Cartelle di pagamento errate e annullamento automatico dei ruoli

Le disposizioni di legge volte a tutelare i contribuenti da cartelle di pagamento errate: obbligo di immediata sospensione delle azioni riscossive e possibilità di annullamento della cartella in caso di silenzio dell’ente creditore.

La Legge di stabilità 2013 (n. 228 del 24 dicembre 2012) ha introdotto diverse disposizioni di legge volte a tutelare i contribuenti da cartelle di pagamento errate, obbligando all’immediata sospensione delle azioni riscossive, una volta presentata l’istanza al concessionario della riscossione, e all’esame da parte dell’ente creditore, il cui silenzio protratto per 220 giorni comporta l’annullamento del ruolo.

 

Il procedimento di sospensione immediata

Secondo quanto disposto dal comma 537, dell’articolo 1, della Legge 24 dicembre 2012, n.228, a far data dal 1° gennaio 2013, i concessionari per la riscossione,

“sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538”.

 

 

Il procedimento di conferma o di annullamento

cartelle esattoriali agenzia entrate riscossioneIl comma 538, dell’art. 1, della L. n. 228/2012 prevede che, entro 90 giorni dalla notifica, da parte dell’agente per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, il contribuente può presentare al concessionario per la riscossione una dichiarazione, anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Entro i successivi 10 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione, il concessionario per la riscossione la trasmette all’ente creditore, unitamente alla documentazione allegata, al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

Decorso il termine di ulteriori 60 giorni, l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata r.r. o a mezzo Pec a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione di legittimità della documentazione prodotta, unitamente al provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero di rigetto, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite sopra viste sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.

Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.

Le sanzioni

Il comma 541, dell’articolo 1, della cd. Legge di stabilità, restando ferma la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, impone l’applicazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Il periodo transitorio

Il nuovo procedimento introdotto trova applicazione anche per le dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità (quindi, antecedentemente al 1 gennaio 2013).

In tali ipotesi, l’ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti previsti, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di stabilità.

In mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di ruolo sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli, con contestuale eliminazione dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore dei corrispondenti importi.

Il procedimento per gli importi fino a 1000 €

In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della norma, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Il procedimento di cancellazione dei ruoli fino a 2000 €

Il comma 527, dell’articolo 1, della Legge di stabilità prevede, decorsi 6 mesi dalla sua entrata in vigore, l’annullamento automatico dei crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999.

Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell’elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

Per i crediti diversi da quelli di cui sopra, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, è previsto che, esaurite le attività di competenza, l’agente della riscossione provvede a darne notizia all’ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.

Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applica il discarico per inesigibilità e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

16 gennaio 2012

Francesco Buetto