E' impugnabile l'atto di adesione al PVC

Una sentenza della CTR della Lombardia considera legittimamente impugnabile anche l’atto di adesione al Pvc: le prospettive per il contenzioso.

chi deve produrre il processo verbale di contestazione in caso di verifica fiscaleCon sentenza n. 46/28/2012 la CTR della Lombardia ha confermato l’impugnazione dell’atto di adesione al Pvc.

Nel caso sottoposto davanti ai giudici milanesi il contribuente ha visto riconosciuta – a fronte di una sentenza di rigetto in primo grado – la presuntivamente illegittima liquidazione degli importi dovuti effettuata dall’ufficio.

Secondo i giudici meneghini – facendo propri precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione – l’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 va interpretato estensivamente, così da ricomprendere tutti quegli atti che, a prescindere del nomen iuris, avanzino una pretesa tributaria nei confronti del contribuente.

Ne merito, gli atti di adesione non riportavano i costi contabilizzati.

 

 

L’impugnazione del PVC- Brevi note

Già con sentenza n. 456 del 29 novembre 2011 la CTP di Genova aveva fatto rientrare nel novero degli atti impugnabili la nota con la qualel’Agenzia delle Entrate, a seguito di comunicazione di adesione ai Pvcinviata dal contribuente, opponga il diniego alla definizione. Infatti, taleatto sarebbe compreso nella lettera h dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992,concernenti i dinieghi di definizione agevolata dei rapporti fiscali.

L’interessante sentenza di Genova si connota per alcuni principi fissati:

  • la comunicazione di diniego alla definizione del Pvc è atto impugnabile;

  • l’adesione al Pvc non può che riguardare tutte le annualità comprese nel Pvc, indipendentemente dal fatto che alcune potrebbero essere decadute.

 

Ancor prima, con sentenza n. 86 del 4 novembre 2009 (ud. del 21 ottobre 2009) la CTP di Torino, Sez. XX, aveva ritenuto inammissibile il ricorso presentato avverso l’accertamento definito attraverso la procedura di adesione di cui all’art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/1997.

Il Collegio, pur ritenendo che l’avviso di definizione dell’accertamento parziale rientri nella casistica dell’art. 19 del D.Lgs, ritiene inammissibile il ricorso. L’art. 5-bis del D.Lgs. 218/1997 stabilisce che:

“Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell’articolo 24 della Legge 7 gennaio 1929 n. 4, che consentano l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e dall’articolo 54, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. L’adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione …”.

L’art. 2 c. 3 del D.Lgs. 218/97 testualmente prevede “l’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio”.

Sulla base di queste considerazioni la Commissione tributaria ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Ricordiamo che l’art. 83, c. 18, del D.L. n. 112/2008, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133, ha inserito nel D.Lgs. n. 218/1997 l’art. 5-bis, titolato “Adesione ai verbali di constatazione”, al fine di definire le violazioni contenute in processi verbali di constatazione che riguardano le imposte dirette e l’IVA e che consentono

“l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

La caratteristica dell’istituto è che l’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione.

Il procedimento introdotto dal legislatore prevede che la composizione della lite

“deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate ed al Reparto della Guardia di finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l’Ufficio delle entrate notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dall’articolo 7”.

Alla richiesta del contribuente, manifestata mediante l’invio della “comunicazione di adesione” nei trenta giorni successivi alla consegna del verbale, deve seguire la notifica dell’atto di adesione da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, nei successivi sessanta giorni.

L’adesione al Pvc subordina la spettanza dei benefici esclusivamente all’invio tempestivo della comunicazione e – deve ritenersi – mantenendo la spettanza dell’agevolazione sanzionatoria anche in caso di omesso pagamento delle somme dovute. In tal caso, diventa solo operativa la previsione dell’art. 5 bis, c. 4, che abilita il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo, a norma dell’art. 14 del DPR n. 602/1973, senza alcun ulteriore aggravio di penalità.

La validità dell’adesione è subordinata al rispetto di un termine perentorio per la presentazione della comunicazione, che scade il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione. Stante la particolare rilevanza del momento di consegna del processo verbale, occorre eseguirla direttamente nei confronti del contribuente o di chi lo rappresenta legalmente, specificando nell’atto la data in cui la stessa è avvenuta.

Qualora, per ragioni non imputabili all’organo verbalizzante, non sia possibile dar corso alla consegna diretta del processo verbale, il contribuente decade comunque dalla possibilità di potersi avvalere dell’adesione ai sensi dell’art. 5-bis.

A nostro avviso l’interpretazione dei giudici di merito che ritiene impugnabile l’atto di adesione redatto, svilisce l’istituto, teso proprio a definire anticipatamente la controversia potenziale, e apre a nuovi contenziosi.

Come abbiamo visto, oltretutto, la validità dell’adesione è subordinata al rispetto di un termine perentorio per la presentazione della comunicazione, che scade il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione. L’atto di adesione è solo una conseguenza, attraverso la quale viene trasfusa la volontà della parte.

E in ogni caso il Pvc si chiude – se il contribuente lo vuole – a scatola chiusa, anche in presenza di rilievi non condivisi.

Concordiamo, quindi, con i giudici torinesi: l’adesione al Pvc non consente ripensamenti successivi né da diritto ad avere rimborsi – per annualità precedenti o successive – conseguenti all’accettazione dei rilievi.

 

27 agosto 2012

Roberta De Marchi