Start-up innovative, analisi delle ultime novità legislative: consentono di dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite nel capitale sociale di imprese start-up innovative

per gli anni 2013, 2014 e 2015 è prevista una normativa di incentivazione che consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite nel capitale sociale di imprese start-up innovative

Quadro normativo

Il D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 (cd. Decreto sviluppo bis) ha introdotto alcune agevolazioni a favore delle imprese cd. innovative. La conversione in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 dello stesso decreto, poi pubblicata nella G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012, ha apportato delle modifiche alle disposizioni relative alle start-up innovative.

Infine, in sede di conversione sono state aggiunte alcune novità come ad es. la possibilità di usufruire di un credito di imposta da parte delle imprese che svolgono attività di distribuzione o vendita di opere dell’ingegno a carattere digitale.

Il Legislatore ha previsto, per gli anni 2013, 2014 e 2015, una normativa di incentivazione che consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite nel capitale sociale di imprese start-up innovative, sia direttamente che indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative.

 

Start-up” innovative

Gli artt. da 25 a 31 di tale provvedimento hanno, dunque, introdotto la nuova “Start-up” innovativa che potrà fruire di alcune agevolazioni volte ad incentivare la crescita imprenditoriale oltre che attrarre talenti in Italia e capitali dall’estero.

L’impresa per poter essere definita come start-up innovativa e usufruire del regime di agevolazioni, deve essere una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o una Societas Europaea, fiscalmente residente in Italia le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

– La maggioranza dei soci deve essere costituita da persone fisiche (requisito che deve essere mantenuto per 24 mesi dalla data della costituzione);

– deve essere stata costituita e svolgere attività da non più di 4 anni;

– deve avere la sede principale e i propri interessi in Italia;

– deve risultare che dal secondo anno di attività il valore della produzione non abbia superato i 5 milioni di euro;

– non deve distribuire e non abbia, in passato, distribuito utili;

– deve sviluppare, produrre o commercializzare prodotti innovativi (oggetto sociale prevalente e non esclusivo);

– non deve essere stata costituita a seguito di operazione di fusione/scissione o per cessione di azienda o di ramo d’azienda.

Inoltre, deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

– Le spese di ricerca e sviluppo(1), al netto degli immobili (spese connesse al loro acquisto o locazione), siano uguali o superiori al 20% del maggiore tra il valore e il costo della produzione della “Start-up innovativa”;

– vengano impiegati, per una percentuale uguale o maggiore al terzo della forza lavoro, come dipendenti o collaboratori, figure altamente specializzate (che siano in possesso di dottorato, che lo stiano svolgendo, che siano in possesso di laurea ma che abbiano svolto attività di ricerca per almeno tre anni);

– sia titolare, licenziataria o depositaria di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione industriale, biotecnologica o una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Secondo Dottrina, le società già costituite alla data del 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della Legge n. 221/2012) che comunque presentano i requisiti per potere divenire “Start-up” innovative sono considerate tali se presentano una dichiarazione, attestante i predetti requisiti, sottoscritta dal rappresentante legale al registro delle imprese entro 60 giorni dalla stessa data, ossia entro il 18 febbraio 2013.

In tale ipotesi detto regime agevolativo dura per quattro, tre o due anni a seconda che la società sia stata costituita rispettivamente due, tre o quattro anni prima.

Le stesse disposizioni previste per le “Start-up” innovative sono applicabili anche ai c.d. “incubatori di start-up innovative” ovvero società le quali contribuiscono a creare o sviluppare nuove attività dal carattere innovativo.

Per le start-up innovative vengono previste diverse agevolazioni e semplificazioni, come ad es.:

– La perdita superiore al terzo del capitale sociale, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., deve essere “sanata” entro il secondo esercizio successivo a quello in cui si è verificata;

– la perdita che, invece, fa scendere l’ammontare del capitale sociale al disotto del limite legale, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., determina la convocazione senza indugio da parte dagli amministratori dell’assemblea dei soci e questa può decidere anche di rinviare le eventuali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo;

– la “Start-up” innovativa costituita come S.r.l. può creare categorie di quote aventi diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2468 c.c.;

– alla “Start-up” innovativa non si applica la disciplina delle società di comodo;

– la “Start-up” innovativa non è soggetta a procedure concorsuali ma esclusivamente al procedimento per la “composizione della crisi da sovraindebitamento”.

Viene inoltre prevista l’esenzione, per i primi 4 anni dal pagamento di tutti i diritti camerali, di segreteria oltre che all’imposta di bollo, richiesti per tutti gli adempimenti e iscrizione al registro delle imprese.

Rilevanti novità sono, infine, previste per quanto riguarda le modalità di raccolta del capitale di terzi e i relativi incentivi per chi decide di investire in “Start-up” innovative.

