla “A+”, nonché “A” per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

 

  1. Interventi per favorire l’accesso al credito – articolo 16 bis10.

Con la legge di conversione è stato, infine, aggiunge l’articolo 16 bis laddove si prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze promuove con l’Associazione Bancaria Italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

 

  1. Conclusioni.

Il provvedimento, approvato dal Parlamento prima della pausa estiva, consente di rendere definitive le misure di crescita del settore previste dal Governo.

A prescindere da qualsiasi valutazioni di natura non tecnica sul testo, non può che guardarsi positivamente (e speranzosi!) al pacchetto delle agevolazioni perfezionate.

 

26 agosto 2013

Fabrizio Stella

  1. 1 Con riguardo al contenuto del decreto-legge approvato dal Governo, si rinvia, di Fabrizio Stella ed Antonio Federico, a Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013 “sulle prestazioni energetiche”: prorogato il pacchetto di agevolazioni nell’edilizia per l’efficientamento energetico e le ristrutturazioni. Agevolazioni anche per condomini, “super condomini” ed acquisto di mobili d’arredo, in questa rivista il 6 giugno 2013.

  1. 2 Come noto, il decreto legge (d.l.), ex art.77 della Costituzione, è un atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione. Il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall’inizio. Le Camere, tuttavia, possono regolare con una legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge, in www.governo.it.

  1. 3 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2013, n.181.

  1. 4 Art. 14: “1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013. 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell’ambito di tale attività, l’ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano”.

  1. 5 Art. 15:1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31 dicembre 2013, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento dell’efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16. Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo è compresa l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell’uso dell’acqua per i diversi impieghi. 1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell’opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell’efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l’incremento dell’efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici”.

  1. 6 Art. 15 bis:1. Al fine di monitorare l’andamento, e i relativi costi, delle attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore, è istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e dell produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell’ENEA, individua, con apposito decreto, le modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni. 3. All’attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

  1. 8 Art. 16:1. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall’imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.

  1. 9La norma indica espressamente le zone 1 e 2, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’ 8 maggio 2003.

  1. 10 Art. 16 bis: “1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove con l’Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia”.