Revisori legali: a fine mese si paga il contributo

il 31 gennaio scade il termine per versare il contributo annuo per l’iscrizione al registro dei revisori legali: ecco le novità 2013

Il D.M. n. 144 del 25.6.2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 29.08.2012, ha istituito il registro dei revisori legali, tenuto presso il Ministero dell’economia e delle finanze (unitamente al registro del tirocinio): solo l’iscrizione in detto registro, abilita il professionista ad utilizzare il titolo di revisore legale dei conti. Possono chiedere l’iscrizione al Registro dei revisori le persone fisiche ( sia esse residenti nel territorio dello stato, residenti in UE o residenti extra UE) che:

  • sono in possesso di determinati requisiti di onorabilità, definiti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob;

  • sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob;

  • hanno svolto il tirocinio formativo;

  • hanno sostenuto, con profitto, l’esame di idoneità professionale.

Parimenti, possono ottenere l’iscrizione nel registro dei revisori legali, anche le persone giuridiche (società di revisione italiane o estere) a condizione che, i medesimi requisiti richiesti per i revisori legali (persone fisiche) siano verificati in capo a ciascun componente del consiglio di amministrazione (o del consiglio di gestione) delle società di revisione.

Hanno altresì diritto all’iscrizione nel Registro dei revisori legali, le persone fisiche e le società di revisione che, al momento dell’entrata in vigore del suddetto regolamento (13 settembre 2012), risultavano già iscritti al registro dei revisori contabili di cui all’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ovvero all’Albo speciale delle società di revisione di cui all’ art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I revisori legali dei conti e le società di revisione già iscritti alla data del 1 gennaio 2013 nel predetto registro dei revisori legali sono tenuti, a decorrere dall’anno in corso (anno 2013), al versamento di un contributo annuale fissato (dal decreto del MEF del 24 settembre 2012) in euro 26,00. L’importo del contributo annuale deve essere versato in unica soluzione, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso, e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.

Per il 2013, i contributi obbligatori sono versati dagli iscritti al Registro dei revisori legali, mediante bollettino postale premarcato, su apposito conto corrente intestato a CONSIP S.p.A.. La scadenza del versamento, alla luce dei bollettini inviati ai revisori in questi giorni e a quanto riportato sul sito istituzionale del Mef, è stata fissata al 31 gennaio 2013, analogamente a quanto previsto per il contributo annuale per il 2012. Peraltro, il MEF raccomanda di non utilizzare bollettini premarcati di altri revisori o di anni diversi e solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato, si potrà effettuare il versamento di € 26,85 (comprensivo delle spese postali) utilizzando un bollettino postale in bianco: il suddetto importo dovrà essere versato sul c/c postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A. e nella causale dovrà essere riportata l’annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al Registro od il codice fiscale.

Nel caso di omesso o ritardato versamento, sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento unitamente agli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione. Fino a tre mesi dalla scadenza prevista (31 gennaio 2013), è comunque riconosciuto al revisore inadempiente un ulteriore termine di trenta giorni per effettuare il versamento. Decorsi inutilmente gli ulteriori trenta giorni concessi, sono applicabili i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 24 del D.Lgs. 39/2010 che si possono concretizzare, tenendo comunque conto della gravità dell’irregolarità, in una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro, nella revoca di uno o più incarichi di revisione legale, nel divieto di accettare nuovi incarichi di revisione legale (per un periodo non superiore a 3 anni) e nella sospensione e cancellazione dal Registro.

Sono tenuti al pagamento del contributo in parola, come detto, tutti quei revisori o società di revisione che, alla data del 1 gennaio 2013, hanno già ottenuto l’iscrizione in detto registro, anche se inseriti nella speciale sezione dedicata a coloro che non ricoprono incarichi di revisione ( sezione degli inattivi). Per quanto concerne, invece, i revisori e le società di revisione che in corso d’anno (anno 2013) si iscriveranno per la prima volta nel registro dei revisori legali, questi dovranno iniziare a pagare detto contributo soltanto a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione, ovvero a decorrere dal 1 gennaio 2014. Ad ogni modo, i neo iscritti nel registro dei revisori legali sono tenuti al versamento del contributo fisso di iscrizione (da documentare in sede di iscrizione) a copertura delle spese di segreteria, il cui importo e modalità di versamento sono state determinate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze ( D.M. 1 ottobre 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 26 ottobre 2012, ed in vigore dal giorno successivo).

Per completezza espositiva, si rammenta che, i revisori legali (persone fisiche e società di revisione), all’atto di prima iscrizione nel registro dei revisori legali sono tenuti al versamento di un contributo pari ad € 50: per i revisori legali di altri Paesi, invece, il contributo da versare all’atto dell’iscrizione è pari ad € 100.

 

16 gennaio 2013

Sandro Cerato