Le partite IVA dopo la Riforma Fornero

la Riforma Fornero del mercato del lavoro ha imposto una nuova valutazione delle partite IVA, per evitare i fenomeni (considerati abusivi) in cui la partita IVA nasconde un rapporto di lavoro dipendente

Vale iniziare il nostro viaggio nel mondo delle nuove Partite Iva con una premessa di carattere generale: l’apertura della Partita Iva dovrebbe essere l’adempimento propedeutico per l’avvio di una nuova attività imprenditoriale o libero professionale, senza vincoli di subordinazione, con propria struttura organizzativa autonoma, rivolta ad una pluralità di Committenti e/o Centri di interesse.

L’articolo 2222 del Codice Civile ci aiuta nell’individuazione del lavoro autonomo: “… Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme del lavoro autonomo”.

Le principali figure di lavoratori autonomi sono rappresentate dai commercianti ed artigiani, dagli imprenditori agricoli, dai professionisti.

Fatte queste opportune e necessarie considerazioni possiamo ora analizzare la situazione attuale di questo particolare mondo, che per molti versi, affascina ma anche sgretola certezze.

Partiamo da un recente studio condotto dalla Cgia di Mestre sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, che ha evidenziato come nel 2012 vi sia stato un forte incremento dell’apertura di nuove Partite Iva, così riassumibili in termini numerici:

+ 549.000 senza distinzione di età di cui + 211.500 tra gli under 35.

Dall’analisi della categoria dei nuovi imprenditori è emerso che più del 38,5% delle nuove richieste di partita Iva hanno riguardato appunto gli under 35 (imprenditoria giovanile), le donne, le attività di agenti di commercio, di libere professioni e dell’edilizia.

Un più recente esame dell’Osservatorio del Ministero dell’Economia e della Finanza monitorando i dati dei primi mesi del 2013 ha evidenziato un calo delle domande di attribuzione delle partite iva seppure comunque, per quelle presentate, gli under 35 e le persone fisiche sono quelli che hanno contribuito maggiormente.

Il primo segnale, quello del 2012, apparentemente poteva essere interpretato come un positivo segnale di ripresa economica, di rinnovata fiducia nel mercato e nel mondo del lavoro, tale da consentire, seppur prudentemente, l’avvio di nuove attività ed in alcuni casi anche nuovi investimenti.

In realtà, anche alla luce delle informazioni elaborate per i primi due mesi del 2013, il dato può consentire anche un’analisi diversa, ovvero quello stesso approfondimento che ha indotto la recente Riforma Fornero a dedicare parte delle proprie modifiche proprio al mondo dei lavoratori autonomi e delle partite Iva.

Infatti entrambi gli studi individuano nelle nuove attività soggetti che, seppure collocati quali lavoratori autonomi, hanno prevalentemente un solo committente; in tal senso si è infatti espresso proprio Giuseppe Bortolussi, segretario generale della Cgia di Mestre il quale dichiara: “ L’aumento del numero di partite Iva in capo ai giovani lascia presagire, nonostante le misure restrittive introdotte dalla Riforma del Ministro Fornero, che questi nuovi autonomi stiano lavorando prevalentemente per un solo committente. Visto che questo boom di nuove iscrizioni ha interessato in particolare modo gli agenti di commercio/intermediari presenti nel settore del commercio all’ingrosso, le libere professioni e l’edilizia riteniamo che la nostra chiave di lettura non di discosti moltissimo dalla realtà”.

Ecco quindi che laddove vi è comunque una evidente contrazione dell’offerta di posti di lavoro dipendenti, una precarietà sempre più dilagante, a farla da padrone sono le aperture delle Partite Iva, unica ancora di salvezza per poter in molti casi lavorare.

Se questa è la situazione attuale, maggiormente importanti diventano le limitazioni e le regolamentazioni indicate dalla Riforma Fornero.

Obiettivo della Legge 28.06.2012 n. 92 entrata in vigore il 18.07.2012, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita” che di seguito indicheremo brevemente come Riforma Fornero è infatti quello di ostacolare l’abuso del ricorso a collaborazioni professionali con titolarità di Partita Iva in luogo del classico rapporto di lavoro dipendente; così come per gli interventi contenuti dalla stessa Riforma volti a limitare la consuetudine della sottoscrizione delle dimissioni in bianco, magari all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro dipendente, le novità introdotte nell’art. 1 commi 26 e 27 della Riforma, vogliono contrastare l’utilizzo non lecito di figure professionali titolari di Partita Iva al solo scopo di non istaurare rapporti di lavoro subordinati con conseguente disapplicazione delle norme e delle tutele dagli stessi previsti.

Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la propria Circolare n. 32 del 27.12.2012 ha voluto precisare che la Riforma Fornero, in materia di partite iva “… nasce dall’esigenza di contrastare fenomeni discorsivi che nascondono, con lo strumento della partita iva, prestazioni inquadrabili nell’ambito delle co.co.pro, o, addirittura nell’ambito del lavoro subordinato …”.

Spesso infatti, soprattutto nell’ultimo periodo storico di contrazione dell’offerta di lavoro, alcuni rapporti di lavoro sono stati instaurati in ambito di titolarità di partita Iva pur in assenza delle caratteristiche che dovrebbero connotare queste specifiche prestazioni (quali ad esempio la professionalità, l’assenza di vincolo di subordinazione e la presenza soprattutto di una stabile ed autonoma organizzazione).

Ecco allora che la partita Iva veniva richiesta non solo per attività tipicamente professionali, quali ad esempio quelle rese da liberi professionisti iscritti ad Albi Professionali, Ruoli od Elenchi, ma anche per quelle attività che seppure generiche si sono volute sottrarre al regime delle “collaborazioni a progetto” o ancor di più del lavoro subordinato (con elusione quindi delle normative e delle tutele previste espressamente in caso di rapporto di lavoro dipendente).

Teniamo a precisare che le novità introdotte dalla Riforma Fornero sono applicabili solo alle collaborazioni attuate nel settore privato; pertanto le eventuali collaborazioni professionali in essere o da sottoscrivere con la Pubblica Amministrazione non sono sottoposte alla recente normativa.

Al fine di individuare in maniera inequivocabile quelle che sono le attività per le quali può essere aperta la partita Iva, la Riforma Fornero ha operato in senso “negativo” ovvero delineando le condizioni in presenza delle quali il rapporto di collaborazione dovrà essere trasformato in collaborazione a progetto.

L’art. 1 comma 26 della Riforma ha previsto pertanto che la prestazione resa da titolare di partita iva sia trasformata in rapporto di collaborazione a progetto al ricorrere di almeno due delle tre seguenti condizioni:

  • Collaborazione con lo stesso committente protratta per oltre 8 mesi nell’arco di due anni solari (241 giorni);

  • Compenso nello stesso biennio pari ad almeno l’80% del fatturato del professionista;

  • Postazione fissa di lavoro presso il committente messa a disposizione del collaboratore.

Nel caso in cui avvenga la trasformazione da prestazione con partita Iva a contratto di collaborazione a progetto, il nuovo inquadramento dovrà prevedere anche l’individuazione del progetto specifico e quindi del risultato o obiettivo da perseguire che comunque non potrà essere coincidente con l’oggetto sociale del Committente.

Le novità introdotte dalla Riforma Fornero trovano applicazione nei rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della riforma (18.07.2012); pertanto per i rapporti in corso a tale date, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le disposizioni si applicheranno decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle novità ovvero dal mese di luglio 2013, consentendo così un periodo di regime transitorio.

Come abbiamo già detto le novità introdotte dalla Riforma partono da una analisi al contrario, ovvero presupponendo che i titolari di partita iva siano in realtà prestatori d’opera assimilabili ai lavoratori dipendenti o ai collaboratori a progetto.

Spetta al Committente fornire l’eventuale prova contraria documentando l’esistenza di un vero e proprio lavoro autonomo non parasubordinato.

La Riforma, quindi modificando il decreto Biaggi (d.Lgs. n. 276 del 2003) ha introdotto una specifica presunzione per contrastare le così dette “partite iva false”, ovvero quei rapporti che evidentemente sono elusivi del rapporti subordinati, per cui prevede all’art. 1 commi 26 e 27 che le prestazioni di lavoro rese da soggetti titolari di Partita Iva, al ricorrere di determinate condizioni, non siano considerate collaborazioni professionali da lavoro autonomo ma collaborazioni coordinate e continuative,con conseguente applicazione di tutta la disciplina legale del lavoro a progetto, compreso il prelievo contributivo e la sanzionabilità in caso di contratto a progetto non conforme al modello legale.

