Come conservare la fattura ricevuta in formato elettronico?

una delle novità che hanno interessato aziende e professionisti è il tentativo di semplificare le norme sulla conservazione delle fatture in formato elettronico

La fattura è elettronica anche per il destinatario soltanto se questi non solo la riceve elettronicamente, ma la accetti (ad es. anche con precedente specifico accordo con la controparte) e, quindi, proceda direttamente alla conservazione elettronica della stessa.

Se, invece, il destinatario pur ricevendo il documento elettronicamente decide di stamparlo e conservarlo su carta, il suo comportamento concludente evidenzia che per lui quella fattura non é considerata “elettronica” ed il soggetto si avvale del disposto dell’art. 39, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 in cui si ammette la conservazione tradizionale anche per le fatture create in formato elettronico.

In tale ipotesi, dal canto suo l’emittente é svincolato dal comportamento del destinatario e potrebbe procedere con l’integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica, sempre che la fattura generata e trasmessa in via elettronica abbia i requisiti di autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

Questa linea interpretativa (1) dovrebbe essere contenuta in una prossima circolare dell’Agenzia delle Entrate in vista di una probabile circolare esplicativa delle disposizioni contenute nell’art. 1 della Legge n. 228/2012.

 

 

Parificazione tra fattura elettronica e fattura cartacea

Novità sono, peraltro, contenute nell’art. 1, commi 324-328 della Legge di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012) in recepimento della direttiva 2010/45/Ue relativa al sistema comune Iva.

Di fatto avviene la parificazione tra fattura elettronica e fattura cartacea. Le semplificazioni nei processi di emissione e conservazione introdotte dal 1° gennaio 2013 nel D.p.r. n. 633/1972 hanno l’obiettivo di favorire l’utilizzo e la diffusione dei flussi elettronici di fatturazione.

 

 

Formato fattura senza vincoli

La fattura elettronica viene definita come la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. Si tratta di un documento informatico, predisposto in forma elettronica, secondo specifiche modalità che garantiscono l’integrità dei dati contenuti e l’attribuzione univoca del documento al soggetto emittente, senza necessità di provvedere alla stampa su supporto cartaceo.

Il contribuente (soggetto passivo Iva) ha, quindi, la massima libertà nell’individuare il formato da utilizzare: Unico requisito richiesto è l’accettazione da parte del destinatario del documento a riceverlo come fattura elettronica.

Non è necessaria l’accettazione scritta, ma sono sufficienti comportamenti concludenti come la contabilizzazione o il pagamento della fattura.

La fattura è elettronica non solo quando prodotta in maniera strutturata utilizzando un formato Xml ma anche quando si utilizza un qualsiasi tipo di formato elettronico, quale ad es. un messaggio di posta elettronica con allegato il Pdf della fattura o un fax ricevuto su un pc, quindi non trasmesso o stampato su supporto analogico.

 

 

Come garantire le caratteristiche essenziali della fattura

Ulteriori modifiche hanno riguardato le modalità con cui garantire le caratteristiche essenziali di una fattura, e cioè l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la sua leggibilità.

Tali requisiti devono essere presenti dal momento dell’emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

Le garanzie di autenticità e integrità possono essere assicurate non più e non solamente mediante l’apposizione di firma elettronica e riferimento temporale, o mediante l’utilizzo di sistemi di trasmissione Edi, ma anche con sistemi di controllo di gestione che garantiscano un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi a essa riferibile.

Ciò che rileva è, in sostanza, il processo di formazione del documento fattura elettronica e non tanto gli strumenti tecnologici utilizzati in fase di emissione ed in questa fase rileva il controllo di gestione.

 

 

Controllo di gestione/ documenti giustificativi

Il controllo di gestione garantisce che la fattura sia leggibile dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di conservazione.

Un esempio di controllo di gestione è la verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi a supporto della singola operazione fatturata, quali l’ordine di acquisto, il contratto, il documento di trasporto, la ricevuta di pagamento.

 

 

Normativa pregressa

Secondo la pregressa normativa, le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del D.M. Economia emanato ai sensi dell’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 82/2005.

La normativa di riferimento è quella delineata dal D.M. del 23 gennaio 2004 che stabilisce gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.

Ciò comporta che, entro 15 giorni dalla loro emissione, deve essere completato il processo di conservazione delle fatture elettroniche con apposizione di firma elettronica e marca temporale a cura del responsabile della conservazione.

 

 

Iter per la formazione, l’emissione e la conservazione della fattura elettronica

Cliente e fornitore entrano in contatto, scambiandosi via e-mail, anche in forma di allegati, richiesta di preventivo, proposta e prezzi di vendita. Si tratta dei primi documenti che concorrono alla determinazione delle piste di controllo rilevanti ai fini dei controlli di gestione per la emissione di una fattura elettronica.

Le e-mail a contenuto commerciale andrebbero comunque tenute e conservate in quanto corrispondenza, anche a fini fiscali secondo l’art. 22 del D.p.r. n. 600/1973: Costituiscono infatti documenti informatici, sia per il soggetto che le trasmette che per chi le riceve

Se l’accordo commerciale non viene raggiunto tramite scambio di proposta e accettazione a distanza, si procede alla redazione di un contratto.

Tra le clausole contrattuali, o anche nello scambio di e-mail, dovrebbe essere contenuta una clausola circa l’accettazione esplicita di fatture elettroniche.

Tra i documenti che possono essere tracciati dai controlli di gestione ai fini della emissione di una fattura elettronica ci sono le bolle di consegna o documenti di trasporto anche nella forma delle fatture accompagnatorie.