Per il periodo di imposta 2013, 2014 e 2015 viene, infatti, prevista una detrazione fiscale del 19% per le persone fisiche che scelgono di finanziarie una “Start-up” innovativa.

L’investimento massimo detraibile non può eccedere in ciascun periodo di imposta € 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni.

I soggetti Ires hanno, invece, la possibilità di portare in deduzione dal reddito degli esercizi 2013, 2014 e 2015 il 20% dell’investimento.

Peraltro, l’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l’importo di € 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni.

Tali limiti di detrazione e deduzione vengono rispettivamente aumentati al 25% e al 27% qualora l’investimento riguardi “Start-up” a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico in ambito energetico.

Le suddette detrazioni vengono comunque condizionate, per la loro modalità di

attuazione, ad un decreto ministeriale e in linea generale vengono subordinate

all’approvazione da parte della Commissione Europea.

Su tale questione viene ritenuto in Dottrina che le detrazioni e deduzioni in esame siano comunque applicabili qualora l’investimento avvenga in denaro e non per conferimento in natura o per prestazione d’opera o di servizi per la società.

In sede di conversione in legge è stato, infine, aggiunto l’art. il 27-bis al Decreto n. 179/2012.

In tal modo viene prevista la possibilità di usufruire da parte della start-up innovativa e dell’incubatore certificato di un credito di imposta (pari al 35% dei costi sostenuti) per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (introdotto dall’articolo 24 del D.L. 83/2012) fino ad un massimo di 200 mila euro annui ad impresa.

Tale credito di imposta è concesso secondo alcune modalità semplificate:

– l’assunzione a tempo indeterminato può avvenire anche per il tramite di contratti di apprendistato;

– non vi è la necessità di alcuna certificazione contabile da parte di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili attestante le spese sostenute;

– il credito di imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese;

– il credito di imposta può essere richiesto tramite la presentazione di una istanza redatta in forma semplificata.

 

Le start-up innovative a vocazione sociale (“imprese sociali”) e le agevolazioni fiscali previste per chi investe nel loro capitale sociale

L’art. 25, comma 4, del D.L. n. 179 del 2012, ha stabilito che le imprese sociali aventi forma di società di capitali o cooperativa, costituite ed operanti da non più di 48 mesi, le cui azioni o quote non sono quotate su mercati regolamentati ed il cui valore della produzione annua non supera i 5 milioni di euro, possono assumere la qualifica di “Start-up” innovativa a vocazione sociale se operano in via esclusiva nei settori previsti dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155 del 2006 sulla disciplina delle imprese sociali, non hanno scopo di lucro e rispondono ai requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 25 citato, escluso quello relativo all’oggetto sociale consistente nella produzione e commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

In tal caso esse possono usufruire della disciplina speciale delle “Start-up” innovative e di tutte le agevolazioni, fiscali e di altro tipo, per esse previste.

I settori di attività della “Start-up” innovativa a vocazione sociale sono, quindi, quelli previsti dall’art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 155/2006 che sono i seguenti:

– Assistenza sociale, sanitaria, socio – sanitaria;

– educazione, istruzione e formazione, compresa quella universitaria e post – universitaria e quella extra – scolastica;

– tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (esclusa la raccolta e la gestione dei rifiuti);

– valorizzazione del patrimonio culturale, ricerca ed erogazione di servizi culturali, turismo sociale;

– servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti (consorzi o cooperative) composti, come numero di aderenti, in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Anche queste start-up innovative possono, come tutte le altre, raccogliere capitali di rischio per mezzo di portali on line (è il c.d. “crowdfunding”), circostanza prevista dall’art. 30 del D.L. n. 179/2012.

Per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015, le persone fisiche che investono (sia on line che in altro modo, anche tramite gli organismi collettivi di investimento del risparmi che investono prevalentemente in queste società) nel capitale sociale delle start-up innovative a vocazione sociale possono detrarre il 25% della somma in tal modo investita dall’IRPEF.

L’investimento annuo non può superare € 500.000 deve essere mantenuto per almeno due anni, pena l’integrale restituzione dell’agevolazione maggiorata degli interessi legali e questo anche se la cessione della partecipazione è solo parziale.

Se l’importo dell’investimento annuo è superiore a € 500.000, la parte eccedente può essere portata in detrazione negli anni di imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Per gli stessi anni di imposta, i soggetti passivi IRES che investono sempre nel capitale sociale di queste start-up possono dedurre dall’imponibile IRES il 27% della somma investita.

L’investimento annuo non può superare € 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni, pena l’integrale restituzione dell’agevolazione goduta maggiorata degli interessi legali e questo anche se la cessione della partecipazione è solo parziale.

Tutte queste agevolazioni fiscali sono previste dall’art. 29 del D.L. n. 179/2012 ed entreranno in vigore quando otterranno l’autorizzazione della Commissione Europea richiesta dal Ministro dello Sviluppo Economico.

