Dimissioni e risoluzione consensuale del contratto dell’incarico di revisione legale

analizziamo quali sono le modalità e gli adempimenti per la cessazione dell’incarico di revisione, nel caso che sia il revisore legale a dimettersi volontariamente

Il DM del 28.12.2012 del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 261 (pubblicato, in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2013) disciplina, ai sensi dell’articolo 13 comma 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale.

In questo contributo verranno esaminate le modalità di dimissioni e di risoluzione consensuale dell’incarico, avendo già trattato la materia della revoca in un precedente commento. Partendo dalle dimissioni volontarie del revisore (o della società di revisione), il regolamento prevede che costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni, oltre alle modifiche intervenute nell’ambito del gruppo al quale appartiene la società revisionata (le medesime cause previste in caso di revoca per giusta causa), anche il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi dovuti, dopo l’avvenuta costituzione in mora (art.1219 del codice civile). Parimenti, legittima la presentazione delle dimissioni, la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, l’insorgenza di situazioni idonee a compromettere l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’incarico (per insufficienza di mezzi e risorse), nonché il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.

Il regolamento in commento precisa, altresì, che, il revisore legale (o la società di revisione legale) possa rassegnare le proprie dimissioni anche in presenza di altre circostanze (da motivare adeguatamente) di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell’attività di revisione legale. Ad ogni modo, le dimissioni presentate dal revisore (o dalla società di revisione) vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla società revisionata di procedere all’affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale (o ad altra società di revisione legale): è comunque espressamente previsto che le funzioni di revisione legale continuino ad essere esercitate dal medesimo soggetto fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non sia divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

Diverso è il caso in cui il soggetto dimissionario sia un revisore legale incaricato al controllo legale dei conti, nell’esercizio delle sue funzioni di sindaco: in tal caso trova applicazione l’art. 2397 del codice civile il quale prevede che il collegio sindacale deve essere composto da tre a cinque membri effettivi oltre a due sindaci supplenti, questi ultimi nominati con lo scopo di subentrare ai membri effettivi che dovessero essere sostituiti nel corso del mandato “affinché sia sempre assicurata una completa costituzione del collegio, per assolvere efficacemente ai compiti che la legge gli assegna”. Sul punto si rammenta che, prima della scadenza del mandato di tre esercizi, la cessazione dall’ufficio di sindaco può discendere dalla morte, dalla decadenza dalla carica, dalla rinuncia volontaria alla stessa, nonché dalla revoca da parte della società (purché sulla base di una giusta causa e con l’approvazione del Tribunale).

Il revisore legale (o la società di revisione legale) e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinare la risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita, in ogni caso, la continuità dell’attività di revisione. Nel caso in esame, l’assemblea dei soci, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale (o dalla società di revisione legale) e sentito l’organo di controllo, anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un’altra società di revisione. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace.

Per ognuna delle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di revisione (revoca, dimissioni, risoluzione) sussiste per la società revisionata un obbligo di comunicazione alla Consob (per gli enti di interesse pubblico) o alla Ragioneria Generale dello Stato (per gli enti diversi da quelli di interesse pubblico) della deliberazione assembleare, del parere dell’organo di controllo e della relazione dell’organo amministrativo sulle cause di risoluzione del rapporto. Nello specifico è previsto che, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l’assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata, le società interessate devono trasmettere (alla Consob o alla Ragioneria Generale dello Stato), in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell’organo di controllo, la seguente documentazione:

  • deliberazione dell’assemblea concernente la cessazione anticipata (o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale);

  • parere dell’organo di controllo;

  • relazione dell’organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell’incarico.

Allo stesso modo, ovvero entro quindici giorni dall’avvenuta risoluzione del rapporto, il revisore legale (o la società di revisione) sono tenuti a trasmettere (alla Consob o alla Ragioneria Generale dello Stato a seconda della tipologia di società revisionata) una copia delle motivazioni della cessazione anticipata del contratto.

Per espressa previsione regolamentare, in caso di cessazione anticipata dell’attività di revisione, il revisore/società di revisione potrà assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione legale, solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo almeno pari ad un anno.

 

29 marzo 2013

Sandro Cerato