Trasformazione di società e studi di settore, rinuncia del credito del socio e patrimonio netto, ristrutturazione immobile e mutamento della destinazione

ed ancora… la deduzione dei costi auto per i promotori finanziari, la detrazione IRPEF per spese chirurgiche… le utilissime risposte ai quesiti del dr. Antonio Gigliotti sui casi pratici della vita professionale

QUESITO N. 1: rinuncia del credito del socio e patrimonio netto

Viene rilevata da una Srl una perdita che azzera il capitale sociale. Le rinunce da parte dei soci agli anticipi fruttiferi si possono considerare come sopravvenienze attive o altri componenti positivi nell’anno in corso? Se la perdita azzera il capitale sociale, quali sono gli obblighi e le responsabilità dell’amministratore e/o dei soci se erano a conoscenza della situazione?

 

RISPOSTA

Secondo l’articolo 2482-ter del Codice Civile, se avviene una perdita per oltre un terzo del capitale e questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal n. 4 dell’articolo 2463 del Codice Civile (ovvero 10.000 euro), gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo (10.000 euro).

Vi è anche la possibilità di deliberare la trasformazione della società o lo scioglimento della stessa ai sensi dell’articolo 2484 del Codice Civile.

Come indicato dal principio contabile nazionale n. 28 relativo al patrimonio netto, i “versamenti a titolo di finanziamento” sono quelli per i quali la società ha l’obbligo di restituzione. Si tratta di importi che devono trovare collocazione in bilancio tra le passività, alla lettera D), punto 3) “debiti verso soci per finanziamenti”.

Al riguardo, non è rilevante la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l’eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione, l’elemento discriminante va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate.

Ne consegue che per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in un apporto.

Ha così natura di riserva di capitale quella che viene ad essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci, sia per partecipare alla copertura della perdita sia per futuri aumenti di capitale.

La rinuncia a un credito da parte del socio non transita nel conto economico, ma il relativo debito della società viene riclassificato tra le voci del patrimonio netto, determinando in tal modo una maggiore capienza del patrimonio netto, che di conseguenza potrà contenere maggior perdite ai sensi dell’articolo 2482 e seguenti del Codice Civile.

 

QUESITO N. 2: Promotore Finanziario: deducibilità dei costi dell’auto

Un promotore finanziario utilizza quasi quotidianamente l’auto acquistata a titolo privato e non registrata come costo ammortizzabile.

I relativi costi di gestione sono stati contabilizzati anno per anno nella percentuale consentita. È corretto tale comportamento? Il valore della vettura va segnalato negli studi di settore?

 

RISPOSTA

I costi sostenuti, con esclusione delle quote di ammortamento dell’autovettura (perché non è stata immessa nel regime d’impresa), sono deducibili secondo le percentuali stabilite dall’articolo 164 del Tuir (80% nel caso specifico).

Per quanto concerne, invece, la gestione dell’auto, nella stessa sono ricompresi alcuni costi connessi all’utilizzo dell’autovettura quali, a titolo di esempio, quelli per carburanti e lubrificanti, manutenzione e riparazione, assicurazione RC, tassa di possesso, pedaggi autostradali.

Dato per presupposto il carattere di inerenza delle spese di gestione, l’articolo 164 del TUIR fissa nell’80% (per la categoria dei promotori) il limite per la loro deducibilità. Occorre inoltre che tali spese siano documentate.

L’autovettura nella fattispecie considerata non deve essere indicata nel valore degli beni strumentali, da indicare nel quadro F degli studi di settore.

Le istruzioni al quadro F degli studi

Le istruzioni relative al quadro F degli studi di settore prevedono che è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d’imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Sempre nelle istruzioni è precisato che per la determinazione del “valore dei beni strumentali” si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all’art. 110, comma 1, del TUIR ovvero che lo stesso è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte, e nel caso specifico posto in domanda questo manca.

 

QUESITO N. 3: Spese forfettarie chirurgiche con causale generica

A seguito di ricovero ospedaliero per un intervento chirurgico, viene rilasciata una fattura con diverse voci, alcune specificatamente mediche, esenti Iva, e altre descritte come “spese forfettarie ospedaliere per…” (viene riportato l’intervento chirurgico praticato) e assoggettate ad Iva 21%. Queste ultime spese, cioè quelle definite come spese ospedaliere forfettarie riferite all’intervento chirurgico e soggette a Iva, si possono riportare al rigo RP1 (spese sanitarie) di Unico o al rigo E/1 del 730?

