Agenzia delle Entrate ed Equitalia: difesa in tandem

il Fisco ha recentemente dettato le regole per coordinare le attività difensive di Equitalia e dell’Agenzia, in modo da evitare difese discordanti e da non dover duplicare i costi processuali

Con circolare n. 12/E del 12 aprile 2012, preventivamente condivisa da Equitalia spa, sono state impartite istruzioni agli Uffici in merito alla gestione delle controversieriguardanti atti della riscossione relativi ad entrate amministrate dall’Agenziadelle entrate.

 

LE REGOLE BASILARI

Le due regole basilari che regolano il rapporto tra Amministrazione finanziaria ed Equitalia sono le seguenti:

  • il debitore che intende impugnare dinanzi al giudice tributario un atto della riscossione deve ricorrere contro l’Ufficio dell’Agenzia se contesta vizi dell’attività della stessa, vale a dire motivi di ricorso concernenti la legittimità della pretesa; deve invece ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta vizi dell’attività dello stesso, vale a dire motivi di ricorso che riguardano l’attività svolta successivamente alla consegna del ruolo. L’Agente della riscossione, quindi, è legittimato passivo nei giudizi in cui si controverte in merito a vizi relativi alla formazione della cartella, come ad esempio errori di individuazione del contribuente, vizi di notifica, mancanza della sottoscrizione o del responsabile del procedimento di emissione o di notificazione della cartella di pagamento;

  • qualora oggetto dell’impugnazione siano atti dell’Agente della riscossione diversi dalla cartella (iscrizione di ipoteca, fermo di beni mobili registrati, ecc.), legittimato passivo è sempre l’Agente della riscossione, tranne i casi in cui nei motivi di ricorso venga contestata la mancata notifica degli atti “presupposti” o la legittimità della pretesa tributaria.

 

Il RICHIAMO ALL’AUTOTUTELA

Ancora una volta, gli uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate invitano i propri Uffici periferici, per le questioni di competenza dell’Agenzia delle entrate, a valutare preliminarmente, la fondatezza dei motivi di ricorso, evitando di resistere in giudizio o di coltivare la controversia quando la stessa non sia sostenibile, richiamando le indicazioni già fornite in materia di autotutela e cessazione della materia del contendere, con la circolare n. 22/E del 26 maggio 2011.

Dal punto di vista operativo, nel caso in cui l’Ufficio, per le questioni di propria competenza, ritenga di non costituirsi in un giudizio in cui è parte anche l’Agente della riscossione e di dover procedere allo sgravio del ruolo, deve darne notizia all’Agente stesso almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per la costituzione, per le sue conseguenti valutazioni.

Analogamente, l’eventuale acquiescenza a sentenza sfavorevole all’Ufficio per le questioni di propria competenza, deve essere comunicata all’Agente della riscossione almeno 2 mesi prima della scadenza del termine lungo o 20 giorni prima della scadenza del termine breve in caso di notifica della sentenza.

 

LA DIFESA IN TANDEM

Al fine di coordinare le difese dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, preliminarmente, la circolare in rassegna, rileva che in ogni caso la condotta in giudizio deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) in ogni stato e grado del giudizio l’Ufficio e l’Agente della riscossione curano ciascuno esclusivamente le questioni di propria competenza, assicurando di conseguenza, nelle controversie in cui si fa questione di vizi riferibili alla propria attività, l’espletamento delle difese e degli adempimenti necessari;

b) in riferimento alle pronunce giurisdizionali sfavorevoli, l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione valuteranno autonomamente l’interesse alla prosecuzione del giudizio in relazione ai motivi della soccombenza;

c) l’impugnazione della sentenza deve essere proposta nei confronti di tutte le parti del giudizio;

d) l’Ufficio, se chiamato in giudizio per questioni concernenti esclusivamente la legittimità di atti dell’Agente della riscossione, deve eccepire il difetto di legittimazione passiva, in conformità alle istruzioni impartite con la circolare del 17 luglio 2008, n. 51/E.