Tale presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali subordinate a iscrizione in ordini ovvero in registri, albi, ruoli, elenchi professionali (un decreto del ministero del lavoro fornirà elenco di tali attività).

Ancora, la presunzione per legge non si applica qualora la prestazione professionale lavorativa presenti particolari requisiti quali:

  1. Sia caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato ovvero da capacità tecnico-pratiche che possono essere acquisite solo attraverso percorsi formativi nell’ambito dell’esercizio concreto dell’attività; le competenze devono essere certificate sia attraverso percorsi formativi che attraverso esperienza professionali riconducibili all’attività da svolgersi in regime di partita iva;

  2. Sia svolta da soggetto titolare di reddito annuo da lavoro autonomo (tutto il reddito da partita Iva) non inferiore a 18.663 per il 2012 (pari cioè a 1,25 volte il minimale per i contributi di artigiani e commercianti).

A dipanare i dubbi, anche in relazione all’applicabilità della presunzione per legge è comunque intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con propria Circolare n. 32 del 27.12.2012.

Quali sono le possibili conseguenze nel caso in cui la presunzione trovi riscontro e applicabilità?

Si possono verificare varie ipotesi che hanno conseguenze e trattamenti diversi, vediamo nel dettaglio:

In presenza di un progetto: la Partita Iva, cioè la “collaborazione coordinata e continuativa” per presunzione legale si trasforma in collaborazione coordinata a progetto con Partita Iva (nuovo istituto fino ad ora non previsto) applicandosi la disciplina appunto delle co.co.pro.

In assenza di un progetto: la Partita Iva, cioè la “collaborazione coordinata e continuativa” per presunzione legale è considerata “rapporto dipendente a tempo indeterminato”, la sua trasformazione decorre dalla data di costituzione del rapporto determinabile dalla data di emissione della prima fattura.

A prescindere dall’esistenza o meno di un progetto: se l’attività è svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti, la collaborazione è considerata “rapporto dipendente a tempo indeterminato” con decorrenza anche qui dalla data di costituzione del rapporto determinabile dalla data di emissione della prima fattura.

Le modifiche introdotte dalla Riforma Fornero, in ambito di Partita Iva, riguardano solo le persone fisiche; infatti il nuovo art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 introdotto dall’art. 1 comma 26 e 27 della Riforma è rivolta alla “persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”, con tale riferimento alla “persona” si determina l’esclusione dei soggetti societari che anche laddove abbiamo fittiziamente costituito una società per svolgere la prestazione di lavoro non sono interessati dalle norme introdotte dalla Riforma.

Nell’ambito delle predette novità introdotte dalla Riforma in materia di titolarità di Partite Iva, il Legislatore ha voluto comunque disciplinare con particolare riguardo i professionisti iscritti ad un Ordine.

Le esclusioni, per questa specifica categoria, trovano applicazione solo per quelle attività per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale; per tutte le altre attività, seppure svolte da liberi professionisti, almeno in termini di applicazione letterale della norma, dovrebbero trovare applicazione le norme della presunzione legale.

A tale proposito, l’art. 1 c. 27 introduce una nuova norma di interpretazione autentica dell’art. 61, c. 3 del D.Lgs. n. 276/2003 concernente appunto le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in Albi professionali.

In particolare, la norma che esclude dal campo di applicazione del lavoro a progetto i professionisti, si interpreta nel senso che tale esclusione “ riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto si riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi professionali.

In caso contrario, l’iscrizione del Collaboratore ad Albi Professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l’esclusione del campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII”.

Tutto ciò valutato si ritiene che nel caso in cui sia comunque ritenuto necessario o opportuno operare in titolarità di Partita Iva, sia prudente attuare alcune precauzioni che possano facilitare l’eventuale opposizione in caso di attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o degli Entri Previdenziali ed assistenziali.

Sarà quindi consigliato conservare tutta la documentazione utile a provare il corretto comportamento, l’assoluta autonomia del rapporto di lavoro e l’assenza dell’intenzionalità di eludere o occultare rapporti di lavoro subordinato.

 

20 marzo 2013

Marta Bregolato