 

RISPOSTA

Ai fini Irpef, sono detraibili le spese sostenute per prestazioni chirurgiche (compresi gli interventi di piccola chirurgia) e le spese direttamente collegate agli interventi chirurgici.

In particolare, sono detraibili le spese per il ricovero, i medicinali indispensabili all’intervento, per l’utilizzo della sala operatoria, nonché le spese connesse all’intervento (anestesia, acquisto plasma, eccetera).

Per beneficiare della detraibilità, le spese devono essere sostenute per interventi chirurgici necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona o per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti a eventi pregressi di vario genere, comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone (circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E ).

L’articolo 10, n. 18, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, esenta ai fini Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette alla vigilanza.

Inoltre, con risoluzione 7/E del 9 gennaio 2006, l’Agenzia delle Entrate è tornata sulla definizione dei contorni esentativi previsti ai fini Iva dalla norma citata, precisando che occorre avere riguardo allo scopo della prestazione medica, per cui, “al fine di delimitare l’ambito di applicazione dell’esenzione occorre individuare il contesto in cui le prestazioni sanitarie sono rese per verificare che le stesse abbiano uno scopo terapeutico”.

Ciò premesso, data la presenza in fattura di una causale generica e l’assoggettamento a Iva, le sopra citate (forfettarie) spese non potranno essere inquadrate tra le spese sanitarie indicabili al rigo E1 del modello 730 o al rigo RP1 del modello Unico PF.

 

QUESITO N. 4: Ristrutturazione immobile e mutamento della destinazione

Si vuole ristrutturare un vecchio fabbricato, attualmente adibito a ripostiglio portico e fienile, dove si ricavano due abitazioni. È possibile per i suddetti lavori di ristrutturazione beneficiare dell’abbattimento del 50% della spesa che si dovrà sostenere?

 

RISPOSTA

L’Agenzia delle Entrate ha ammesso l’applicabilità del beneficio in quanto nella categoria di intervento riconducibile alla ristrutturazione edilizia (articolo 31 lettera d della Legge 457/1978 trasfuso nell’articolo 3 comma 1 lettera d del D.P.R. 380/2011) possono anche ricomprendersi gli interventi di mutamento di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto stabilito dalle leggi regionali e dalla normativa locale.

Nel caso specifico anche se al termine dei lavori si ottengono due diverse unità immobiliari, la detrazione si applica nel limite massimo di 96.000 euro, riferito al numero delle unità immobiliari iniziali.

In caso di aumento volumetrico, l’agevolazione del 50% potrebbe applicarsi sul preesistente (tenendo separati i costi di aumento volumetrico (risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011), ma solo se si tratta di un edificio regolarmente accatastato da prima dell’inizio dei lavori.

In conclusione è possibile beneficiare delle agevolazioni purché non sussista al termine dei lavori un aumento volumetrico.

 

QUESITO N. 5: Studi di settore trasformazione società

Una Sas si trasforma in srl, senza modifiche all’attività esercitata, in data 04/07/2012. Ai fini degli studi di settore quale modello è tenuta compilare la società?

 

RISPOSTA

Per la società di persone che si trasforma in società di capitali, bisogna distinguere due periodi: periodo ante-trasformazione; periodo post-trasformazione.

Il periodo ante trasformazione corrisponde al caso dove la società ha un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, pertanto deve presentare la dichiarazioni dei redditi separatamente entro 9 mesi dalla data di trasformazione.

Nel periodo ante-trasformazione la società si trova nella situazione di “cessazione dell’attività”; la società si trova in una causa di esclusione. La scadenza delle presentazione del Modello coincide con quella della Dichiarazione dei redditi cioè 9 mesi dalla data di trasformazione. In tale ipotesi la società sarà tenuta a compilare gli Ine.

La società di capitali risultante dalla trasformazione termina il periodo d’imposta al 31 dicembre, pertanto, ha un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la società quindi dovrà presentare la Dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2013. L’attività svolta è una mera prosecuzione dell’attività svolta dalla società di persone la società di capitali non si trova in una causa di esclusione. Dovrà quindi compilare il modello previsto per tale codice attività.

 

23 luglio 2013

Antonio Gigliotti