Tirocinio da revisore legale: tre anni da svolgere presso un revisore attivo

con l’approvazione delle norme per il nuovo registro dei revisori contabili, sono cambiate anche le regole per il tirocinio da revisore: un riassunto di tutte le novità

Il D.M. n. 146 del 25.6.2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 29.08.2012, da attuazione alle norme contenute all’art. 3 del D.lgs. 27.01.2010, n. 39, che disciplinano, tra le altre, le modalità di svolgimento del tirocinio formativo, propedeutico per l’ammissione all’esame di revisore legale dei conti. In particolare, il D.M. 146/2012, oltre ad indicare puntualmente i requisiti che deve possedere l’aspirante revisore ( titoli di studio e requisiti di onorabilità) chiarisce, una volta per tutte, la durata triennale del tirocinio; di conseguenza, per l’attività di revisore legale non trovano applicazione le nuove norme sulla riforma delle professioni di cui al D.L. n. 1/2012, che fissano in 18 mesi la durata massima del tirocinio per accedere alle professioni regolamentate.

Di contro, però, dalla lettura delle citate disposizioni, manca una norma di raccordo tra la pratica per diventare dottore commercialista (o esperto contabile) e il tirocinio per ottenere l’abilitazione a revisore legale.

Ricordiamo che, sino alla riforma delle professioni regolamentate, entrambi i periodi di pratica potevano coincidere qualora il dominus (dottore commercialista) risultava anche iscritto al registro dei revisori legale dei conti. In altri termini, il regolamento non ha chiarito come i praticanti che completano i 18 mesi, previsti per il sostenimento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, potranno completare i restanti 18 mesi necessari per partecipare alla prova di revisore legale dei conti. Il D.M. 146/2012 si limita, infatti, a chiarire che il tirocinio, della durata imprescindibile di tre anni (decorrenti dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro del tirocinio), risulta finalizzato all’acquisizione della capacità e delle conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell’esame di idoneità professionale, ovvero per l’esercizio dell’attività di revisione legale.

Per garantire le predette finalità, è necessario che il tirocinio sia svolto con assiduità, diligenza e riservatezza, abbia ad oggetto l’esercizio delle attività proprie della funzione di revisore legale, nonché approfondisca (sotto un profilo teorico-pratico) le materie oggetto dell’esame per l’iscrizione al registro dei revisori legali quali, ad esempio, contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, principi contabili nazionali e internazionali e analisi finanziaria.

La norma di regolamento precisa, inoltre, che il tirocinio può essere effettuato, alternativamente, presso un revisore legale, ovvero una società di revisione legale. Condizione necessaria, ai fini della validità del periodo di tirocinio, è che il revisore affidatario risulti iscritto nell’elenco dei revisori attivi e che, in virtù dell’attività di revisione effettivamente svolta, abbia la capacità di assicurare al tirocinante, oltre la frequentazione di corsi funzionali al tirocinio stesso, anche la formazione pratica, che solo un revisore attivo può di fatto assicurare.

Sul punto, possono essere iscritti nel registro dei revisori attivi, e quindi assumere la funzione di professionista affidatario, tutti quei revisori legali dei conti che hanno in corso incarichi di revisione; di contro, non possono assumere la predetta funzione tutti quei revisori che, in mancanza di incarichi, risulteranno sempre iscritti nel nuovo registro dei revisori legali, ma nell’elenco dei revisori inattivi. Ricordiamo che, in sede di prima formazione del Registro dei revisori legali, hanno diritto all’iscrizione le persone fisiche che, al momento dell’entrata in vigore del DM 145/2012 (recante disposizioni in materia di tenuta del registro dei revisori legali) risultano già iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all’art. 1 del D.Lgs. 27.1.92 n. 88.

Quest’ultimi dovranno, ai fini di una corretta gestione del predetto registro, comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, l’opzione per l’iscrizione nell’elenco dei revisori attivi ovvero, nella sezione dei revisori inattivi, qualora non siano in corso incarichi di revisione legale ne’ collaborazioni ad un’attività di revisione legale presso una società di revisione. Le predette informazioni dovranno, però, essere comunicate entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione di un apposito regolamento che individuerà le modalità di trasmissione delle suddette informazioni.

 

10 settembre 2012

Sandro Cerato