Conferimento di ramo d’azienda: il valore da assumere nella conferitaria

Nell’operazione di conferimento di ramo d’azienda, come si determina il valore delle quote che spettano alla società conferente in cambio del ramo d’azienda ceduto?

Il conferimento di azienda o di ramo d’azienda è operazione simile alla cessione d’azienda (o ramo d’azienda) ad una società già esistente o da costituire: in cambio del conferimento non si ricava una somma di denaro (come nell’operazione di cessione) bensì un corrispondente valore di azioni o quote della società conferitaria.

 

Corrispondenza tra il valore nominale e il valore reale del capitale

Per verificare la corrispondenza tra il valore nominale e il valore reale del capitale della conferitaria (se neo costituita, o l’aumento del capitale se già esistente) e garantire così l’idoneità del capitale medesimo ad assolvere la funzione di garanzia per i creditori, il codice civile ha previsto l’obbligatorietà nel caso di conferimento di azienda (o di ramo d’azienda) in una società di capitali, della stima dell’azienda (o del ramo d’azienda) oggetto di conferimento, da parte di un terzo ed, in particolare:

  • per i conferimenti di rami d’azienda in s.p.a, l’esperto chiamato a redigere la perizia di stima sul complesso aziendale oggetto di conferimento deve essere designato dal Tribunale, territorialmente competente in ragione della sede della società conferitaria, su istanza della società che conferisce il ramo d’azienda (ai sensi dell’art. 2343 del codice civile);

  • per il conferimento di ramo d’azienda in S.r.l., invece, spetta ad un revisore legale, persona fisica o società, iscritto nel registro dei revisori Legali tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia, redigere la perizia di stima sul complesso aziendale conferito, il quale può essere nominato direttamente dalla società conferente (art. 2465 del codice civile).

 

La verifica della corrispondenza tra il valore nominale e quello reale del capitale sociale della conferita ria non assolve solo la funzione di tutela dei creditori, ma è teso a proteggere anche gli interessi dei soci della conferente e dei futuri soci che potranno acquistare partecipazioni della conferitaria. Eventuali sopravvalutazioni del conferimento porterebbero, infatti, a diluire il peso proporzionale delle quote tra i soci e comporterebbero, per i futuri soci, il versamento di somme maggiori rispetto all’effettivo valore della quota che si andrebbe ad acquisire.

La disposizione civilistica contiene precise indicazioni che l’esperto deve rigorosamente rispettare:

  • l’obbligo di descrivere i beni o i crediti conferiti, di indicare il valore a ciascuno di essi attribuito e di esporre i criteri di valutazione utilizzati;

  • l’attestazione che il valore attribuito all’azienda non è inferiore al valore nominale del capitale considerando l’eventuale sovrapprezzo.

 

Patrimonializzazione della società conferitaria

Con particolare riferimento, invece, alla patrimonializzazione della società conferitaria, questa non deve necessariamente essere allocata per intero a capitale sociale, potendo essa confluire anche a riserva sovrapprezzo, ivi compreso il caso limite di conferimento in una newco che risulterà interamente partecipata dal soggetto conferente. In questo caso, la scelta di allocare parte del netto patrimoniale a riserva sovrapprezzo, anziché per l’intero a capitale sociale, può essere ritenuta comunque opportuna dalle parti in funzione del perseguimento dai seguenti obiettivi:

  • maggiore protezione del capitale sociale in caso di perdite;

  • inoltre, nel caso di conferitaria costituita nella forma di srl, mantenimento del capitale sociale al di sotto della soglia di € 120.000, superata la quale si renderà necessaria la nomina dell’organo di controllo.

Ad ogni modo, le scelte relative all’allocazione dell’incremento patrimoniale, nell’ambito delle diverse voci del patrimonio netto della società conferitaria, devono essere necessariamente indicate in modo espresso nell’atto di conferimento.

Peraltro, l’attestazione richiesta all’esperto vuole significare che quest’ultimo deve garantire che il capitale sociale e il sovrapprezzo (ovviamente in capo alla conferitaria) non siano superiori al valore dei beni conferiti perché se ciò si determinasse si opererebbe un annacquamento del capitale, liberato a fronte di diversi valori apportati.

Argomento di grande interesse e connesso a quanto appena commentato è quello di stabilire se gli amministratori della società conferitaria possano, in sede di formazione del bilancio di apertura e di determinazione dei valori iniziali delle attività e passività patrimoniali ricevute in apporto, attribuire ad essi dei valori diversi da quelli indicati dall’esperto nella perizia di stima.

Dall’analisi delle disposizioni civilistiche tale problema si risolve dato che la norma, richiedendo solo che il valore attribuito ai beni conferiti non sia inferiore al valore nominale delle azioni aumentato del sovrapprezzo, chiaramente ammette, al contrario, che il primo valore (perizia) sia superiore al secondo (valore nominale delle azioni aumento del sovrapprezzo), cioè che, pur essendo attribuito il valore di € 305.000 al ramo d’azienda conferito, si diano in contropartita alla società conferente azioni o quote, per le quali il valore ed il sovrapprezzo ad esse imputato siano complessivamente pari, ad esempio, ad € 200.000.

Dello stesso avviso i Notai del Triveneto secondo i quali

“la relazione di stima deve necessariamente contenere l’attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito”.

 

11 aprile 2013

Sandro Cerato