Per il fornitore/prestatore, la fattura potrebbe, infatti, essere abbinata ad un ordine d’acquisto, ai documenti di trasporto e alla ricevuta di pagamento.

Per l’acquirente/destinatario, la fattura potrebbe essere abbinata all’ordine d’acquisto approvato, alla bolla di consegna, alla quietanza di pagamento e alla distinta di accompagnamento.

 

 

Fatture cartacee/elettroniche

Non tutte le fatture create in formato elettronico possono essere considerate una “fattura elettronica”.

Ovviamente, le fatture create in formato elettronico tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, ma inviate e ricevute su carta non sono fatture elettroniche.

Al contrario, le fatture create in formato cartaceo, scannerizzate, inviate e ricevute tramite posta elettronica possono essere considerate fatture elettroniche.

Ciò che rileva non è il tipo di formato elettronico della fattura, ma soltanto il fatto che la fattura sia in formato elettronico quando viene emessa e ricevuta.

Per conseguenza, le fatture elettroniche possono essere inviate e ricevute in un formato e convertite in un altro formato.

 

 

Conservazione sostitutiva

La fattura elettroniche, comprensiva dei documenti giustificativi (scambio e-mail, contratto, documenti di consegna, pagamenti) anche quando non emessa con apposizione di firma elettronica e riferimento temporale o non trasmessa mediante EDI, deve essere conservata in modalità elettronica secondo il D.M. 23 gennaio 2004 entro 15 giorni dalla loro emissione.

E, quindi, entro tale termine, a parere di dottrina (2), andrebbe apposta comunque firma digitale e marca temporale.

Altro caso: Le fatture create in formato elettronico, ma non ritenute elettroniche poiché carenti dell’accettazione del destinatario, e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente, a libera scelta.

Infine, viene osservato da medesima dottrina che il luogo di conservazione elettronica di fatture, registri e altri documenti può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.

 

 

Conclusioni

Adesso, dunque, con maggiore facilità, in luogo della fattura cartacea è possibile l’emissione anche della fattura elettronica, intendendo per tale, secondo le nuove disposizioni, quella che è trasmessa (sia emessa sia ricevuta) in un qualunque formato elettronico (basta, ad es., che il documento sia inviato in formato pdf  mediante e-mail), previo ottenimento di consenso da parte del destinatario del documento.

Rimane a carico dell’emittente l’onere di assicurare:

– autenticità dell’origine;

– integrità del contenuto;

– leggibilità della fattura elettronica.

E ciò dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

In particolare, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere garantite attraverso sistemi di controllo di gestione che consentano di collegare in maniera affidabile la fattura e l’operazione sottostante (cessione di beni o prestazione di servizi), ma anche mediante sistemi più propriamente “elettronici”, quali l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati, oppure ancora con l’utilizzo di altre tecnologie che siano idonee a garantire quanto sopra.

In definitiva, in alternativa ai più costosi sistemi contabili (che prevedono anche l’apposizione della firma elettronica) è possibile emettere una semplice fattura in formato Pdf in accordo con il soggetto che riceve la fattura (destinatario) e poi conservarla sul proprio computer.

Occorre in tale ipotesi il coordinamento dei giustificativi della singola operazione aziendale (dall’ordine di acquisto al contratto siglato dalle parti, dal documento di trasporto a prova della consegna alla quietanza che attesta il pagamento della fornitura) diventano quindi, con una marcata inversione di rotta rispetto al contesto precedente (che sembrava in effetti improntato a una tendenziale diffidenza verso l’uso della fattura elettronica), come dimostra anche l’ampia libertà lasciata all’interessato nell’individuazione del formato in cui può essere emessa oppure ricevuta la fattura elettronica, che non dovrà più essere obbligatoriamente l’Xml.

 

Appendice:

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (GU n. 302 del 29-12-2012)

324. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste dai commi da 325 a 335 del presente articolo.

325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.»;

b) all’articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;

2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «l’indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma»;

c) all’articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell’attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell’articolo 36.»;

d) all’articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. o, ferma restando la sua. responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un. qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario. L’emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;

g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;

i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa. è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

3. Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore. le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

4. La fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

d) per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

5. Nelle ipotesi di cui all’articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7 —bis comma 1, con l’annotazione «operazione non soggetta»;

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l’annotazione «operazione non imponibile»;

c) operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l’annotazione «operazione esente»;

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l’annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine — beni usati», «regime del margine — oggetti d’arte» o «regime del margine — oggetti di antiquariato o da collezione»;

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo 74-ter, con l’annotazione «regime del margine — agenzie di viaggio.»;

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione «inversione contabile»;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”»;

6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l’annotazione «autofatturazione»;

e) dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

«Art 21-bis. — (Fattura semplificata). — 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all’articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall’articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza. limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.»;

f) l’articolo 39, terzo comma, è sostituito dal seguente:

«I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»;

g) all’articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole «l’indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti «l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma».

326. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

b) l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. – (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari). — 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna; le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi. o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni,. di cui all’articolo 41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati. al termine di ciascun mese.»;

c) all’articolo 41, comma 3, dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

d) all’articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse;

2) il comma 3 è abrogato;

e) all’articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «unitamente alla relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono soppresse;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.»;

f) all’articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell’articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’articolo 25 del predetto decreto.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.»;

g) all’articolo 49, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l’imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.».

328. All’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l’identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma l, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al terzo comma.».

 

Note:

(1) Come è emerso dal Forum organizzato presso la sede dell’Agenzia delle entrate in data 24 gennaio 2013.

(2) B. Santacroce (Il Sole 24 Ore)

 

Vincenzo D’Andò

 

7 febbraio 2013