Stretta sull’utilizzo di banconote di grosso taglio: nuove regole sull'uso dei contanti

dal 2014 la Banca d’Italia stringerà le maglie sull’utilizzo delle banconote da 200 e 500 euro, il cui taglio potrebbe nascondere fatti di riciclaggio

La Banca d’Italia ha pubblicato, sul proprio sito internet istituzionale, il provvedimento sull’adeguata verifica antiriciclaggio (Documento del 3.4.2013) che si compone di una parte generale e di alcune parti speciali molto dettagliate.

Tra le novità contenute nel provvedimento in esame vi è, senza dubbio, l’obbligo di verifica rafforzata per tutti quei clienti che effettuano depositi, prelievi e operazioni di pagamento, presso l’intermediario finanziario, utilizzando banconote di grosso taglio (€ 200 e € 500): l’utilizzo delle suddette banconote presenta un maggiore rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, rispetto alle banconote di taglio minore.

Nello specifico, la Banca d’Italia ha precisato che, in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo delle predette banconote per importi unitari superiori ad € 2.500 (indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale importo, l’utilizzo di altri tagli) gli intermediari finanziari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale comportamento non siano riconducibili ad attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: in mancanza di ragionevoli motivazioni, gli intermediari dovranno astenersi dall’effettuazione dell’operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere, ovvero valutare se inviare una segnalazione di operazione sospetta. Ad ogni modo, dal tenore letterale della disposizione, sembrerebbe che, l’effettuazione di specifici approfondimenti da parte dell’intermediario sia necessaria al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:

  • operazioni di deposito, prelievo e di pagamento utilizzando banconote da € 200 e/o € 500;

  • l’ammontare delle banconote di grosso taglio, utilizzate nella singola operazione, deve eccedere l’importo di € 2.500, a nulla rileva che al superamento del predetto limite abbiano concorso anche banconote di taglio inferiore.

Ne consegue che, l’utilizzo di banconote con taglio di € 500 e/o € 200, in una operazione di prelievo, deposito e pagamento, non fa scattare l’obbligo di adeguata verifica e/o di segnalazione, allorquando la somma delle banconote di grosso taglio, utilizzate nella medesima operazione, non ecceda la soglia limite di € 2.500. A questo proposito, si presentano le seguenti esemplificazioni. Un cliente procede al prelievo di € 3.000 richiedendo all’operatore i seguenti tagli di banconote: 4 banconote da € 500 per un importo complessivo di € 2.000, 2 banconote da € 200 per un importo complessivo di € 400 e 6 banconote da € 100, per complessivi € 600. Al verificarsi di tale richiesta da parte del cliente, gli intermediari non sono tenuti ad effettuare specifici approfondimenti sul cliente stesso, nel senso che non dovranno verificare le ragioni del comportamento adottato dal medesimo.

A differenti conclusioni si giunge, invece, nel caso in cui il suddetto cliente proceda al prelievo di € 3.000 richiedendo all’operatore i seguenti tagli di banconote: 4 banconote da € 500 per un importo complessivo di € 2.000, 3 banconote da € 200 per un totale di € 600 e 4 banconote da € 100 per complessivi € 400. Al verificarsi di tale operazione, gli intermediari interessati sono tenuti ad effettuare l’adeguata verifica del cliente, a nulla rilevando che, al superamento del predetto limite (€ 2.500), abbiano concorso anche banconote di taglio inferiore. L’adeguata verifica della clientela consiste sostanzialmente nelle seguenti attività:

  • identificazione del cliente e dell’eventuale esecutore;

  • identificazione dell’eventuale titolare effettivo;

  • verifica dell’identità del cliente, dell’eventuale esecutore e dell’eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

  • acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;

  • esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Come sopra anticipato, quando gli intermediari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica prescritti dal provvedimento questi possono, alternativamente, astenersi all’effettuazione dell’operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere con il cliente, ovvero valutare se inviare una segnalazione di operazione sospetta. Peraltro, se tale impossibilità di verifica riguarda un rapporto continuativo in essere o per un’operazione in corso di realizzazione, gli intermediari devono porre fine al rapporto o all’esecuzione dell’operazione, previa restituzione al cliente dei fondi e di ogni altra disponibilità finanziaria di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso.

Il trasferimento dei fondi in parola deve essere accompagnato, però, da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela: così dispone, infatti, l’art. 23, c. 1-bis del decreto antiriciclaggio. Si rammenta, infine, che, tali obblighi di verifica, con riferimento alle predette operazioni con banconote di grosso taglio, non sono immediatamente operativi, ma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014.

 

24 aprile 2013

Sandro Cerato