Obbligo di numerazione delle fatture a maglie larghe

un ripasso delle nuove regole che presiedono all’obbligo di numerazione delle fatture: dal 2013 si possono utilizzare altri metodi oltre a quello basato su numero progressivo e data fattura

A decorrere dal 1 gennaio 2013, sono entrate a regime le nuove regole in materia di fatturazione, in recepimento della direttiva n. 2006/112/CE (così come modificata dalla successiva direttiva n. 2010/45/UE), già formalizzata nel DL 216/2012, il cui contenuto è stato interamente trasfuso nella L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013).

In buona sostanza, è stato revisionato l’art. 21 del DPR 633/1972 nella parte in cui viene ampliato il contenuto minimo obbligatorio della fattura, prevedendo l’aggiunta di alcune ulteriori indicazioni quali, ad esempio, il numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco, il numero di partita IVA del cessionario/committente, ovvero il numero di identificazione IVA, in caso di soggetto passivo stabilito in altro paese UE, nonché il codice fiscale, qualora il cessionario o committente Italiano non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Come abbiamo potuto appurare, una delle novità riguardanti il contenuto minimo obbligatorio della fattura è riconducibile all’indicazione del numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco. E’ bene rammentare che, tale precisazione si è resa necessaria al fine di recepire nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione, atteso che la Commissione europea aveva rilevato come la normativa interna prevedesse un ulteriore adempimento non richiesto a livello comunitario, ovvero l’obbligo (in capo ai soggetti passivi d’imposta) di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali.

Sul punto, è stato chiesto da più parti di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco atteso che, il riformulato articolo 21 del DPR 633/1973, non prevede più la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”. Infatti, in assenza di una conferma ufficiale in merito, si riteneva che il requisito in esame fosse comunque soddisfatto anche laddove al numero della fattura si fosse indicato (per maggior chiarezza) anche l’anno di emissione del documento (es. 1/2013), ovvero mediante l’utilizzo di numerazioni progressive svincolate dall’anno di riferimento.

Ancora, secondo altri autori, l’indicazione del solo numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco (senza alcun riferimento all’anno solare), non avrebbe comunque precluso, ai soggetti passivi d’imposta, la possibilità di strutturare il numero, adottando soluzioni personalizzate in relazione alle proprie esigenze organizzative (ad esempio, aggiungendo alla numerazione progressiva prefissi alfanumerici).

A fare chiarezza al riguardo, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (RM n. 1 del 10 gennaio 2013) la quale, a pochi giorni dall’entrata in vigore delle suddette novità, ha precisato che il requisito dell’identificazione univoca – prevista dall’attuale formulazione dell’art. 21 DPR 633/1973 – è soddisfatto qualora il contribuente utilizzi qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che sia comunque idonea a garantire l’identificazione univoca della fattura, anche mediante riferimento alla data riportata nella fattura stessa. Ne consegue che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1 del 2013, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. Parimenti, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, iniziando dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012, prosegua (senza interruzione) fino alla cessazione dell’attività dell’impresa. Così, se l’ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 320 la prima del 2013 sarà la n. 321, la seconda la n. 322 e così via. Entrambe le suddette tipologie di numerazione progressiva sono idonee ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione dell’irripetibilità del numero che – di volta in volta – viene attribuito al documento fiscale.

Ad ogni modo, ove ritenuto più agevole, resta comunque possibile continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è comunque garantita dalla contestuale presenza della data che, come noto, costituisce un elemento obbligatorio della fattura (art. 21, comma 2, lett. a), del DPR n. 633/1972).

Inoltre, è bene rammentare che, in caso di adozione di registri IVA sezionali le predette soluzioni dovranno essere applicate per ogni serie di numerazione (individuate da una specifica lettera dell’alfabeto/numero). Riassumendo, quindi, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, viene ammessa la numerazione progressiva che, rispetto a ciascun anno solare, sia svincolata dal riferimento all’anno di emissione del documento (es. fattura n. 1, fattura n. 2, ecc.), ovvero, in alternativa, una numerazione che contenga l’espresso richiamo all’anno di emissione (es. fattura n. 1/2013, fattura n. 2/2013, ecc.).

 

28 gennaio 2013

Sandro Cerato