Dichiarazione integrativa e rimborso del credito

i contribuenti che hanno diritto al rimborso di crediti d’imposta hanno tempo fino al 29 gennaio per modificare la scelta eventualmente già presentata per la riscossione del credito od il suo utilizzo in F24

L’articolo 7, comma 2, lettera i, DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106, ha introdotto, all’interno dell’art. 2 del DPR n. 322/1998, il nuovo comma 8-ter secondo cui: le dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, … utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione”. In buona sostanza, tale disposizione consente al contribuente di cambiare la scelta effettuata e passare dal rimborso alla compensazione del credito d’imposta (senza l’applicazione di alcuna sanzione), a condizione che il rimborso richiesto non sia stato erogato (anche solo in misura parziale) e che tale scelta sia effettuata entro un termine ben definito e relativamente breve, ossia nei 120 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, ovvero entro e non oltre il 29 gennaio 2013.

Dal tenore letterale della norma in commento si evince, peraltro, che, la modifica della scelta operata in dichiarazione in merito alla destinazione del credito è possibile soltanto ai fini del passaggio da richiesta di rimborso a quella di utilizzo in compensazione (e non viceversa) e che la presentazione della dichiarazione integrativa è possibile anche nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata inviata “tardivamente”, ovvero entro 90 giorni dal termine previsto e, quindi, entro il 31 dicembre 2012 (in quanto il 30 cadeva di domenica). In altre parole, il termine di presentazione della dichiarazione integrativa (per il cambio di destinazione del credito) rimane fermo a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, ossia al 29 gennaio 2013, anche in caso di presentazione di dichiarazione tardiva.

La dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione e, dunque, utilizzando il modello unico 2012 o IRAP 2012 (redditi 2011). Da un punto di vista operativo, quindi, qualora il contribuente volesse cambiare la destinazione dell’eccedenza a credito (da richiesta di rimborso a richiesta di compensazione) dovrà:

  • barrare nel frontespizio del modello Unico 2012 integrativo (ovvero modello IRAP 2012 integrativo) la casella “ dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR 322/1998)”;

  • riportare, nel quadro RX del modello Unico Integrativo (oppure quadro IR del modello IRAP integrativo) nel campo “credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione” quanto indicato nel campo “ credito di cui si chiede il rimborso” della dichiarazione in precedenza inviata.

E’ bene precisare, infine, che, la possibilità introdotta dal DL 70/2011 fa riferimento esclusivamente alle “dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive” mentre, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, devono applicarsi le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, fornite in occasione dell’incontro con la stampa specializzata avvenuto in data 18 gennaio 2012 (videoforum 2012). In tale sede era stato richiesto ad alcuni funzionari delle Entrate, quale fosse il termine per presentare la dichiarazione integrativa diretta a revocare la richiesta di rimborso IVA, nel caso di mancata prestazione della garanzia. Sul punto, veniva precisato che è possibile rettificare la richiesta di rimborso del credito Iva – per utilizzare il medesimo (o parte di esso) in detrazione o compensazione – presentando una dichiarazione integrativa (in ossequio a quanto stabilito dall’art. 8-bis dell’art. 2 DPR n.322/98) entro e non oltre “ l termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”, ovvero entro il 30 settembre dell’anno successivo per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Tale soluzione è, peraltro, in linea con le indicazioni contenute in un precedente documento di prassi (Provvedimento direttoriale del 28 gennaio 2011, punto 1.3) nel parte in cui prevede che “la rettifica della somma richiesta a rimborso in conto fiscale avviene mediante presentazione di una dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto o di una dichiarazione unificata integrativa. La presentazione di una dichiarazione integrativa determina la valutazione del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’esecuzione del rimborso.”

 

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17 gennaio 2013

Sandro Cerato