 

Credito di imposta per la promozione on-line di opere dell’ingegno

Tra le novità introdotte in sede di conversione in legge del Decreto n. 179/2012 emerge quella contenuta nell’art. 11-bis il quale prevede la possibilità da parte delle imprese di usufruire di un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la distribuzione, vendita e noleggio di opere dell’ingegno digitali, su piattaforme telematiche.

L’agevolazione si applica:

– limitatamente agli anni 2013, 2014 e 2015;

– nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui;

– fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

– in osservanza delle regole previste dai limiti de minimis, di cui al regolamento C.E. n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Inoltre, il credito di imposta:

– non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP;

– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR;

– è utilizzabile ai fini della compensazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute per il periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale il credito è concesso; non è rimborsabile, ma non limita il rimborso di imposte spettanti per altro titolo.

 

La “Start-up” innovativa e l’iscrizione al registro imprese

Le “Start-up” innovative, iscrivendosi alla sezione speciale del registro imprese (previa verifica dei requisiti) godono di alcuni benefici.

 

L’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese

La norma prende in considerazione anche le società già costituite, subordinatamente al deposito presso il registro delle imprese, entro il termine di 60 giorni, di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale.

Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale, la sussistenza dei requisiti va attestata tramite un’autocertificazione prodotta dal legale rappresentante della start-up e depositata presso l’ufficio del registro imprese.

 

Iscrizione per società già costituita

La domanda di iscrizione nella sezione speciale si presenta in forma telematica tramite COMUNICA al Registro imprese, Agenzia delle Entrate, Inps e Inail e si produce utilizzando un modello “S5″ indicando le informazioni richieste per la “Start-up” nel quadro dell’attività prevalente dell’impresa:

– Attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;

– indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;

– indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

– elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Un ultimo gruppo di informazioni è necessario, se non è già stato comunicato al registro.

È previsto l’obbligo di aggiornare le suddette informazioni ogni sei mesi.

Inoltre, l’impresa presenterà una nuova autodichiarazione contestualmente al deposito del bilancio.

 

Iscrizione per una nuova società

La domanda di iscrizione nella sezione speciale (in aggiunta alla consueta ed obbligatoria iscrizione ordinaria) si presenta in forma telematica tramite COMUNICA al Registro imprese, Agenzia delle Entrate, Inps e Inail e si produce utilizzando i modelli “S1″ e “S” per quanto riguarda gli aspetti tradizionali con in aggiunta il modello “S5″.

Il primo gruppo di informazioni è da indicare nel modello “S1″ e “S”:

– Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

– sede principale ed eventuali sedi periferiche;

– oggetto sociale;

– elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità.

Le nuove informazioni previste per la start-up vanno invece indicate nel modello “S5″ nel testo che descrive l’attività prevalente:

– Attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;

– indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;

– indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

– elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Infine, si allega l’autocertificazione(2) prevista dalla legge; sussiste l’obbligo di aggiornare le informazioni ogni sei mesi e l’impresa deve presentare una nuova autodichiarazione al momento del deposito del bilancio.

 

Note

1) Da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo (le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso).

 

2) ALLEGATO

FAC SIMILE DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA START UP!INNOVATIVA

(art. 25 d.l. 179/2012)

Il/La sottoscritto/a _______________ nato/a a ________________ (________) il ___/___/_____, di cittadinanza _______________residente a ________________ (________) in _______________________________ n. __, codice fiscale ___________________________, in qualità di legale rappresentante

della società _______________________________________

con sede a ________________________ (________) in _______________________________ n. ______ codice fiscale ___________, n. REA _____________

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi

del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo

effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non

veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00

DICHIARA

che la su indicata società, è in possesso dei requisiti di impresa! start up! innovativa, di seguito elencati, previsti dall’art. 25, comma 2 d.l. 179/2012, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all’art. 25 comma 8 del 179/2012:

A) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci;

B) è costituita e svolge attività d’impresa da non più di quarantotto mesi;

C) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

D) a partire dal secondo anno di attività della start!up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

E) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

F) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

G) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

H) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti (apporre una croce su almeno una delle scelte seguenti):

le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start!up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start!up innovativa;

impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;

sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Nel caso di presentazione dell’elenco dei soci, inoltre dichiara:

la veridicità, con trasparenza verso fiduciarie e holding, dell’elenco dei soci descritto nella domanda al registro imprese a cui la presente autodichiarazione è allegata.

 

___________________________, il ____/____/______

luogo (comune)

Il presente modulo deve essere compilato, predisposto in formato pdf/a, sottoscritto dal dichiarante con firma digitale.

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 ! “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell’ambito del procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l’Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà

per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l’interessato. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

 

26 gennaio 2013

Vincenzo D’Andò