La Cassazione definisce quando vi è incertezza normativa

una recente ed importante sentenza di Cassazione definisce le caratteristiche di oggettiva incertezza nella normativa tributaria, caso in cui il contribuente può richiedere la non applicazione delle sanzioni non penali

Con sentenza n. 8825 dell’1 giugno 2012 (ud 17 aprile 2012) la Corte di Cassazione, in forza anche di precedenti interventi giurisprudenziali (cfr. Corte Cass. 28.11.2007 n. 24670; Cass. 21 marzo 2008, n. 7765; cass. 11.9.2009 n. 19638), ha definito l’ambito di applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 546/92, fornendo, altresì, una vera e proprio casistica sull’obiettiva condizione di incertezza normativa, disciplinata dall’art. 8, del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui, in tali ipotesi, la Commissione Tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie.

 

Il quadro generale delineato dalla Suprema Corte

Per incertezza normativa oggettiva tributaria “deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie”.

L’incertezza normativa oggettiva “costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto, come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, che distingue in modo netto (comma 2 e comma 4) le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza inevitabile (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla Amministrazione”.

L’incertezza normativa oggettiva “non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. L’essenza del fenomeno incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente:

1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;

2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;

3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;

4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;

5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti;

6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;

7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;

8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;

9) nel contrasto tra opinioni dottrinali;

10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.

Tali fatti indice devono essere accertati ed esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili (procedimenti riservati in via esclusiva all’organo giudiziario: cfr. da ultimo Corte Cass. 5′ sez. 23.3.2012 n. 4683)”.

 

La posizione di prassi

La C.M. n. 98/E del 23 aprile 1996 – in ordine all’art. 8 del D.Lgs. n. 546/72 – ritiene che “deve trattarsi di incertezza oggettiva – come, ad esempio, nei casi di divergenze di contenuto tra atti ufficiali dell’amministrazione – non anche di incertezza derivante da condizioni soggettive del ricorrente”.

La stessa Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 aveva chiarito che “si deve reputare che sussista incertezza obiettiva di fronte a previsioni normative equivoche, tali da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire, in un determinato momento, l’individuazione certa di un significato determinato. Una tale situazione, non infrequente rispetto alle norme tributarie assai spesso complesse e non univoche, si può verificare, ad esempio, in presenza di leggi di recente emanazione rispetto alle quali non si sia formato un orientamento interpretativo definito, ovvero coesistano orientamenti contraddittori”.

 

2 luglio 2012

Francesco Buetto