 

LE IPOTESI CHE SI POSSONO VERIFICARE

La chiamata in causa esclusivamente dell’Ufficio

Se il debitore propone ricorso solo contro l’Ufficio per questioni concernenti esclusivamente la legittimità di atti dell’Agente della riscossione, è quindi necessario che l’Agenzia eccepisca il difetto di legittimazione passiva, pur comunque essendo necessario che l’Ufficio chiami in causa l’Agente della riscossione in applicazione dell’art. 14, c. 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, così come suggerito con circolare n. 51/E del 2008.

L’istanza per la chiamata in causa dell’Agente della riscossione va fatta nelle controdeduzioni dell’Ufficio, da depositare presso la Commissione tributaria entro il termine – sembrerebbe perentorio ( riconosce la stessa A.F. ) – di 60 giorni di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 19927. Ottenuta l’autorizzazione del Giudice, va predisposto l’atto di chiamata in causa, nel quale, dopo aver illustrato le precedenti vicende processuali, l’Ufficio deve riprodurre integralmente il contenuto del ricorso introduttivo del contribuente, delle proprie controdeduzioni, di eventuali altri atti processuali e dell’autorizzazione del Giudice. Esso va notificato dall’Ufficio all’Agente della riscossione nel termine stabilito e successivamente depositato in Commissione, unitamente alla documentazione comprovante la notifica dell’atto di chiamata in causa e a una copia dello stesso per il contribuente.

Nel diverso caso in cui i motivi di ricorso riguardano anche l’attività dell’Ufficio, questo deve chiamare in causa l’Agente della riscossione in applicazione del citato art. 14, c. 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, provvedendo in ogni caso a controdedurre, nell’atto di costituzione in giudizio, in merito alle questioni riguardanti il proprio operato.

In ogni caso, prima ancora del deposito delle controdeduzioni, la circolare n.12/2012 ritiene comunque opportuno che vada inviato informalmente all’Agente della riscossione copia del ricorso presentato dal contribuente affinché lo stesso possa valutare l’opportunità, o meno, di intervenire volontariamente ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. L’intervento volontario in giudizio dell’Agente della riscossione fa venir meno la necessità di provvedere alla chiamata in causa del medesimo.

Qualora l’Agente della riscossione, nonostante la chiamata in causa, non si sia costituito in giudizio, l’Ufficio provvede a trasmettergli l’eventuale sentenza favorevole al contribuente per motivi addebitabili all’Agente stesso, almeno 3 mesi prima della scadenza del termine lungo di impugnazione ovvero almeno 30 giorni prima della scadenza del termine breve. Resta impregiudicata la necessità che l’Ufficio provveda ad impugnare autonomamente la stessa sentenza qualora questa presenti determinati vizi ascrivibili anche alla propria attività.

 

La chiamata in causa esclusivamente dell’Agente della riscossione

Nel caso in cui il ricorrente evochi in giudizio esclusivamente l’Agente della riscossione, eccependo anche – o solo – vizi riferibili all’attività dell’Ufficio, è onere dell’Agente effettuare la chiamata in causa dell’Ufficio ai sensi dell’art. 14, c. 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Ciò in ottemperanza al disposto dell’art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, secondo cui l’Agente della riscossione “nelle liti promosse contro di lui che nonriguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, devechiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delleconseguenze della lite”.

L’Ufficio chiamato in causa deve costituirsi in giudizio tempestivamente, curando tutti gli adempimenti connessi alla lite limitatamente alle questioni concernenti la propria attività.

 

La chiamata in causa dell’Ufficio e dell’Agente della riscossione

Nel caso in cui il debitore ricorre sia contro l’Ufficio sia contro l’Agente della riscossione, muovendo contestazioni che riguardano solo l’operato dell’Agente, l’Ufficio nel costituirsi in giudizio deve eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedere l’estromissione dalla lite, mentre spetta all’Agente della riscossione controdedurre puntualmente, nel proprio atto di costituzione in giudizio, sui motivi del ricorso e quindi seguirne le vicende processuali nei successivi gradi del giudizio, ponendo in essere i necessari adempimenti, di cui pertanto non si deve fare carico l’Ufficio.

Al contrario, se le contestazioni riguardano solo l’operato dell’Ufficio, sarà questo a costituirsi in giudizio per difendere nel merito il proprio operato.

 

13 aprile 2012

Roberta De Marchi