Revisione legale dei conti: disponibile il modulo per l’iscrizione nella sezione degli inattivi

la gestione del nuovo registro dei revisori sta prendendo forma: oggi vediamo le regole per l’iscrizione nella sezione dei revisori definiti “inattivi”

Come già commentato su queste colonne, il DLgs. n. 39/2010 ha previsto la separazione del Registro dei revisori legali in due sezioni, la prima contenente l’elenco dei revisori cosiddetti attivi, cioè i soggetti che svolgono effettivamente l’attività di revisione legale, la seconda, invece, dedicata ai revisori cosiddetti inattivi. Nello specifico, l’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (rubricato “sezione del registro per i revisori inattivi) ha previsto l’istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori inattivi, nonché le condizioni per la partecipazione dei revisori inattivi ad un corso di formazione e aggiornamento, indispensabile per assumere nuovi incarichi di revisione.

La disposizione in esame prevede, in estrema sintesi, che, i revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi (o che nel medesimo arco temporale non hanno collaborato a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale) devono essere iscritti in un apposita sezione del registro dei revisori denominata “Sezione dei revisori inattivi” o “Sezione inattivi”. Sulla disposizione in commento è intervenuto il DM del 8.1.2013 del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 16 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2013), il quale ha meglio definito l’istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori inattivi, precisando che sono iscritti d’ufficio nella Sezione dei revisori inattivi, i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi, ovvero non hanno collaborato ad un’attività di revisione legale in una società di revisione legale, ovvero in una società abilitata a esercitare la revisione legale e iscritta nel Registro (o abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione europea), sempre per tre anni consecutivi.

Possono essere iscritti nella sezione dei revisori inattivi, anche i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che ne fanno richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze, anche prima del decorrere dei tre anni previsti per l’iscrizione d’ufficio, previa presentazione di una dichiarazione nella quale si attesti di non essere affidatario di incarichi di revisione legale, nonché collaborazioni di revisione in una società di revisione legale. A questo proposito, si comunica che il MEF ha reso disponibile, sul nuovo portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), il modello (modulo RL-99) che deve essere utilizzato da coloro che intendono presentare richiesta di iscrizione nella Sezione inattivi del Registro dei revisori legali. La compilazione del modello in parola deve essere effettuata attraverso pc, in modo tale da poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.

Il modulo in parola, debitamente compilato e stampato, deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al seguente indirizzo di posta: Ministero dell’Economia e delle finanze, Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali, Via di Villa Ada 55, 00199 ROMA. Al predetto modulo (che non deve presentare correzioni o abrasioni manuali e conforme alle prescrizioni di legge) deve essere allegata la copia del documento di identità del richiedente. Ad ogni modo, l’iscrizione nel registro degli inattivi non avviene in automatico, ovvero soltanto con la presentazione della suddetta richiesta, ma è necessario acquisire il parere della Commissione istituita ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Successivamente, spetterà al Ministero dell’economia e delle finanze, acquisito il parere della suddetta Commissione, disporre l’accoglimento o il rigetto dell’istanza, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa. Sul portale del Ministero vengono, poi, fornite alcune indicazioni per i “vecchi” revisori contabili, ovvero per i soggetti già iscritti, alla data del 13 settembre 2012, nel precedente Registro dei revisori contabili (DLgs. n. 88/92) o all’Albo speciale delle società di revisione (DLgs. n. 58/98). Tali soggetti, per effetto della norma transitoria contenuta nell’art. 17 del DM 20 giugno 2012 n. 145, sono transitati automaticamente nel nuovo Registro, ma sono ancora in attesa di conoscere i contenuti della determina del Ragioniere generale dello Stato che dovrà definire le modalità attraverso cui comunicare al MEF le informazioni strumentali alla tenuta del Registro stesso, nonché l’opzione per l’iscrizione nell’elenco dei revisori attivi o nella Sezione dei revisori inattivi.

Sul punto, il MEF precisa che i revisori inattivi potranno comunque esprimere l’opzione per il passaggio nella Sezione inattivi “anche e preferibilmente” nell’ambito della procedura di prima formazione del Registro di prossima attuazione. Ciò significa che, i revisori già iscritti nel vecchio registro, potranno evitare di compilare il suddetto modulo RL-99 e attendere, invece, l’apposita determina del Ragioniere generale dello Stato, da cui decorreranno i 90 giorni per effettuare la comunicazione per la richiesta di iscrizione nella “sezione inattivi”, qualora ricorrano i presupposti di inattività.

 

28 maggio 2013

Sandro Cerato