La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali

Ogni anno a metà marzo scade il termine di pagamento della tassa di vidimazione per i libri sociali: ecco gli adempimenti da rispettare…

La tassa annuale sui libri sociali

Le società di capitali devono versare entro il 18 marzo 2013 la tassa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali (art. 23, nota 3 Tariffa D.P.R. n. 641/1972).

Altrimenti sarà possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso, con il quale i contribuenti possono regolarizzare spontaneamente, prima che la violazione sia constatata, il versamento dell’imposta dovuta, con una sanzione ridotta ed interessi legali (nella misura del 2,5%).

 

Soggetti obbligati al pagamento della tassa

I soggetti che devono versare la tassa annuale per la numerazione e bollatura

dei libri e registri sociali sono i seguenti:

  • S.p.A.;
  • S.r.l.;
  • S.a.p.A.;
  • società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali (L. n. 142/1990), giacché provvisti di fondo di dotazione;
  • società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.

 

Soggetti esonerati

Non devono, invece, pagare la suddetta tassa:

  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • le società di capitali dichiarate fallite;
  • i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili.

 

 

Misura dell’imposta dovuta

La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è dovuta in misura forfetaria, a prescindere dal numero e dalle pagine dei libri o registri utilizzati nel corso dell’anno.

L’importo dovuto si differenzia a seconda dell’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio 2013:

  • se il capitale sociale/fondo di dotazione è pari o inferiore a € 516.456,90, la tassa dovuta è di € 309,87;
  • se il capitale sociale/fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90, la tassa dovuta è di e 516,46.

 

Eventuali variazioni (in aumento o in diminuzione) del capitale sociale o del fondo di dotazione intervenute dopo il 1° gennaio 2013 non assumono alcuna rilevanza ai fini dell’importo della tassa per l’anno 2013; se ne dovrà tenere conto, invece, per l’anno successivo (2014).

 

 

Come e quando si paga l’imposta forfetaria

La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali, che è dovuta entro il 18 marzo 2013 (termine di versamento dell’Iva dovuta per l’anno precedente, deve essere versata in via telematica con il Modello F24, indicando nella Sezione “Erario” il codice tributo 7085 e l’anno di riferimento 2013.

Per le società costituite dopo il 1 gennaio 2013, il versamento deve essere effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività su cui vanno riportati gli estremi di versamento (Modello AA7/10 le cui istruzioni sono state da ultimo approvate dal Provvedimento Agenzia Entrate 18 maggio 2012), mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali.

Solo se la richiesta di vidimazione è successiva al 18 maggio 2013 occorre esibire al Registro delle imprese o al notaio la fotocopia del Modello F24, attestante l’avvenuto versamento.

 

 

Deduzione e compensazione dell’imposta forfetaria

La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è deducibile ai fini Ires e Irap e può essere compensata con eventuali crediti disponibili nel Modello F24, il quale va sempre presentato anche se, a seguito della compensazione, il saldo risulti pari a zero.

 

 

Sanzioni

Nell’ipotesi di omesso o tardivo versamento della tassa annuale sui libri e registri sociali, si applica la sanzione dal 100% al 200% della stessa tassa, con un minimo di € 103,00 (art. 9, D.P.R. 641/1972).

 

 

Pagamento tardivo e ravvedimento operoso

In base all’art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997, l’omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale può essere regolarizzato mediante il cd. ravvedimento operoso.

 

In tale ipotesi devono essere versati:

  • con il Modello F24, la tassa annuale maggiorata degli interessi legali (con maturazione giornaliera) pari al 2,50%, utilizzando il codice tributo 7085;
  • con il Modello F23, la sanzione ridotta utilizzando il codice tributo 678T.

 

La misura della sanzione ridotta varia in funzione del ravvedimento breve o del ravvedimento lungo:

  • se la regolarizzazione avviene entro il 16 aprile 2013 la sanzione è pari al 10% (1/10 del 100%);
  • se la regolarizzazione avviene entro 1 anno dalla scadenza la sanzione è pari al 12,5% (1/8 del 100%).

 

Peraltro, entro il 18 marzo 2013 si potrà regolarizzare, mediante il ravvedimento lungo, l’omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale dovuta per il 2012 il cui termine di versamento è scaduto il 16 marzo 2012.

 

Vincenzo D’Andò

4 marzo 2013